IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  (C.E.E.)  n.  2081/92  del Consiglio del 14
luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle  denominazioni  di origine dei prodotti agricoli e alimentari e
in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 1107/96 del 12
giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
"Asiago"   nel   quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del
regolamento (C.E.E.) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  27  luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con
il  quale  l'organismo  di controllo "Servizio certficazione qualita'
Asiago  s.r.l. - Certi Asiago", con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro,
n.   18,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta "Asiago";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al
fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare  modalita' uniformi per
l'esercizio  dell'attivita'  di  controllo  sulle  rispettive aree di
produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  27  luglio  1999  per  la  denominazione  di origine
protetta  "Asiago" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra
indicato;
  Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio Asiago con
nota  dell'8  marzo  2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo
della designazione di "Servizio certificazione qualita' Asiago S.r.l.
-  Certi  Asiago", con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro, n. 18, quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (C.E.E.) n. 2081/92;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine "Asiago" anche
nella   fase   intercorrente   tra   la   scadenza   della   predetta
autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa,   per  consentire
all'organismo  di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo
schema tipo di controllo citato in precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Servizio  certificazione qualita' Asiago S.r.l. - Certi Asiago", con
sede  in Vicenza, Corso Fogazzaro, n. 18, con decreto 27 luglio 1999,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
"Asiago"  registrata  con  il  regolamento  della Commissione (CE) n.
1107/96  del  12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 10 agosto 2002.