L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2002;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'";
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto,  in  particolare, il comma 18 dell'art. 1 della stessa legge
istitutiva   che   prevede  la  possibilita'  di  assumere  personale
dipendente  e  con  contratto a tempo determinato, disciplinato dalle
norme  di  diritto privato, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
30, della legge n. 481/1995;
  Vista  la  propria  delibera  n.  17/98  recante  "Approvazione dei
regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed  il  funzionamento, la
gestione  amministrativa  e la contabilita', il trattamento giuridico
ed  economico  del  personale  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 47 del sopra menzionato regolamento,
che  prevede  la possibilita' di assumere personale a contratto anche
per le segreterie dei componenti;
  Visto,  altresi',  l'art.  48  del  regolamento  per il trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale  che prevede gli ambiti e le
modalita' per l'attivazione di contratti a tempo determinato;
  Vista  la  propria  delibera  n.  294/01/CONS  recante  "Cessazione
dell'efficacia  delle  disposizioni transitorie relative alla fase di
avviamento delle attivita' istituzionali";
  Considerata   la   necessita'   di   avvalersi,   per   risorse   e
professionalita'   non   presenti   all'interno   dell'Autorita',  di
personale  assunto  con  contratti a tempo determinato da individuare
tramite selezioni pubbliche;
  Considerata,   inoltre,   la   possibilita'  di  attivare  appositi
contratti  a  tempo  determinato  per l'acquisizione del personale da
assegnare  alle  segreterie  dei  componenti,  anche sulla base di un
imprescindibile rapporto fiduciario;
  Ritenuto  di  individuare criteri generali per la valutazione delle
specifiche  esperienze  maturate e competenze possedute dal personale
da  assumere  a contratto anche ai fini della conseguente definizione
del relativo trattamento giuridico ed economico;
  Vista la proposta del segretario generale;
  Udita la relazione del presidente;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                        Personale a contratto

  1.   L'Autorita'   per   garantire   lo   svolgimento  di  funzioni
istituzionali,  qualora  non  sia possibile ricorrere alle risorse ed
alle  professionalita'  esistenti,  puo'  avvalersi  di  personale  a
contratto, nel numero massimo di 60 unita'.
  2. Al personale a contratto si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni concernenti il personale di ruolo dell'Autorita'.
  3.  Il  personale  a  contratto  svolge  le  medesime  funzioni del
personale  di  ruolo,  secondo le disposizioni di cui rispettivamente
agli  articoli  24,  25  e  26  del  regolamento  per  il trattamento
giuridico ed economico del personale.
  4.  I  contratti  hanno  una durata non superiore ai due anni e non
possono essere rinnovati per piu' di due volte.
  5.  La  progressione  economica del personale con contratto a tempo
determinato  avviene sulla base di scatti annuali. In caso di rinnovo
di  contratti e' attribuito il trattamento economico in misura pari a
quello   goduto   al  momento  del  rinnovo  stesso.  All'atto  della
cessazione  del  rapporto, a qualunque titolo avvenga, e' corrisposto
al  personale  a  contratto un numero di mensilita' pari agli anni di
servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi.
  6.  Le  assunzioni  del  personale  a  contratto avvengono mediante
procedure  selettive  pubbliche, delle quali viene data notizia nella
Gazzetta  Ufficiale,  sul  sito  web  dell'Autorita'  e  sui maggiori
quotidiani;  tale pubblicazione concerne, tra l'altro, i requisiti di
partecipazione   ed   il   trattamento   giuridico  ed  economico  da
attribuire,  determinati,  di  volta  in  volta,  in  relazione  agli
specifici  obiettivi  e  professionalita'  per  le quali si intendono
attivare i contratti.
  7.  La  valutazione  delle  esperienze  maturate e delle competenze
possedute   dai   candidati  e'  effettuata  sulla  base  dei  titoli
presentati  e  mediante  un  apposito  colloquio,  da una commissione
costituita  da  tre  esperti  nelle materie previste nella selezione,
scelti  tra  dirigenti  e  funzionari  dell'Autorita',  salvo  che le
specifiche professionalita' da selezionare non richiedano competenze,
anche di livello universitario, esterne all'Autorita'.
  8. La commissione di cui al comma 7 e' costituita con provvedimento
del  segretario  generale  e  non  possono  farne  parte  coloro  che
ricoprono  cariche  politiche  o che siano rappresentanti sindacali o
delle associazioni professionali.
  9.  Ai  fini di cui al comma 7, per la valutazione delle competenze
possedute  sono  considerati, sulla base delle tabelle A e B allegate
alla  presente  delibera,  in  particolare:  il  titolo  di studio, i
diplomi  di specializzazione post universitaria ovvero i dottorati di
ricerca   o   le  seconde  lauree,  le  conoscenze  linguistiche,  le
conoscenze  informatiche,  le abilitazioni professionali ed eventuali
pubblicazioni   scientifiche   che   possano   essere   di  interesse
dell'Autorita'.   Per   la   valutazione  delle  esperienze  maturate
d'interesse   dell'Autorita'   e  coerenti  con  le  professionalita'
richieste, considerate in relazione alla durata, al tipo di attivita'
svolta,   alle   posizioni   funzionali   ricoperte,   nonche'   alla
retribuzione  in godimento, sono valutati in particolare: l'attivita'
svolta,  anche in posizione di praticante, presso l'Autorita', presso
pubbliche  amministrazioni,  altri  enti  o  imprese,  istituzioni di
ricerca,   istituzioni   comunitarie,   ovvero   l'attivita'   libero
professionale coerente con le professionalita' richieste.