Il  giorno  20 maggio  2002  ha  avuto  luogo  lo  scambio  degli
strumenti   di  ratifica  previsto  per  l'entrata  in  vigore  della
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in
materia  di sicurezza sociale, firmata a Lubiana il 7 luglio 1997, la
cui  ratifica  e'  stata autorizzata con legge 27 maggio 1999, n. 99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1999.
    In  conformita'  all'art.  46,  la Convenzione entra in vigore il
giorno 1 agosto 2002.
    In  pari  data,  in  conformita'  al suo art. 34, entra in vigore
anche  l'Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione tra
la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica di Slovenia in materia di
sicurezza  sociale,  con  allegato,  firmato a Lubiana l'11 settembre
2001.
    Si trascrive qui di seguito il testo dell'Accordo amministrativo:
ACCORDO  AMMINISTRATIVO  DI  APPLICAZIONE  DELLA  CONVENZIONE  TRA LA
REPUBBLICA  ITALIANA  E  LA  REPUBBLICA  DI  SLOVENIA  IN  MATERIA DI
                         SICUREZZA SOCIALE.
    Ai  sensi  dell'art.  35  della  Convenzione  tra  la  Repubblica
italiana  e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale
del 7 luglio 1997, le autorita' competenti, cioe',
      per  la  Repubblica  italiana  il  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e il Ministero della sanita',
      per  la  Repubblica  di Slovenia il Ministero del lavoro, della
famiglia e degli affari sociali e il Ministero della sanita',
hanno  concordato,  quanto  segue,  ai  fini  dell'applicazione della
Convenzione stessa;
                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                             Definizioni
    Ai fini dell'applicazione del presente Accordo amministrativo:
      a) il  termine  "Convenzione"  designa  la  Convenzione  tra la
Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  di  Slovenia  in  materia di
sicurezza sociale;
      b) il   termine   "Accordo"   designa   il   presente   Accordo
amministrativo;
      c) i  termini  definiti  dall'art. 1 della Convenzione hanno il
medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
                               Art. 2.
                       Istituzioni competenti
    Le  istituzioni competenti per l'applicazione della Convenzione e
dell'Accordo sono:
    A) Per l'Italia;
      1)  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale per quanto
riguarda  l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  ed  i  superstiti  dei lavoratori dipendenti e le relative
gestioni  speciali  dei  lavoratori  autonomi;  i  regimi speciali di
assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti di
particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono,
all'assicurazione  generale  e che sono gestiti dallo stesso Istituto
nazionale della previdenza sociale; la disoccupazione, le prestazioni
familiari  e  le  prestazioni economiche di malattia, ivi compresa la
tubercolosi, e di maternita';
      2)   l'Istituto   nazionale   per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per quanto riguarda
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie;
      3)  le Unita' sanitarie locali competenti per territorio o, per
talune  categorie  di  lavoratori,  il  Ministero  della sanita', per
quanto  riguarda le prestazioni in natura previste dall'assicurazione
per  malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternita', nonche' per
quanto riguarda le prestazioni sanitarie per gli infortuni sul lavoro
e  le  malattie  professionali; per l'erogazione delle prestazioni le
unita' sanitarie locali si avvalgono dei presidi da esse direttamente
gestiti,  degli  ospedali  in  convenzione obbligatoria (universita',
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  ospedali
religiosi  classificati), nonche' delle altre strutture; riconosciute
ai sensi della normativa italiana;
      4)  gli  altri  organismi  che gestiscono uno dei regimi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera f) della Convenzione, e cioe':
      l'Istituto  nazionale  di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali;
      l'Istituto  nazionale  di previdenza per i giornalisti italiani
"Giovanni Amendola";
      l'Ente  nazionale  di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo;
    B) Per la Slovenia:
      1)   l'Istituto   per   l'assicurazione   pensionistica   e  di
invalidita'  della  Slovenia,  per  quanto  riguarda  l'assicurazione
pensionistica e di invalidita';
      2) L'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia, per
quanto riguarda l'assicurazione sanitaria;
      3)  il  Ministero  del  lavoro,  della  famiglia e degli affari
sociali,  per  quanto  riguarda gli assegni familiari e per la tutela
della maternita';
      4) l'Istituto repubblicano di collocamento, per quanto riguarda
l'assicurazione in caso di disoccupazione.
                               Art. 3.
                      Organismi di collegamento
    Le  autorita' competenti dei due Stati contraenti hanno designato
quali  organismi  di  collegamento  tra  le istituzioni competenti di
ciascuno Stato:
    A) Per l'Italia:
      l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede centrale;
      l'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, direzione centrale;
      il Ministero della sanita';
    B) Per la Slovenia:
      l'Istituto  per  l'assicurazione pensionistica e di invalidita'
della Slovenia;
      l'Istituto per l'assicurazione sanitaria della Slovenia;
      il   Ministero  del  lavoro,  della  famiglia  e  degli  affari
sociali;.
      l'Istituto repubblicano di collocamento.
                              Titolo II
             DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
                               Art. 4.
                        Lavoratori distaccati
    1.  Al  lavoratore  distaccato  conformemente  all'art.  6, primo
comma,  lettere  a)  e  b)  della  Convenzione,  viene  rilasciato un
attestato  da cui risulta fino a quale data egli rimane soggetto alla
legislazione dello Stato in cui ha sede l'impresa.
    L'attestato viene rilasciato:
      a) in Italia dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
      b) in  Slovenia  dall'Istituto  per  l'assicurazione  sanitaria
della Slovenia.
    2. Nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera a), ultima
frase;  della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i
trentasei  mesi  inizialmente  previsti,  il  datore  di  lavoro,  su
richiesta  e  con  il consenso del lavoratore, indirizza, prima dello
scadere  di  questo  termine, all'Autorita' competente dello Stato di
impiego  temporaneo,  per  il tramite dell'Autorita' competente dello
Stato  in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco,
redatta su un formulario espressamente previsto.
    Se  rilascia  l'autorizzazione  alla  proroga,  l'Autorita' dello
Stato  di  impiego  temporaneo  trasmette  2  copie del formulario al
datore  di  lavoro  e  2 copie all'Autorita' dell'altro Stato, che ne
informa l'istituzione alla quale il lavoratore e' iscritto.
    3. Nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettera b), ultima
frase,  della Convenzione, se la durata del lavoro si protrae oltre i
ventiquattro  mesi  inizialmente previsti, il lavoratore, prima dello
scadere  di  questo termine, indirizza all'Autorita' competente dello
Stato   in   cui   svolge   attivita'   temporanea,  per  il  tramite
dell'Autorita'  competente  dello Stato in cui svolge abitualmente la
sua  attivita',  una  domanda  di  proroga  dell'assoggettamento alla
legislazione   di   quest'ultimo  Stato,  redatta  su  un  formulario
espressamente previsto.
    Se  rilascia  l'autorizzazione  alla  proroga,  l'Autorita' dello
Stato  in  cui  viene svolta l'attivita' temporanea trasmette 2 copie
del  formulario  al  lavoratore  e  2  copie all'Autorita' dell'altro
Stato,  che  ne  informa  l'Istituzione  alla  quale il lavoratore e'
iscritto.
    4.  Le  domande  di  cui  ai precedenti commi 2 e 3 devono essere
inviate:
      a) in Italia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-   Direzione  generale  della  previdenza  e  assistenza  sociale  -
Divisione II - Roma;
      b) in  Slovenia al Ministero del lavoro, della famiglia e degli
affari sociali.
                               Art. 5.
                         Diritto di opzione
    1.  Per  esercitare  la  facolta' di opzione prevista dall'art. 7
della  Convenzione,  l'interessato deve presentare istanza, entro tre
mesi dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa o dall'entrata in
vigore  della  Convenzione, all'Istituzione competente dello Stato di
invio  e, per conoscenza, alla corrispondente istituzione dello Stato
in cui svolge la sua attivita' lavorativa. In mancanza di opzione nel
termine  previsto,  si applica la legislazione di quest'ultimo Stato.
L'opzione decorre dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa.
    2.  La  domanda  di  cui  al  precedente  comma  viene presentata
dall'interessato  per  il  tramite della Rappresentanza diplomatica o
consolare.
                               Art. 6.
                      Assicurazione volontaria
    1. Per poter beneficiare delle disposizioni dell'art. 10, comma 1
della    Convenzione,   l'interessato   e'   tenuto   a   presentare,
all'istituzione    dello   Stato   contraente   alla   quale   chiede
l'autorizzazione  alla prosecuzione dell'assicurazione volontaria, un
attestato  relativo  ai  periodi  di  assicurazione compiuti sotto la
legislazione dell'altro Stato contraente.
    2.  Se  l'interessato non presenta l'attestato, detta istituzione
lo richiede all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
                             Titolo III
                      DISPOSIZIONI PARTICOLARI
                             Capitolo I
         Malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternita'
                               Art. 7.
               Attestato per le prestazioni in natura
    1.   Per   l'applicazione  dell'art.  12  della  Convenzione,  il
lavoratore  deve  presentare all'istituzione del luogo di residenza o
di  soggiorno  un  attestato  rilasciato dall'istituzione dello Stato
competente,  da  cui  risulti  il  diritto alle prestazioni e la loro
durata massima.
    2.  Se  l'interessato non presenta l'attestato, l'istituzione del
luogo  di  residenza  o  di  soggiorno  lo  richiede, all'istituzione
competente dell'altro Stato contraente.
    3.  Il lavoratore deve informare immediatamente l'istituzione del
luogo  di residenza o di soggiorno di qualsiasi variazione; attinente
al  suo  lavoro o alla sua situazione familiare, che possa modificare
il diritto alle prestazioni.
                               Art. 8.
                    Prestazioni urgenti in natura
    1.  Ai  sensi degli articoli 13, primo comma, lettera a), 17 e 24
della  Convenzione, si considerano urgenti quelle prestazioni che non
possono essere rinviate senza che sia messa seriamente in pericolo la
vita oppure l'integrita' psico-fisica della persona.
    2.   Per  beneficiare  delle  prestazioni  in  natura,  ai  sensi
dell'art.   13,   primo  comma,  lettera  a)  della  Convenzione,  il
lavoratore  e  le  altre  persone  di cui al terzo comma dello stesso
articolo,  in  temporaneo soggiorno nello Stato contraente diverso da
quello competente, sono tenuti a presentare all'Istituzione del luogo
di  temporaneo  soggiorno un attestato che certifichi il loro diritto
alle  predette  prestazioni  in virtu' della legislazione dello Stato
competente.  L'attestato  indica  per  quanto  tempo  le  prestazioni
possono essere corrisposte, e comunque per un periodo non superiore a
tre mesi.
    3.   Se   l'interessato   non  presenta  il  suddetto  attestato,
l'istituzione   del   luogo   di   temporaneo  soggiorno  si  rivolge
all'istituzione competente per ottenerlo.
    4.  In  caso  di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di
soggiorno lo notifica entro cinque giorni all'istituzione competente,
precisando  la  data  del ricovero stesso e la probabile durata della
degenza,  nonche',  al termine di quest'ultima, la data di dimissione
dall'ospedale.
                               Art. 9.
                       Trasferimento per cure
    Per  beneficiare  delle  cure  di  cui  all'art. 13, primo comma,
lettera b) della Convenzione, il lavoratore e le altre persone di cui
al  terzo comma dello stesso articolo, seguendo le modalita' previste
dai  singoli  ordinamenti  interni, devono presentare all'istituzione
dello Stato in cui si recano un attestato dell'istituzione competente
che  autorizzi  la  prestazione  di dette cure. Tale attestato indica
anche la durata massima per la quale le prestazioni in natura possono
essere erogate.
                              Art. 10.
                             Frontalieri
    I  lavoratori  di  cui  all'art.  14  della Convenzione ed i loro
familiari,  ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono
beneficiare anche delle seguenti prestazioni:
      visite specialistiche;
      diagnostica strumentale ed esami di laboratorio.
                              Art. 11.
                   Titolari di pensione o rendita
    1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'art.
15, secondo comma della Convenzione, il titolare di una pensione o di
una  rendita  e'  tenuto  ad iscriversi, cosi' come i suoi familiari,
presso   l'istituzione  dello  Stato  di  residenza,  presentando  un
certificato attestante il diritto a dette prestazioni per se' e per i
suoi   familiari,  in  virtu'  della  legislazione  dell'altro  Stato
contraente.
    2.  L'istituzione  dello Stato di residenza informa dell'avvenuta
iscrizione  l'istituzione  che  ha  rilasciato  l'attestato di cui al
comma precedente.
                              Art. 12.
                Familiari residenti nell'altro Stato
    1.   Per   l'applicazione   dell'art.   16   della   Convenzione,
l'istituzione  competente, su richiesta del lavoratore trasmette alla
corrispondente   istituzione   dello  Stato  di  residenza  dei  suoi
familiari  un attestato che riporta i nominativi degli aventi diritto
ed il periodo di validita'.
    2.  Le  istituzioni  dei  due Stati contraenti devono comunicarsi
qualsiasi  cambiamento  da  cui derivi la variazione del diritto alle
prestazioni.
                              Art. 13.
                   Autorizzazioni di protesi, ecc.
    1.  Per  la  fornitura,  riparazione e rinnovo di protesi, grandi
apparecchi  ed altre prestazioni in natura di notevole importanza, la
cui   lista   figura   in  allegato,  ai  sensi  dell'art.  17  della
Convenzione,  l'istituzione  dello Stato di residenza o soggiorno del
beneficiario  di  prestazioni  in  natura, verificato il diritto alle
prestazioni    stesse,    chiede   preliminarmente   l'autorizzazione
all'istituzione  dello Stato competente. Le prestazioni sono comunque
concesse  se  entro  sessanta  giorni  a  decorrere  dalla data della
comunicazione  non perviene parere negativo da parte dell'istituzione
competente.
    2.  Nel,  caso  in  cui le prestazioni debbano essere erogate con
assoluta  urgenza, l'istituzione dello Stato di residenza o soggiorno
vi provvede e ne informa immediatamente l'istituzione competente.
                              Art. 14.
             Organi competenti al rilascio di attestati
    Gli attestati di cui agli articoli precedenti sono rilasciati:
      a) in  Italia  dalle  unita'  sanitarie  locali  competenti per
territorio,  o dal Ministero della sanita' per quanto riguarda alcune
categorie di lavoratori che saranno comunicate dal predetto Ministero
alla competente istituzione slovena;
      b) in  Slovenia dalle unita' regionali competenti dell'Istituto
per l'assicurazione sanitaria della Slovenia.
                              Art. 15.
                              Rimborsi
    1.  Le  spese anticipate per le prestazioni sanitarie erogate, ai
sensi dell'art. 18 della Convenzione, dall'istituzione dello Stato di
residenza o soggiorno dell'avente diritto, per conto dell'istituzione
competente,  sono rimborsate da quest'ultima per l'importo effettivo,
quale  risulta  dalla contabilita' dell'istituzione che ha provveduto
ad anticiparle.
    2.  Le  spese  di  cui  al  primo  comma sono notificate nei mesi
di giugno e dicembre di ogni anno e danno luogo a rimborsi, di regola
entrododici  mesi  successivi  e  comunque  entro l'anno successivo a
quello  di  notifica.  In caso di difficolta' di riscontro contabile,
entro   lo   stesso   termine  l'istituzione  competente  corrisponde
all'altra   istituzione   un   acconto  pari  all'80%  degli  importi
notificati.  I  saldi  verranno corrisposti il piu' presto possibile,
non appena effettuati i riscontri contabili.
    3.  Le autorita' competenti possono concordare altre modalita' di
rimborso,  qualora ne ricorrano le condizioni che ne giustifichino il
ricorso.
    4.  Gli  adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui
ai commi precedenti sono gratuiti.
                             Capitolo II
                 Invalidita', vecchiaia e superstiti
                              Art. 16.
                     Modalita' di totalizzazione
    Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 19, primo comma, lettera a)
della  Convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si
effettua secondo le seguenti modalita':
      a) ai   periodi   di   assicurazione   compiuti  in  base  alla
legislazione  di  uno  Stato  contraente  si  aggiungono i periodi di
assicurazione  compiuti  in  base  alla legislazione dell'altro Stato
contraente,  anche  nel  caso in cui questi periodi abbiano gia' dato
luogo   alla   concessione   di  una  pensione  ai  sensi  di  questa
legislazione;
      b) ai  fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di
periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi
sovrapposti  sono  presi  in  considerazione una sola volta. Ciascuna
istituzione  prende  in considerazione soltanto i periodi sovrapposti
compiuti  ai  sensi  della  legislazione che essa applica, escludendo
quelli   compiuti   in   base   alla  legislazione  dell'altro  Stato
contraente;
      c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in
cui  taluni  periodi  di assicurazione siano stati compiuti in virtu'
della  legislazione  di  uno  Stato  contraente,  si presume che tali
periodi  non  si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti in
virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto
di tali periodi nella misura in cui la legislazione lo consente.
                              Art. 17.
         Formulari ed altre procedure per la totalizzazione
    1.  I  lavoratori  e  i  loro  superstiti  che  hanno  diritto  a
beneficiare  di prestazioni, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione,
devono  presentare  domanda  all'istituzione  competente  dell'uno  o
dell'altro  Stato  contraente,  nei  modi previsti dalla legislazione
applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata.
    2.   La   data   in  cui  viene  presentata  una  domanda  presso
l'istituzione  competente  di uno Stato contraente, in conformita' al
precedente   comma,   e'   considerata  come  data  di  presentazione
all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.
    3.   Le   istituzioni   competenti   sono  tenute  a  comunicarsi
reciprocamente  i  dati relativi alle domande di prestazioni, inclusa
la  data di presentazione, utilizzando formulari bilingui concordati.
L'istituzione  competente  conferma l'autenticita' dei dati riportati
nei  predetti  formulari,  che  non  richiedono  l'invio di documenti
originali.
    4.  L'istituzione  competente, unitamente al formulario di cui al
comma  precedente,  invia all'istituzione dell'altro Stato contraente
anche   un   formulario  di  collegamento  bilingue  concordato,  che
contiene,  i  dati  relativi  ai periodi di assicurazione compiuti in
base  alla  legislazione che essa applica, e se del caso anche i dati
sui periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi con cui entrambi
gli   Stati  contraenti  hanno  stipulato  convenzioni  di  sicurezza
sociale.
    L'istituzione   che   riceve   i  formulari  invia  a  sua  volta
all'istituzione  competente dell'altro Stato contraente il formulario
di   collegamento   con   i   dati  relativi  ai  propri  periodi  di
assicurazione.
    5. Alla conclusione delle procedure, le istituzioni competenti si
comunicano reciprocamente le relative decisioni.
                            Capitolo III
            Infortuni sul lavoro e malattie professionali
                              Art. 18.
                        Prestazioni in natura
    Ai  fini  dell'art. 23 della Convenzione, si applica l'art. 7 del
presente Accordo.
                              Art. 19.
                   Autorizzazione di protesi, ecc.
    Ai  fini dell'art. 24 della Convenzione, si applica l'art. 13 del
presente Accordo.
                              Art. 20.
                        Prestazioni in denaro
    1.  Le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o
da  malattia professionale, di cui al Capitolo III della Convenzione,
sono  corrisposte  ai  lavoratori  ed  ai  superstiti  aventi diritto
direttamente dall'istituzione dello Stato competente.
    2.  Per  il  pagamento  delle prestazioni in denaro diverse dalle
rendite,  l'istituzione del luogo di soggiorno o residenza, dopo aver
accertato    l'inabilita'    al    lavoro,   informa   immediatamente
l'istituzione competente della durata prevedibile dell'inabilita'.
    3.   In   caso   di   prolungamento  dell'inabilita'  al  lavoro,
l'istituzione   dello   Stato   di   residenza  o  soggiorno  informa
immediatamente l'istituzione competente del prevedibile prolungamento
dell'inabilita'.
                              Art. 21.
                       Malattie professionali
    1. Nei casi previsti dall'art. 25, primo comma della Convenzione,
il   lavoratore  puo'  presentare  la  domanda  per  prestazioni  sia
all'istituzione  dello  Stato  dove  da  ultimo  e'  stato esposto al
rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente.
    2.  L'istituzione  che  riceve  la  domanda  di cui al precedente
comma,  se  constata  che  il  lavoratore  ha  svolto, da ultimo, nel
territorio  dell'altro  Stato  contraente  un  lavoro  comportante il
rischio    specifico,   trasmette   tempestivamente   all'istituzione
dell'altro  Stato  contraente  detta domanda, unitamente ai documenti
che la giustificano, infamandone il lavoratore.
    3.  L'istituzione  che  riceve  la  domanda di cui al comma 2, se
prendendo  in  considerazione  i  soli periodi di attivita' morbigena
svolti  sul  proprio territorio, constata che non sono soddisfatte le
condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
      a) trasmette  tempestivamente  all'istituzione dell'altro Stato
la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli
esami medici, nonche' copia della decisione di rigetto;
      b) notifica  la  propria  decisione  al lavoratore, indicando i
motivi  del  rigetto,  i  mezzi  e i termini del ricorso e la data di
trasmissione   della   domanda   all'istituzione   dell'altro   Stato
contraente.
                              Art. 22.
                 Aggravamento malattie professionali
    In  caso  di  aggravamento  di  una  malattia professionale, come
previsto dall'art. 25, secondo comma della Convenzione, il lavoratore
e'  tenuto  a fornire all'istituzione dello Stato contraente al quale
chiede ulteriori prestazioni ogni informazione relativa alla malattia
professionale gia' indennizzata.
                              Art. 23.
                  Valutazione infortuni sul lavoro
    1.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 26 della Convenzione, il
lavoratore  e' tenuto a fornire all'istituzione dello Stato nel quale
si  e'  verificato l'ultimo infortunio tutte le informazioni relative
agli infortuni sul lavoro subiti in precedenza, sotto la legislazione
dell'altro  Stato  contraente,  qualunque sia il grado di invalidita'
derivatone.
    2.   L'istituzione  competente,  per  gli  eventi  infortunistici
pregressi, e' tenuta a fornire all'altra istituzione, su richiesta di
quest'ultima, le informazioni e la documentazione in suo possesso.
                              Art. 24.
                         Accertamenti medici
    L'istituzione   dello   Stato   di   residenza  o  soggiorno  del
lavoratore,  che  abbia  provveduto  ad  accertamenti medici ai sensi
dell'art.  28 della Convenzione, trasmette all'istituzione competente
le  relazioni  contenenti  gli  elementi  necessari  a  chiarire,  le
condizioni  anatomiche  e  funzionali del lavoratore, con particolare
riferimento  agli  organi  ed  apparati interessati dall'infortunio o
dalla  malattia  professionale, senza indicare il grado di inabilita'
lavorativa.
                              Art. 25.
                              Rimborsi
    1.  Gli  oneri  per le prestazioni concesse ai sensi dell'art. 23
della  Convenzione,  nonche'  quelli  per  gli  esami  medici e delle
perizie   di   cui   all'art.   28   della   Convenzione,   sostenuti
dall'istituzione  dello  Stato  di  nuova  residenza  o soggiorno del
lavoratore, per conto dell'istituzione competente, sono rimborsati da
quest'ultima   per   l'importo   effettivo,   quale   risulta   dalla
contabilita' dell'istituzione che vi ha provveduto.
    2.  Gli  adempimenti amministrativi concernenti i rimborsi di cui
al comma precedente sono gratuiti.
                             Capitolo IV
                           Disoccupazione
                              Art. 26.
                              Procedure
    1.  Per  beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi
dell'art.  31, comma primo della Convenzione, l'interessato e' tenuto
a  presentare  all'istituzione  competente,  oltre  a  tutti  i  dati
richiesti  dalla legislazione che essa applica, anche un attestato in
cui   siano  indicati  i  periodi  di  assicurazione  compiuti  quale
lavoratore   subordinato   sotto  la  legislazione  dell'altro  Stato
contraente,  rilasciato  dall'istituzione  competente,  in materia di
disoccupazione, di tale ultimo Stato.
    2.  Per  beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi
dell'art. 31, quarto comma della Convenzione, l'interessato e' tenuto
a  presentare all'istituzione dello Stato contraente in cui si reca a
cercare  lavoro,  un  attestato con il quale l'istituzione competente
dello Stato di provenienza certifica:
      il mantenimento del diritto alle prestazioni;
      l'importo della prestazione da corrispondere;
      il periodo massimo di mantenimento del diritto;
      i fatti che possano modificare il diritto alle prestazioni.
    3.  Qualora l'interessato non sia in grado di esibire l'attestato
di  cui  trattasi, sara' cura dell'istituzione dello Stato contraente
in   cui   esso   si   e'   recato   a  cercare  lavoro,  richiederlo
all'istituzione competente dell'altro Stato.
    4.  L'istituzione  dello Stato in cui il disoccupato si e' recato
procede  al  controllo,  come  se  si  trattasse  di  un  disoccupato
beneficiario  di  prestazioni  ai  sensi  della legislazione che essa
applica.
    5. L'importo delle prestazioni corrisposte ai sensi dell'art. 31,
quarto   comma   della  Convenzione  e'  rimborsato  dall'istituzione
competente all'istituzione che ha anticipato dette prestazioni, quale
risulta dalla contabilita' di quest'ultima istituzione.
                             Capitolo V
                        Prestazioni familiari
                              Art. 27.
                Familiari residenti nell'altro Stato
    Per beneficiare delle prestazioni familiari ai sensi dell'art. 33
della   Convenzione,   il   lavoratore   e'   tenuto   a   presentare
all'istituzione  competente  la  domanda, corredata da un certificato
relativo  ai  familiari che risiedono nell'altro Stato contraente. Il
certificato  deve  essere  rinnovato  ogni  anno  ed il lavoratore e'
tenuto ad informare l'istituzione competente di qualsiasi cambiamento
della  sua  situazione familiare che possa modificare il diritto alle
prestazioni.
                              Art. 28.
                        Procedure anticumulo
    1.  Ai  fini  della  sospensione  delle  prestazioni familiari in
virtu'  delle  disposizioni  previste dall'art. 34 della Convenzione,
l'istituzione  competente  dello  Stato contraente in cui risiedono i
familiari  e  in  cui  viene  svolta  un'attivita' lavorativa che da'
diritto   alle   prestazioni   familiari,   fornisce  all'istituzione
competente dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie.
    2.   Per   attivita'   lavorativa  s'intende  quella  svolta  dal
lavoratore o dai suoi familiari.
                              Titolo IV
             DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 29.
                           Collaborazione
    1. Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 37 della
Convenzione,  l'istituzione competente richiede le necessarie perizie
mediche  all'istituzione  del  luogo  di  soggiorno  o  di  residenza
dell'interessato.
    2.  Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per
la    concessione    di   prestazioni   di   invalidita'   a   carico
dell'istituzione  dello  Stato  contraente  diverso  da quello in cui
l'interessato   risiede   o  soggiorna,  sono  rimborsate  da  questa
istituzione  all'istituzione  che  le  ha effettuate. Se tali perizie
mediche  sono  effettuate  anche  nell'interesse dell'istituzione del
luogo  di  soggiorno  o  residenza,  questa  si  limita a trasmettere
all'istituzione  dell'altro  Stato  contraente  una  relazione  sugli
accertamenti, senza chiedere alcun rimborso.
    4. Il rimborso delle spese mediche di cui al comma 2 e' calcolato
in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli
accertamenti  medici.  Questa  istituzione  presenta  a  tal fine una
distinta delle spese sostenute.
                              Art. 30.
                           Tasso di cambio
    Ai   fini  dell'applicazione  dell'art.  43,  primo  comma  della
Convenzione,  l'anno  al quale si riferisce il cambio medio ufficiale
e'  quello  della notifica del conto. I corsi di cambio da utilizzare
sono:
      per l'Italia quelli pubblicati dall'Ufficio italiano cambi;
      per la Slovenia quelli pubblicati dalla Banca di Slovenia.
                              Art. 31.
                           Documentazione
    I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni
e  gli  altri  atti necessari all'applicazione della Convenzione sono
stabiliti di comune accordo tra le Autorita' competenti dei due Stati
contraenti o, su loro delega, dalle istituzioni competenti.
                              Art. 32.
                  Pagamenti diretti ai beneficiari
    1.   Gli   organismi   debitori  di  prestazioni,  a  favore  dei
beneficiari  residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se
ne  liberano  validamente nella moneta del proprio Stato, al tasso di
cambio in vigore il giorno del pagamento.
    2.  Le  prestazioni sono versate agli aventi diritto senza alcuna
deduzione per spese postali o bancarie.
                              Art. 33.
                              Ex zona B
    Ai   fini  dell'applicazione  dell'art.  45,  terzo  comma  della
Convenzione,  le  istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente
si avvalgono dei dati necessari, forniti dalle istituzioni competenti
dell'altro Stato.
                              Art. 34.
                          Entrata in vigore
    Il  presente  Accordo  entrera' in vigore contemporaneamente alla
Convenzione.
    In   fede  di  che  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente
autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente
Accordo.
    Fatto a Lubiana, l'11 settembre 2001, in due originali, in lingua
italiana  e  in  lingua  slovena, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.