IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.p.a. Zignago Tessile, inoltrata
presso  la  competente  direzione generale del Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  come  da protocollo della stessa, in data
21 marzo  2002,  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 28 febbraio 2002
stabilisce  per  un  periodo  di  dodici mesi, decorrente dal 1 marzo
2002,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  --  come previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  industria  filatura  del  lino  applicato  -- a 20 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
416  unita',  di  cui 259 unita' da 38 ore settimanali a 19 ore medie
settimanali,  2  unita'  da  28,30  ore  settimanali  a  14 ore medie
settimanali,   1  unita'  da  24  ore  settimanali  a  12  ore  medie
settimanali,   9  unita'  da  20  ore  settimanali  a  10  ore  medie
settimanali,  37  unita'  da  19  ore  settimanali  a  9,30 ore medie
settimanali   e  2  unita'  da  16 ore  settimanali  a  8  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di 416 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1 marzo 2002 al 28 febbraio
2003,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6,  comma  3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Zignago
Tessile,  con  sede  in  Fossalta di Portogruaro (Venezia), unita' di
Fossalta  di Portogruaro (Venezia), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 416 unita', di cui 259 unita' da 38 ore settimanali
a  19  ore  medie  settimanali,  2  unita' da 28,30 ore settimanali a
14 ore  medie  settimanali,  1  unita' da 24 ore settimanali a 12 ore
medie  settimanali,  9  unita'  da  20 ore settimanali a 10 ore medie
settimanali,  37  unita'  da  19  ore  settimanali  a  9,30 ore medie
settimanali  e  2  unita'  da  16  ore  settimanali  a  8  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di 416 unita'.