IL DIRETTORE GENERALE .br, degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il decreto misteriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' American Uniform Company inoltrata
presso  la  competente  Direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  come  da  protocollo della stessa, in data
13 maggio  2002,  che  unitamente  al  contratto  di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  19 aprile  2002
stabilisce  per  un periodo di 12 mesi, decorrente 14 maggio 2002, la
riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale del settore industria
abbigliamento applicato - a 25 ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo di lavoratori pari a 139 unita', di cui 7 unita' in
part-time  da 20 ore settimanali a 12,30 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 144 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato,  anche attraverso un suo piu
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 14 maggio 2002 al 13 maggio
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla American Uniform
Company  con  sede  in  Avellino e unita' di Avellino, per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  25  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 139 unita', di cui 7 unita' in part-time
da  20  ore settimanali a 12,30 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di 144 unita'.