IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto  il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 13 dicembre
2001  con  il  quale  e'  stato  prorogato,  per  ultimo, lo stato di
emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
  Viste  l'ordinanza commissariale n. 25 del 31 dicembre 1995, con la
quale  e'  stato  reso esecutivo il "Programma di opere ed interventi
per  fronteggiare  l'emergenza  idrica  in  Sardegna:  primo stralcio
operativo 1995";
  Vista  la  propria  ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 nella quale
sono  stati ricompresi i lavori: "Interconnessione tra il ripartitore
sud-est   dello   schema  idrico  Flumendosa-Campidano  ed  il  nuovo
acquedotto  per  Cagliari  e  comuni  limitrofi  e  by-pass  del lago
Simbirizzi";
  Atteso  che l'Ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato
"Ente"  e'  stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera
predetta,  quale struttura a disposizione del commissario governativo
per  l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.  5  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Atteso  che  con  ordinanza  n.  167  del  28 ottobre 1999 e' stato
approvato  il progetto definitivo dell'opera "Interconnessione tra il
ripartitore  sud-est  dello  schema idrico Flumendosa-Campidano ed il
nuovo  acquedotto  per Cagliari e comuni limitrofi e by-pass del lago
Simbirizzi"  con  contestuale affidamento all'"Ente" per l'attuazione
dell'intervento stesso per l'importo complessivo di Euro 7.953.436,25
(L. 15.400.000.000);
  Atteso  che con nota prot. n. 04387 del 27 maggio 2002, l'E.A.F. ha
rappresentato quanto segue:
    i lavori suindicati sono stati ultimati in data 14 dicembre 2001;
    il  termine per il compimento delle espropriazioni, e' fissato al
28 luglio 2002;
    l'impresa ha gia' avviato le procedure espropriative;
  Atteso  che  l'E.A.F.  ha  chiesto,  con la nota prot. n. 04387 del
27 maggio  2002  una  proroga dei termini delle espropriazioni per il
conseguimento  dell'approvazione  dei  frazionamenti ed il compimento
dei relativi atti conseguenti;
  Ritenuto  pertanto,  di dover provvedere alla proroga dei tempi per
il compimento delle procedure espropriative;
  Viste  le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto
1997,  e  n.  154  del  30 luglio  1999,  con  le  quali il direttore
dell'ufficio  del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n.
2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo per gli atti
di  gestione  della  contabilita'  speciale di tesoreria intestata al
"Presidente  della  regione  -  Emergenza  idrica" e per l'attuazione
della programmazione commissariale;
  Atteso  che  l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni
delegate    al   sub-commissario   governativo   con   le   ordinanze
commissariali sopracitate;
                               Ordina:
  1.   E'   confermata   la   dichiarazione   di  pubblica  utilita',
indifferibilita'  e urgenza a tutti gli effetti di legge per i lavori
"Interconnessione  tra  il  ripartitore  sud-est  dello schema idrico
Flumendosa-Campidano  ed  il  nuovo  acquedotto per Cagliari e comuni
limitrofi  e  by-pass del lago Simbirizzi" approvato con ordinanza n.
167 del 28 ottobre 1999;
  2.  Ai  sensi  dell'art.  13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i
termini  per  il  compimento  delle espropriazioni relative all'opera
sopracitata,  previsti  dall'ordinanza  n. 167 del 28 ottobre 1999 e'
prorogato fino al 31 dicembre 2003;
  3.  Per  quanto  espressamente  previsto  nella presente ordinanza,
resta  fermo  quanto  contenuto  nell'ordinanza n. 167 del 28 ottobre
1999.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,
comma  6  della  legge  24  febbraio  1992,  n. 255, e nel Bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 10 luglio 2002
                               Il sub-commissario governativo Duranti