IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 29982, datato 6 giugno 2001, con
il  quale  e'  stato approvato il programma per crisi aziendale della
S.p.a. Ceramica Besio, per il periodo dal 18 aprile 2001 al 17 aprile
2002;
  Visto  il  decreto  direttoriale n. 30000 del 6 giugno 2001, con il
quale e' stato concesso il sopra citato trattamento;
  Vista la sentenza n. 31 del 6 marzo 2002, pronunciata dal tribunale
di  Mondovi'  (Cuneo)  che  ha  dichiarato il fallimento della S.p.a.
Ceramica Besio;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
strordinario  di  integrazione  salariala  ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 7 marzo 2002;
  Visto  il  decreto ministeriale del 24 giugno 2002, con il quale e'
stata  limitata  l'approvazione  del  programma di crisi aziendale al
periodo dal 18 aprile 2001 al 5 marzo 2002;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuto,  quindi,  di dover annullare il trattamento straordinario
di   integrazione   salariale   concesso   con  il  predetto  decreto
direttoriale  n. 30000 del 6 giugno 2001 limitatamente al periodo dal
6 marzo  2002  al 17 aprile 2002 e conseguentemente di autorizzare il
citato  trattamento  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, della legge n.
223/1991 dal 7 marzo 2002 al 6 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa riportate e' annullato il decreto
direttoriale   n.   30000   del  6 giugno  2001  di  concessione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale decorrente dal
18 aprile   2001,  limitatamente  al  periodo  dal  6 marzo  2002  al
17 aprile 2002 in favore dei dipendenti della S.p.a. Ceramica Besio.