IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996 -- registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 --
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza della societa' S.r.l. Ferroser inoltrata presso la
competente  Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali, come da protocollo della stessa, in data 6 giugno
2002,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  29  aprile 2002
stabilisce  per  un  periodo  di quattromesi, decorrente dal 1 maggio
2002,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  38  ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  industria  appalti  servizi  ferroviari applicato - a 30 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a 203 unita' su un organico complessivo di 203 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 2002 al 31 agosto 2002,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con
sede  in  Bari,  unita'  di  Catanzaro,  Lamezia  Terme  (Catanzaro),
Cosenza, Paola (Cosenza), Sibari (Cosenza), Crotone, Reggio Calabria,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  quattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 203 unita' su un organico
complessivo di 203 unita'.