IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  3 maggio  1989,  n.  169,  recante disciplina del
trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n.
54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione
delle   direttive  92/46  e 92/47/CEE  in  materia  di  produzione  e
immissione  sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, e, in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a);
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  2002,  n. 109, recante
attuazione   delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
  Vista   la  direttiva  2000/13/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del  20  marzo  2000  relativa  al  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  l'etichettatura e la
presentazione   dei   prodotti   alimentari,   nonche'   la  relativa
pubblicita';
  Visto,  in  particolare, l'art. 2, comma 2, della legge n. 169/1989
che  prevede  che  altri  trattamenti - in aggiunta a quelli previsti
dalla  medesima  legge  -  possono essere autorizzati con decreto del
Ministro della sanita' (ora della salute) di concerto con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  (ora  delle politiche agricole e
forestali)   in  relazione  ad  eventi  calamitosi,  alla  evoluzione
tecnologica o a normative della Comunita' europea;
  Visto  il  proprio  decreto  13  marzo  2002, con il quale e' stata
istituita   una  commissione  interministeriale  con  il  compito  di
esaminare  le  caratteristiche  del  latte  prodotto con procedimenti
diversi  da quelli definiti dalla legge n. 169/1989 e di valutarne la
compatibilita' con le previsioni della medesima legge;
  Vista  la  relazione  della  commissione  interministeriale in data
17 maggio  2002,  nella  quale  si  riferisce che il latte alimentare
trattato  termicamente  (pastorizzato),  ottenuto a partire dal latte
crudo attraverso il trattamento della microfiltrazione, conformemente
ai  requisiti  dell'art.  5,  comma  1,  lettera  a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  54/1997;  presenta caratteristiche
igienico-sanitarie organolettiche conformi ai parametri di produzione
e  immissione  sul  mercato  di  latte e di prodotti a base di latte,
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997;
  Considerato  che  la commissione ha rilevato che le caratteristiche
del   latte   pastorizzato   microfiltrato,   nonche'   le   qualita'
organolettiche,  le  caratteristiche compositive e chimico-analitiche
sono rispondenti ai requisiti previsti dalla legge n. 169/1989 per il
latte  fresco  pastorizzato,  legge  che viene rispettata anche nelle
condizioni   di  processo,  nonche'  valore  nutrizionale  inalterato
rispetto  al  latte  crudo  e al normale latte fresco pastorizzato in
commercio;
  Ritenuto  che, anche sulla base delle conclusioni della Commissione
interministeriale, il trattamento per la microfiltrazione puo' essere
autorizzato  in  quanto  compatibile con le previsioni della legge n.
169/1989;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi del presente decreto si definisce microfiltrazione 1a
tecnica  di  filtrazione  condotta  su  elementi  filtranti esenti da
cessioni  e  aventi  pori  con  luce  media  da  1,4  a  2 micron con
applicazione di pressioni transmembranarie comprese tra 1 e 1,2 bar.
  2.  Fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa vigente per il
latte crudo destinato alla fabbricazione di latte alimentare trattato
termicamente,  e'  autorizzato  il trattamento della microfiltrazione
nel  corso  del  processo di produzione del latte alimentare definito
dall'art.  4,  comma 1,  della  legge  n. 169/1989. Detto processo di
produzione  deve  rispettare  le previsioni ed i limiti della vigente
normativa in materia di unico trattamento termico.
  3.  Alla  fase  di  fabbricazione  di  cui al comma 2 continuano ad
applicarsi  le  procedure previste dalla vigente normativa in materia
di  autocontrollo e controllo ufficiale. Entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto saranno effettuate, dagli
organi  ufficiali  di controllo, nuove verifiche sul latte alimentare
presente  in  commercio  sulla  base  della  autorizzazione di cui al
presente decreto.
  4.   I   soggetti   che   intendono   produrre   latte  alimentare,
conformemente  al  trattamento  autorizzato  nel presente decreto, ne
effettuano  comunicazione  al  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali e al Ministero della salute, depositando, ai fini di cui al
comma 3, il processo di produzione.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione   ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 giugno 2002


                                           Il Ministro della salute
                                                   Sirchia


Il Ministro delle politiche
   agricole e forestali
         Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 309