IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122 con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata in data 29 agosto 2000 dalla regione Piemonte per conto della Federazione provinciale torinese della coltivatori diretti e della vignaioli piemontesi intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Cisterna d'Asti"; Visto, sulla sopra citata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Piemonte; Visto il parere favorevole del Comitato-nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 106 dell' 8 giugno 2002; Vista l'istanza presentata dalla regione Pimonte tesa ad ottenere correzioni ad errori di trascrizione al disposto dell'art, 4 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, allegato al sopra citato parere, per quanto attiene la resa uva/ettaro; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Cisterna d'Asti" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato; Decreta Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Cisterna d'Asti" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. 2. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.