IL DIRETTORE GENERALE .br, degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma 4, dell'articolo 6, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a.  Als  Advanced  Logistics
Service   inoltrata  presso  la  competente  direzione  generale  del
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali, come da protocollo
della  stessa, in data 15 aprile 2002, che unitamente al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali dei lavoratori in data 1 febbraio 2002 e 12
febbraio  2002  stabilisce per un periodo di 10 mesi, decorrente al 1
marzo  2002,  la  riduzione  massima  dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  logistica  applicato  -  a  35  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unita', su un
organico complessivo di 41 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 marzo 2002 al 31 dicembre
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Als Advanced
Logistics  Service, con sede in Zibido S. Giacomo (Milano), unita' di
Cittaducale  (Rieti),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  10  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  35  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
41 unita' su un organico complessivo di 41 unita'.