IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino "Bianchello del Metauro" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda presentata dalla Covim S.c. a r.l. di Pesaro per
conto  di  numerose  aziende  vitivinicole,  intesa  ad  ottenere  la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  a
denominazione   di   origine  controllata  "Bianchello  del  Metauro"
previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra;
  Visto  il parere favorevole della regione Marche sulla sopra citata
domanda;
  Considerato  che  il  mercato  dei  vini,  per  il mutato gusto dei
consumatori,  e'  orientato  verso  prodotti  meno  aciduli, morbidi,
armonici ed equilibrati;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla
modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal
parere   della   regione   competente   per  territorio,  la  sezione
amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata  "Bianchello  del Metauro", in conformita' alla decisione
assunta dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  "Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione
di  origine  controllata "Bianchello del Metauro" previsto all'art. 6
del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l".
  2.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano a decorrere
dalla vendemmia 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblia italiana.
    Roma, 12 luglio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio