IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla
riorganizzazione  del  Ministero  del bilancio e della programmazione
economica;
  Visto  l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito   dalla   legge   7 aprile   1995,   n.  104,  concernente
l'accelerazione  della  concessione delle agevolazioni alle attivita'
gestite  dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel
Mezzogiorno;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  e,  in particolare, l'art. 27 che
istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28
che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  recante  adempimenti  necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto  legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito con
modificazioni  nella  legge  3 agosto  2001,  n.  317,  in materia di
organizzazione  del  Governo,  che  tra  l'altro demanda al Ministero
delle attivita' produttive le competenze in materia di programmazione
negoziata;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 1 marzo 1995,
notificata  con  lettera  n.  SG.  (95)  D/3693  del  24 marzo  1995,
concernente  il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in
Italia;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 21 maggio 1997,
notificata  con lettera n. SG. (97) D/4949 del 30 giugno 1997, con la
quale  e'  stata  disposta, tra l'altro, la proroga del summenzionato
regime degli aiuti a finalita' regionale;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le
successive  modifiche  ntrodotte  dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e dal punto 2, lettera b)
della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta  Ufficiale n.
4/1999);
  Vista  la  propria  delibera  24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
198/1996),  con la quale e' stato approvato il contratto di programma
tra  il  Ministero del bilancio e della programmazione economica e la
Industrie Natuzzi S.p.a., comportante investimenti complessivi pari a
315.695  migliaia di euro (di cui 15.494 migliaia per infrastrutture)
da  realizzarsi  entro  il  1998 per la parte industriale ed entro il
2000 per la parte relativa alla ricerca, un onere per lo Stato pari a
160.949  migliaia di euro (di cui 15.494 migliaia per infrastrutture)
ed un'occupazione a regime di 4.598 unita' di cui 2.814 nuove;
  Vista  la  nota  n.  900117  del  15 marzo  2002,  con  la quale il
Ministero  delle  attivita'  produttive  propone un aggiornamento del
predetto contratto di programma che prevede:
    esclusione  degli investimenti relativi al centro di ricerca e ai
progetti di ricerca;
    diminuzione  degli investimenti industriali ammessi pari a 70.237
migliaia di euro;
    diminuzione  dell'onere  a  carico  dello  Stato  pari  a  39.229
migliaia di euro;
    diminuzione  dell'occupazione  relativa alle iniziative agevolate
pari  a  n.  719  unita', cui corrisponde un aumento dell'occupazione
complessiva del Gruppo pari a n. 441 unita';
    proroga   al   31 dicembre  2003  del  termine  previsto  per  il
completamento degli investimenti;
  Considerato  che,  al  31 dicembre  2001,  il  Gruppo Natuzzi aveva
effettuato  investimenti per oltre 70 meuro nell'ambito del contratto
di programma di cui sopra;
  Considerato che la Industrie Natuzzi S.p.a. ha segnalato l'esigenza
di  un  aggiornamento  del piano progettuale per adeguarlo alle nuove
esigenze  di  mercato  ed alle strategie complessive della Societa' e
delle   sue   controllate,   prevedendo   l'accorpamento   di  alcuni
sottoprogetti e l'eliminazione di altri;
  Tenuto  conto che le singole iniziative costituenti il contratto di
programma     mantengono     inalterata    la    propria    validita'
economico-finanziaria  e  che  il  Ministero  competente  propone  di
escludere   le   nuove  iniziative  incorso  di  realizzazione  nella
provincia di Taranto, in quanto ubicate in localita' non comprese nel
contratto di programma stipulato;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  l'aggiornamento  del  programma  di investimenti
previsti  dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato
dalla Industrie Natuzzi S.p.a.
  Il  contratto  aggiornato  prevede  investimenti  pari  a 216.667,2
migliaia   di   euro,   oltre   a   15.494,0  migliaia  di  euro  per
infrastrutture,  per  un  totale di 232.161,2 migliaia di euro, cosi'
come  specificato nell'allegata tabella che fa parte integrante della
presente delibera.
  2.  L'onere  a carico dello Stato per le iniziative imprenditoriali
e'   rideterminato  in  106.226,9  migliaia  di  euro,  ed  e'  cosi'
ripartito:  24.209,0  migliaia  nell'anno  1997, 2.750,0 migliaia nel
2001, 47.704,0 migliaia nel 2002 e 31.563,9 nel 2003. Rimane altresi'
confermato  l'onere  per  infrastrutture  pari a 15.494,0 migliaia di
euro.
  3.   Eventuali   variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumento  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati al precedente punto 2.
  4.  Gli  investimenti  previsti dovranno essere realizzati entro il
31 dicembre 2003.
  5.   Il   Gruppo   dovra'   realizzare,  a  regime,  un'occupazione
complessiva   pari  a  n.  5.039  unita'  lavorative,  di  cui  2.939
incrementali.  Per  le  sole  iniziative  agevolate  l'occupazione, a
regime,  dovra'  raggiungere n. 3.784 unita' lavorative, di cui 2.440
incrementali.
  6.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  provvedera'  agli
adempimenti  derivanti  dall'approvazione  della  presente  delibera,
trasmettendo  alla  segreteria di questo Comitato copia del contratto
aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.
    Roma, 28 marzo 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5,
Economia e finanze, foglio n. 318