IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista   l'istanza   della   societa'   S.p.a.   Societa'   italiana
sterilizzazioni,  inoltrata  presso  la competente Direzione generale
del   Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  come  da
protocollo  della  stessa,  in data 13 maggio 2002, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  29 marzo  2002
stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi, decorrente dal 1 aprile
2002,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  37,45 ore
settimanali  -  come  previsto dal contratto collettivo nazionale del
settore  industria chimica applicato - a 35 ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unita', di cui
1  dip.  part-time  da  20  ore  medie  settimanali a 14,10 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 93 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 2002 al 31 marzo 2003,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19 dicembre  1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Societa'
italiana  sterilizzazioni  con  sede  in Vittoria (Ragusa), unita' di
Albenga  (Savona),  Fondi (Latina), Vittoria (Ragusa), per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per
dodici  mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37,45 ore
settimanali  a  35  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 47 unita', di cui 1 dip. part-time da 20
ore  medie  settimanali a 14,10 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di 93 unita'.