IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  vigente  dell'Universita' degli studi di Napoli
"Federico II" ed in particolare l'art. 71;
  Viste le deliberazioni del senato accademico del 25 marzo 2002, del
consiglio  di amministrazione del 26 marzo 2002 e del consiglio degli
studenti  del  23 aprile  2002  con  le  quali  e' stata approvata la
modifica del comma 2 dell'art. 73 dello statuto di Ateneo;
  Vista  la  nota  del  4 giugno  2002,  prot.  1981, con la quale il
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha
comunicato  di  non  avere  osservazioni  da formulare in merito alla
modifica dello statuto proposta dall'Ateneo;
                              Decreta:
  Il comma 2 dell'art. 73, rubricato "Durata delle cariche elettive",
dello statuto dell'Universita' degli studi di Napoli "Federico II" e'
cosi' modificato:
  "2.  I  rappresentanti  degli  studenti  durano  in carica due anni
accademici.   Sono  immediatamente  rieleggibili  una  sola  volta  e
decadono,  in  ogni  caso,  con la perdita della qualita' di studente
dell'Universita'.".
    Napoli, 9 luglio 2002
                                              p. Il rettore: Patalano