IL DIRETTORE GENERALE .br, degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' S.r.l. So.Ge.Ser. inoltrata presso
la  competente  Direzione  generale  del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  come  da  protocollo  della  stessa,  in data 31
dicembre  2002,  relativa  al periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 aprile
2002,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 20 marzo 2001;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali dei lavoratori in data 18 dicembre 2000 per
12  mesi e l'ulteriore accordo stipulato in data 20 dicembre 2001 con
cui  si e' richiesta una proroga di 4 mesi, a decorrere dal 1 gennaio
2002, stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore
settimanali,  come  previsto  dal  Contratto collettivo nazionale del
settore  addetti  nei  servizi  di appalto delle Ferrovie dello Stato
applicato  a  26,30  ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 69 unita', su un organico complessivo di
70 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato,  anche attraverso un suo piu
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 gennaio 2002 al 30 aprile
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con
sede  in  Bari,  unita'  di Foggia, per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 4 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,30 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
69 unita', su un organico complessivo di 70 unita'.