IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n. 2325/97 del 14
novembre  1997,  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla
registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta
olio extravergine di oliva "Terra di Bari" nel quadro della procedura
di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 3 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  195 del 20 agosto 1999, con il quale
l'organismo  di  controllo  "Bioagricoop  s.c.  a  r.l.", con sede in
Casalecchio  di  Reno  (Bologna),  via  Macabraccia  n.  8,  e' stato
autorizzato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine
protetta olio extravergine di oliva "Terra di Bari";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  20 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  oli  di  oliva sul quale ha espresso parere
positivo  il  gruppo  tecnico  di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  e  in  relazione  al quale dovranno essere riformulati i
piani  di  controllo  di  tutti  gli  oli di oliva a denominazione di
origine  protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di  fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato decreto 3 agosto 1999 per la denominazione di origine protetta
olio di oliva extravergine "Terra di Bari" venga adeguato allo schema
tipo di controllo sopra indicato;
  Considerato  che la regione Puglia, pur essendone richiesto, non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per  il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di  origine  protetta olio
extravergine  di oliva "Terra di Bari" anche nella fase intercorrente
tra  la  scadenza  della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della
stessa,  per  consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del
piano   di   controllo  allo  schema  tipo  di  controllo  citato  in
precedenza;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Bioagricoop s.c. a r.l.", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna),
via  Macabraccia  n.  8,  con  decreto 3 agosto 1999, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione di origine protetta olio extravergine
di  oliva  "Terra  di  Bari"  registrata  con  il  regolamento  della
Commissione  (CE)  n.  2325/97  del 24 novembre 1997, e' prorogata di
centoventi giorni a far data dal 19 agosto 2002.