IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
  Visti  gli  articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 maggio  2000
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del  5 settembre  2000),  come integrato e modificato dai decreti del
Ministro  della  sanita'  10 luglio  2000  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001
(pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 177
del  1  agosto  2001),  8 giugno  2001  (pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  203 del 1 settembre 2001) e
6 agosto    2001   (pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla
GazzettaUfficiale  n.  239  del  13 ottobre  2001)  e dai decreti del
Ministro  della  salute  20 novembre 2001 (pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30 gennaio 2002) e
29 marzo  2002  (pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002);
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e
30 luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182 del
5 agosto  1993,  concernenti,  tra  l'altro,  disposizioni  circa  il
programma   di  controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto  delle
quantita'  massime  di  residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari
tollerate  nei  prodotti destinati all'alimentazione, come modificati
dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
  Vista  la  direttiva della Commissione n. 2002/23/CE del 30 gennaio
2002,   che   modifica   gli  allegati  delle  direttive  86/362/CEE,
86/363/CEE  e 90/642/CEE  del  Consiglio,  che  fissano  le quantita'
massime  dei  residui  di  sostanze  attive  contenute  nei  prodotti
fitosanitari  rispettivamente  sui  e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari  di  origine  animale,  su e in alcuni prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva per i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento della direttiva
2002/23/CE,  con  la  quale  sono stati fissati limiti massimi per le
nuove  sostanze attive flupirsulfuron metile, pymetrozine, incluse in
allegato  I  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, e sono
stati  fissati  nuovi  limiti  per  le sostanze attive azoxystrobin e
kresoxym methyl;
  Ritenuto  di  dover provvedere alla modifica del citato decreto del
Ministro della sanita' del 19 maggio 2000 e successive modifiche;
                              Decreta:
                               Art.1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
    a) i  limiti  massimi  di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
      1)  prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita'
19 maggio 2000;
      2)  cereali,  di  cui  all'allegato  1, parte B del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      3)  altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.