L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2002; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'"; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto, in particolare, il comma 18 dell'art. 1 della stessa legge istitutiva che prevede la possibilita' di assumere personale dipendente e con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, con le modalita' di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 481/1995; Vista la propria delibera n. 17/98 recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni" e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 47 del sopra menzionato regolamento, che prevede la possibilita' di assumere personale a contratto anche per le segreterie dei componenti; Visto, altresi', l'art. 48 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale che prevede gli ambiti e le modalita' per l'attivazione di contratti a tempo determinato; Vista la propria delibera n. 294/01/CONS recante "Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attivita' istituzionali"; Considerata la necessita' di avvalersi, per risorse e professionalita' non presenti all'interno dell'Autorita', di personale assunto con contratti a tempo determinato da individuare tramite selezioni pubbliche; Considerata, inoltre, la possibilita' di attivare appositi contratti a tempo determinato per l'acquisizione del personale da assegnare alle segreterie dei componenti, anche sulla base di un imprescindibile rapporto fiduciario; Ritenuto di individuare criteri generali per la valutazione delle specifiche esperienze maturate e competenze possedute dal personale da assumere a contratto anche ai fini della conseguente definizione del relativo trattamento giuridico ed economico; Vista la proposta del segretario generale; Udita la relazione del presidente; Delibera: Art. 1. Personale a contratto 1. L'Autorita' per garantire lo svolgimento di funzioni istituzionali, qualora non sia possibile ricorrere alle risorse ed alle professionalita' esistenti, puo' avvalersi di personale a contratto, nel numero massimo di 60 unita'. 2. Al personale a contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il personale di ruolo dell'Autorita'. 3. Il personale a contratto svolge le medesime funzioni del personale di ruolo, secondo le disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 24, 25 e 26 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. I contratti hanno una durata non superiore ai due anni e non possono essere rinnovati per piu' di due volte. 5. La progressione economica del personale con contratto a tempo determinato avviene sulla base di scatti annuali. In caso di rinnovo di contratti e' attribuito il trattamento economico in misura pari a quello goduto al momento del rinnovo stesso. All'atto della cessazione del rapporto, a qualunque titolo avvenga, e' corrisposto al personale a contratto un numero di mensilita' pari agli anni di servizio prestato, o frazione di anno superiore ai sei mesi. 6. Le assunzioni del personale a contratto avvengono mediante procedure selettive pubbliche, delle quali viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web dell'Autorita' e sui maggiori quotidiani; tale pubblicazione concerne, tra l'altro, i requisiti di partecipazione ed il trattamento giuridico ed economico da attribuire, determinati, di volta in volta, in relazione agli specifici obiettivi e professionalita' per le quali si intendono attivare i contratti. 7. La valutazione delle esperienze maturate e delle competenze possedute dai candidati e' effettuata sulla base dei titoli presentati e mediante un apposito colloquio, da una commissione costituita da tre esperti nelle materie previste nella selezione, scelti tra dirigenti e funzionari dell'Autorita', salvo che le specifiche professionalita' da selezionare non richiedano competenze, anche di livello universitario, esterne all'Autorita'. 8. La commissione di cui al comma 7 e' costituita con provvedimento del segretario generale e non possono farne parte coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali. 9. Ai fini di cui al comma 7, per la valutazione delle competenze possedute sono considerati, sulla base delle tabelle A e B allegate alla presente delibera, in particolare: il titolo di studio, i diplomi di specializzazione post universitaria ovvero i dottorati di ricerca o le seconde lauree, le conoscenze linguistiche, le conoscenze informatiche, le abilitazioni professionali ed eventuali pubblicazioni scientifiche che possano essere di interesse dell'Autorita'. Per la valutazione delle esperienze maturate d'interesse dell'Autorita' e coerenti con le professionalita' richieste, considerate in relazione alla durata, al tipo di attivita' svolta, alle posizioni funzionali ricoperte, nonche' alla retribuzione in godimento, sono valutati in particolare: l'attivita' svolta, anche in posizione di praticante, presso l'Autorita', presso pubbliche amministrazioni, altri enti o imprese, istituzioni di ricerca, istituzioni comunitarie, ovvero l'attivita' libero professionale coerente con le professionalita' richieste.