Il COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  10  marzo  1986,  n.  64,  recante la "Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  19  dicembre 1992, n. 488, con il quale
viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli
interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  recante
disposizioni  per  il  trasferimento  delle  competenze dei soppressi
organismi  dell'intervento  straordinario e del relativo personale ed
in  particolare  l'art.  19,  comma 5, che istituisce un Fondo per il
finanziamento  degli  interventi  ordinari  nelle  aree  depresse del
territorio nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito nella
legge  7  aprile  1995,  n.  104,  ed  in  particolare  l'art.  3 che
sostituisce il predetto comma 5;
  Visto  il  decreto-legge  23  giugno 1995, n. 244, convertito nella
legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
  Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  449  di approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;
  Viste  le  delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno
1994,  con  le quali sono state disposte assegnazioni finanziarie per
assicurare  la  prosecuzione  ed  il  completamento  delle iniziative
avviate a carico della legge n. 64/1986;
  Vista  la  richiesta  del  Dipartimento del Tesoro n. 784273 dell'8
febbraio   2002,   per   complessivi   15.994.183  euro,  concernente
l'erogazione    dei    contributi    sull'emissione    dei   prestiti
obbligazionari  ex  art.  10 della legge n. 64/1986 pari a 12.571.285
euro,  ed  il  rimborso  alla  Cassa  depositi  e prestiti delle rate
annuali  degli interessi consolidati derivanti dalle anticipazioni da
essa effettuate nel finanziamento delle iniziative avviate in vigenza
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, pari a 3.422.898 euro;
  Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
926  del  13 marzo 2002, concernente le esigenze finanziarie relative
agli  oneri residui da rimborsare all'INPS per sgravi contributivi in
agricoltura,  inizialmente  a  carico  del  soppresso  Servizio per i
contributi agricoli unificati (SCAU);
  Vista  la  nota  del Ministero delle attivita' produttive n. 911639
del  18  febbraio  2002,  nella  quale  e'  evidenziata la situazione
complessiva concernente le iniziative finanziate ai sensi della legge
n.  64/1986, nonche' il fabbisogno finanziario residuo per i relativi
completamenti,  a  fronte  del quale viene richiesto, per l'esercizio
2002, un importo di 309.874.000 euro per gli incentivi industriali ed
un importo di 129.114.000 euro per i contratti di programma;
  Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n.
1436  del  23 novembre 2001, con la quale viene avanzata richiesta di
reintegro delle risorse, pari a 46.155.542 euro, anticipate per oneri
di  contenzioso legati al completamento di opere avviate a carico del
soppresso  intervento  straordinario, ai quali il Ministero stesso ha
fatto  provvisoriamente  fronte  con  le  risorse  trasferite  per il
completamento  delle  iniziative ex lege n. 64/1986 e considerato che
tale   reintegro  e'  necessario  per  la  definizione  dei  rapporti
instaurati  tra  l'Amministrazione  richiedente  e gli Enti attuatori
degli interventi;
  Tenuto  conto altresi' delle esigenze del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  pari  a  516.456.899  euro per il corrente esercizio
2002,  connesse  al  trasferimento  alle  regioni  meridionali  -  in
attuazione  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento  di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali e
dei  successivi  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri -
delle risorse residue occorrenti per il completamentodelle iniziative
comprese  nei piani regionali di sviluppo e nell'azione organica 6.3,
di cui ai piani annuali di attuazione ex lege n. 64/1986;
  Ritenuto  opportuno  disporre, alla luce delle esigenze manifestate
dalle  predette  amministrazioni,  un'assegnazione,  per l'anno 2002,
pari  a complessivi 1.224.177.384 euro, a carico del Fondo ex art. 19
sopra richiamato;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
    A  valere  sulle disponibilita' per l'anno 2002 del Fondo ex art.
19  del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono disposte, per
le  finalita'  indicate  in premessa, le seguenti assegnazioni per un
importo complessivo di 1.224.177.384 euro:

          ---->  Vedere TABELLA a Pag. 55 della G.U.  <----

    I  competenti  uffici  del Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente
delibera  e per gli importi sopra indicati, le conseguenti variazioni
di  bilancio  in  termini  di  residui  a carico del Fondo ex art. 19
richiamato  in premessa. Per quanto concerne le variazioni in termini
di  cassa  tenuto  conto  della limitata dotazione di bilancio, sara'
data  priorita'  al  pagamento  delle  voci  di  spesa che presentano
carattere   obbligatorio   e   ricorrente,   mentre,   per  le  altre
assegnazioni,    tali   variazioni   saranno   disposte   in   misura
proporzionale  alle  quote di devoluzione sopra indicate, ovvero alla
luce   di   particolari   esigenze  di  spesa  delle  amministrazioni
destinatarie delle risorse.
      Roma, 28 marzo 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2002
Ufficio  controllo  sui  Ministeri economico-finanziari, regitro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 321