IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 26898 del 5 agosto 1999, con il
quale  e'  stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale
presentato,  dalla  Loro  &  Parisini  S.p.a.,  con  sede  in  Assago
(Milano), per il periodo 31 agosto 1998 - 29 febbraio 2000;
  Visti  i decreti ministeriali n. 26932 del 6 agosto 1999 e n. 27083
del   27 settembre   1999,  con  i  quali  e'  stata  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei dipendenti dalla suddetta societa', per il
periodo dal 31 agosto 1998 al 31 agosto 1999;
  Vista  l'istanza  della  ditta  Loro & Parisini S.p.a., tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati,   per   il  semestre  1  settembre  1999  -
29 febbraio 2000;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 28142 del 14 aprile 2000, che ha
annullato  e  sostituito  il  sopra  indicato decreto ministeriale n.
26898  del  5 agosto  1999,  approvando  il  programma  in  questione
limitatamente  al  periodo 31 agosto 1998 - 31 agosto 1999, in quanto
"dall'esame  degli  atti istruttori presentati con la richiesta della
proroga   del   trattamento   CIGS   per  ristrutturazione  aziendale
riguardante  il  semestre  1  settembre  1999  - 29 febbraio 2000, e'
emerso che non e' piu' sussistente il punto 1.2.3 della delibera CIPE
18 ottobre 1994, relativamente al nesso di casualita' tra sospensioni
ed  interventi di ristrutturazione; infatti, la circostanza che, alla
fine  del  periodo  in esame, i lavoratori sospesi durante il periodo
stesso  siano  stati tutti licenziati comprova l'assenza del punto di
cui alla suddetta delibera";
  Visto  il  conseguente  decreto  n.  28178  del  20 aprile 2000, di
annullamento  e  sostituzione  dei  decreti ministeriali n. 26932 del
6 agosto  1999  e  n.  27083  del  27 settembre 1999, con il quale, a
seguito  dell'emanazione  del  sopra indicato decreto ministeriale n.
28142   del  14 aprile  2000,  e'  stata  nuovamente  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei dipendenti dalla suddetta societa', per il
periodo dal 31 agosto 1998 al 31 agosto 1999;
  Visto  il  ricorso  n.  3856/00,  proposto,  dalla  Loro & Parisini
S.p.a.,  avverso  il  piu'  volte  menzionato decreto ministeriale n.
28142 del 14 aprile 2000;
  Vista  la  sentenza n. 8065/0l, depositata il 18 dicembre 2001, con
la  quale il TAR Lombardia, Sez. III, ha accolto il predetto ricorso,
ritenendo  - sulla base del quadro normativo di riferimento (legge n.
223/1991,  legge  n.  451/1994 e delibera CIPE 18 ottobre 1994 - che,
"dalla   normativa   appena   riportata  non  si  possa  desumere  la
sussistenza  del  potere  ministeriale  di  revocare  il  decreto  di
concessione del beneficio salariale per difetto del nesso causale tra
sospensioni  dal lavoro e processo di ristrutturazione (per il fatto,
cioe', che, successivamente all'approvazione del programma sia venuto
a  mancare  il  presupposto  previsto dal punto 1.2.3. della delibera
CIPE 18 ottobre 1994)";
  Visto  l'appello  proposto dall'amministrazione avverso la predetta
sentenza;
  Vista  l'ordinanza  n.  1434  del  16 aprile  2002, con la quale il
consiglio  di  Stato,  in  sede  giurisdizionale,  sezione  sesta, ha
respinto  l'istanza  di  sospensione  presentata, in via incidentale,
dalla  parte  appellante,  "ritenute,  ad  un  primo  sommario esame,
condivisibili,  in buona misura, le ragioni principali sulle quali si
basa la sentenza appellata; ritenuto, d'altra parte, insussistente il
pregiudizio grave ed irreparabile";
  Visto    il    decreto    ministeriale   datato   24 giugno   2002,
l'amministrazione ha approvato il programma di ristrutturazione della
summenzionata  ditta,  per  il periodo 1 settembre 1999 - 29 febbraio
2000,   reputando,   anche   in  considerazione  di  quanto  disposto
dall'ordinanza  sopra  indicata,  di  non  potersi  esimere  dal dare
esecuzione  alla  piu'  volte menzionata sentenza n. 8065/0l, pur non
condividendone la motivazione;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  autorizzare  la corresponsione del
citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale  intervenuta  con  il decreto ministeriale datato 24 giugno
2002,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
ditta:  Loro  & Parisini S.p.a., con sede in Assago (Milano) - unita'
di  Assago  (Milano),  per un massimo di 21 unita' lavorative, per il
periodo dal 1 settembre 1999 al 29 febbraio 2000.
  Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1999, con decorrenza 1
settembre 1999.