IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NELLA CITTA' DI MILANO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Milano, fino al 31 dicembre 2003; Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3171 del 28 dicembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, con la quale il sindaco di Milano e' stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella citta' di Milano, in relazione alla situazione del traffico e della mobilita'; Visto l'art. 2 dell'ordinanza ministeriale precedentemente citata che consente al commissario delegato di operare in deroga alle leggi indicate nel medesimo articolo e ai relativi regolamenti attuativi; Considerato che l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), rinvia al regolamento per l'individuazione dei dispositivi, delle apparecchiature e degli altri mezzi [...] atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione; Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 22 giugno 1999 prevede le norme per l'installazione e l'esercizio di impianti per la rilevazione automatica delle infrazioni; Considerato che gli incidenti stradali, oltre ad essere un fenomeno con importanti riflessi sociali, costituiscono momento di criticita' della circolazione stradale e che le azioni volte alla riduzione degli stessi perseguono anche l'obbiettivo di migliorare la circolazione; Preso atto che circa la meta' degli incidenti che avvengono sul territorio cittadino sono causati da velocita' eccessiva e passaggio con il semaforo rosso e che tra questi rientrano gran parte degli incidenti di rilevante gravita'; Considerato che un adeguato presidio delle intersezioni stradali semaforizzate, finalizzato alla prevenzione e repressione delle suddette violazioni, richiederebbe alla Polizia municipale, stante l'ingente numero di tali intersezioni, un impiego di risorse di gran lunga superiore alle relative dotazioni; Rilevato che la presenza delle telecamere nei nodi stradali in cui si riscontrano piu' frequentemente incidenti e violazioni delle norme di sicurezza, unita ad una consistente e costante informazione all'utenza, potrebbe costituire valido strumento di prevenzione e repressione delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada vigente; Rilevato, infine, che con l'ordinanza ministeriale n. 3171 del 28 dicembre 2001 e' stato attribuito al commissario straordinario il potere di avvalersi di nuove tecnologie per il controllo della mobilita', anche al di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative; Dispone: 1. Nel territorio cittadino l'accertamento delle violazioni agli articoli 142 e 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' avvenire anche a mezzo di impianti di rilevazione automatica delle violazioni, senza obbligo di contestazione immediata. 2. In deroga all'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la procedura di omologazione dei mezzi tecnici per l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni agli articoli 142 e 146 del codice della strada e' la seguente: A) il comune di Milano comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale, l'avvenuta installazione dei mezzi tecnici di cui sopra e l'avvio della fase di sperimentazione, che avra' durata pari a sessanta giorni. Contestualmente alla comunicazione, il comune di Milano trasmette alla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale la documentazione tecnico-descrittiva dei sistemi installati e delle prove funzionali da eseguirsi, durante il periodo di sperimentazione, ai fini della verifica di efficienza degli impianti; B) la fase di sperimentazione puo' avvenire alla presenza di tecnici incaricati dalla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale, al fine di pervenire al rilascio della omologazione ministeriale degli impianti; C) alla fase di sperimentazione segue la fase di preesercizio, di durata non inferiore a trenta giorni; D) qualora i dispositivi installati siano gia' dotati di certificazione di conformita' alle normative tecnico-prestazionali vigenti in almeno un Paese della Comunita' europea, la fase di sperimentazione e' ridotta a trenta giorni; E) terminata la sperimentazione, i risultati della stessa sono comunicati alla Direzione generale della motorizzazione e sicurezza stradale; F) decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei suddetti risultati ed in ogni caso al termine della fase di preesercizio, il comune di Milano attiva l'esercizio degli impianti, anche in pendenza della omologazione ministeriale. 3. Le prove funzionali finalizzate alla verifica del corretto funzionamento degli impianti, di cui al precedente punto 2, lettera A, sono descritte nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 4. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. Il presente provvedimento sara' pubblicato, a notizia, per dieci giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio del comune di Milano e sara', altresi', pubblicato nel sito Internet del comune di Milano. Milano, 11 luglio 2002 Il commissario delegato: Albertini