IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi l e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla
Corte dei conti il 6 marzo 1996, registron. 1, foglio n. 24, relativo
alla  individuazione  dei criteri per la concessione del beneficio di
cui  al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della societa' Consorzio Liguria inoltrata presso
la  competente  direzione  generale  del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali, come da protocollo della stessa, in data 7 maggio
2002,  relativa  al  periodo  dal 29 marzo 2002 al 28 marzo 2003, che
unitamente  al  contratto  di solidarieta' per riduzione di orario di
lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Visto il decreto direttoriale in data 30 maggio 2001;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori in data 26 marzo 2001 e 19
marzo 2002 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente
dal  29 marzo  2001,  la  riduzione  massima dell'orario di lavoro da
40 ore   settimanali   --  come  previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale  del  settore industria tessile applicato -- a 25 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
43 unita' su un organico complessivo di 43 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 29 marzo 2002 al 28 marzo 2003,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Consorzio Liguria, con
sede  in  Brugnato  (Spezia), unita' di Poggio San Vicino (Macerata),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25 ore medie settimanali nei
confronti  di  un numero massimo di lavoratori pari a 43 unita' su un
organico complessivo di 43 unita'.