IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2002, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi; Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza; Visto inoltre, l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'attuazione degli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione di stato di emergenza nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, interessato da situazioni di rischio conseguenti al fenomeno di invaso epiglaciale nel ghiacciaio del Belvedere nel monte Rosa; Considerato che gli incendi boschivi costituiscono un fenomeno che, specialmente nel periodo estivo, colpisce l'intero territorio nazionale, determinando gravissimi danni al patrimonio boschivo e faunistico e rendendo necessaria una costante azione di contrasto sia a terra che con il concorso delle componenti aeree delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile; Considerato altresi', che gia' nei primi mesi dell'anno 2002 le condizioni meteo climatiche hanno causato, su tutto il territorio nazionale, fenomeni di siccita' che hanno favorito l'innesco e la propagazione di numerosi incendi, tanto che la componente aerea statale, nella disponibilita' del Dipartimento della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e' stata sottoposta ad una intensa e non preventivabile attivita' di lotta agli incendi boschivi, con conseguente necessita' di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, con reiterazione ed anticipazione delle ordinarie programmazioni manutentive, e che, nell'attualita', impedisce di poter fruire a pieno della flotta, facendo sorgere la necessita' di aumentarne la capacita' operativa, anche implementando il numero dei velivoli da adibire alla lotta agli incendi boschivi; Considerato che le condizioni meteorologiche del mese di giugno 2002, caratterizzate da temperature di gran lunga superiori alla media stagionale, hanno ulteriormente aggravato la gia' grave situazione siccitosa presente su gran parte del territorio nazionale, comportando l'ulteriore inaridimento del suolo, con il conseguente aumento del rischio di insorgenza, sviluppo e propagazione degli incendi boschivi nel corso della stagione estiva; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3221 del 15 giugno 2002 recante "Disposizioni urgenti per la lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio nazionale", con la quale, anche in considerazione di quanto rappresentato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, si e' ritenuto di' dover urgentemente implementare il numero degli equipaggi dei velivoli da destinare alla lotta agli incendi boschivi, con autorizzazione alla formalizzazione di iniziative contrattuali per il potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile; Considerato che per affrontare adeguatamente e superare la situazione di crisi, predisponendo, altresi', le necessarie iniziative di carattere preventivo, e' necessario utilizzare mezzi e poteri straordinari, al fine di assicurare l'aumento della complessiva capacita' operativa dell'attuale flotta aerea, anche acquisendo prontamente la disponibilita' di mezzi per implementare il numero dei velivoli da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi; Considerato che la molteplicita' delle tipologie di contesti emergenziali, rispetto a cui l'azione di contrasto deve contemplare per le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, tra cui il Corpo forestale dello Stato, la disponibilita' di mezzi tecnologicamente idonei suscettibili di molteplici ottimali utilizzazioni per il piu' proficuo perseguimento delle finalita' di prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze; Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di conseguire una piu' efficace e tempestiva azione di contrasto agli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale, i velivoli comunque impegnati per le predette finalita' sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili nello svolgimento delle attivita' di istituto la priorita' nelle sequenze di atterraggio e decollo. 2. Per il miglioramento della capacita' operativa della componente aerea impegnata nella lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a predisporre ed attuare un programma straordinario urgente di potenziamento degli allestimenti tecnologici ed informatici, acquisendo, anche mediante il ricorso alla trattativa privata, le necessarie attrezzature.