IL PRESIDENTE
  Visto  il  regio  decreto  21 giugno  1928,  n.  1676,  concernente
l'erezione  in ente morale dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" di
Firenze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n.
242,  concernente  la  conferma  ai  sensi  dell'art.  3  della legge
20 marzo  1975,  n. 70, dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" quale
ente pubblico;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 agosto 1991,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1991 con
il  quale  l'Istituto  Papirologico  "G.  Vitelli" e' dichiarato ente
nazionale  di ricerca a carattere non strumentale, ai sensi dell'art.
8, comma 2, della citata legge n. 168/1989;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985,
n.  4178,  con  il  quale e' stato approvato lo statuto dell'Istituto
papirologico "G. Vitelli";
  Viste le delibere consiliari n. 137 del 16 ottobre 1998, n. 155 del
23 luglio 1999 e n. 182 del 20 novembre 2001, con le quali sono state
apportate modifiche ed integrazioni al citato statuto;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  di  amministrazione n. 190 del
26 marzo   2002   con   la   quale  si  e'  provveduto  a  modificare
ulteriormente un articolo dello statuto vigente;
  Vista  la nota n. 6180 del 16 aprile 2002 con la quale la succitata
delibera  n.  190  e'  stata  trasmessa al Ministero vigilante per il
previsto controllo di legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota n. 904 del 16 luglio 2002 con la quale il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  formula talune
osservazioni di merito;
  Considerato    infine   che   il   consiglio   di   amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta del 24 luglio 2002, con delibera n. 196
ha  ritenuto  opportuno  accogliere e recepire le osservazioni di cui
sopra;
                              Decreta:
  E'   emanata   la   seguente   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione n. 190 del 26 marzo 2002.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  6, penultimo comma, della
legge 9 maggio 1989 n. 168.
  "Il  primo,  secondo  e terzo comma dell'art. 6 del vigente statuto
sono soppressi e sostituiti da:
  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed e'
composto da:
    1) il Presidente dell'ente che ne assume la presidenza;
    2)  il  titolare  della  cattedra  di papirologia di prima fascia
dell'Universita'  di  Firenze;  nel  caso che questi sia nominato, ai
sensi  dell'art.  8  del presente statuto, presidente dell'Ente, tale
componente  sara'  individuato  tra  i  professori  di ruolo di prima
fascia  di  papirologia  o dei seguenti ambiti disciplinari collegati
dell'Universita'  di  Firenze: filologia classica, letteratura greca,
storia greca, storia romana, egittologia, archeologia classica;
    3)    un    rappresentante    del    Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della ricerca;
    4)  un  componente  appartenente ad amministrazioni, istituzioni,
enti pubblici o privati, locali o nazionali, italiani o stranieri che
contribuiscono   in  maniera  continuativa  o  per  convenzione  allo
sviluppo  delle  attivita'  dell'IPV  ed  alla  continuita' delle sue
funzioni;
    5) un esperto in materie giuridico-amministrative;
    6) un esperto in materia di beni culturali e museali;
    7) un esperto nella materia oggetto di studio dell'IPV.
  I  componenti  di  cui  ai  punti  2)  nell'ipotesi alternativa ivi
contemplata,  3)  e 7) sono individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  L'amministrazione   di  cui  al  punto  4),  individuata  con  atto
ricognitivo  motivato  del presidente dell'Ente, indica il rispettivo
componente.
  I  componenti di cui ai punti 5) e 6) sono designati dal Presidente
dell'Ente.
  La  carica  di  componente  del  consiglio  di  amministrazione  e'
incompatibile  con la carica di componente del consiglio scientifico,
salvo che per il presidente.
  I  componenti  di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7) durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.".
    Firenze, 25 luglio 2002
                                            Il presidente: Bastianini