IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, recante la
nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza  a  norma  dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernente i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12 giugno  2000,  della  Direzione  generale della
previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter
applicare  il  gia'  richiamato  art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello
stato  di  insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza  n.  14  in data 9 maggio 2001, con la quale il
tribunale  di  Frosinone  ha  dichiarato lo stato di insolvenza della
S.p.a. Scala;
  Visto  il  decreto  del  sopra  citato tribunale, in data 22 giugno
2001,  con  il  quale  e'  stata  dichiarata  aperta  la procedura di
amministrazione straordinaria per la predetta societa';
  Visto il decreto in data 2 luglio 2001 del Ministro delle attivita'
produttive  di  nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo
n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;
  Visto  il  decreto del Ministero delle attivita' produttive in data
25 ottobre  2001  con  il quale e' stata autorizzata l'esecuzione del
programma presentato dal commissario straordinario fino al 24 ottobre
2002;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
societa' in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  sospesi  o  lavoranti  ad orario ridotto dipendenti dalla
stessa societa', a decorrere dal 22 giugno 2002;
  Visti i decreti direttoriali n. 30348 del 1 ottobre 2001 e n. 30417
del  22 ottobre  2001  con  i  quali  e'  stato  concesso il predetto
trattamento a decorrere dal 13 maggio 2001;
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prorogare il predetto trattamento, ai
sensi del citato art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Scala, sede in
Frosinone,  unita'  in  Cassino  e  Castrocielo  (Frosinone),  per un
massimo di 403 unita' lavorative, e' prorogata, ai sensi dell'art. 7,
comma   10-ter,  della  legge  n.  236/1993,  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 22 giugno
2002 al 24 ottobre 2002.
  L'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2002
                                       Il direttore generale: Achille