IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge  10 febbraio 1992, n 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  27 marzo  2001,  n.  122  con  la  quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Vista  la  domanda  presentata in data 29 agosto 2000 dalla regione
Piemonte  per  conto  della  Federazione  provinciale  torinese della
coltivatori  diretti  e della vignaioli piemontesi intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
"Cisterna d'Asti";
  Visto,  sulla  sopra  citata richiesta di riconoscimento, il parere
favorevole della regione Piemonte;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato-nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
del  relativo  disciplinare  di  produzione  formulati  dal  comitato
stesso,  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 106
dell' 8 giugno 2002;
  Vista  l'istanza  presentata dalla regione Pimonte tesa ad ottenere
correzioni  ad  errori  di trascrizione al disposto dell'art, 4 della
proposta  di  disciplinare  di  produzione  dei vini di che trattasi,
allegato   al  sopra  citato  parere,  per  quanto  attiene  la  resa
uva/ettaro;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata dei vini "Cisterna d'Asti"
ed  all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini
in  argomento,  in  conformita'  al  parere espresso ed alla proposta
formulata dal sopra citato comitato;
                               Decreta
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
"Cisterna  d'Asti"  ed  e'  approvato, nel testo annesso, il relativo
disciplinare di produzione.
  2.  Tale  denominazione  e'  riservata  ai vini che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione  le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
2002.