IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Neder Jorgelina, nata il 5 settembre
1971  a  San  Nicolas, Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con
l'art.  12  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115, il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di  abogada  di cui e' in
possesso  rilasciato  dall'"Universidad  Nacional de Rosario" in data
5 agosto  1998  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio in Italia della
professione di avvocato;
  Considerato  che  la  richiedente  risulta  iscritta  al Colegio de
Abogados  del  Departamento  Judicial  de San Nicolas dal 30 novembre
1998;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 28 marzo 2002;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli avvocati nella nota in atti datata 27 marzo 2002;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
comma  7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Firenze  in  data  26 novembre 2001,
rinnovato  in data 27 agosto 2001 e valido fino al 27 settembre 2002,
per motivi familiari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Neder  Jorgelina,  nata  il  5 settembre  1971  a San
Nicolas,   Buenos   Aires   (Argentina),   cittadina   argentina,  e'
riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli avvocati e per l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.