Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
in caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1.  Le  disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo
15  gennaio  2002,  n.  9,  hanno  effetto  a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2.   Le  disposizioni  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo
15 gennaio  2002,  n.  9,  hanno  effetto  a  decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  1-bis, e' inserito il
seguente:
  "1-ter.   Durante   la  marcia  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle   luci   della   targa,  dei  proiettori  anabbaglienti  e,  se
prescritte, delle luci d'ingombro".
  4.  L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e'
abrogato.))

                       Riferimenti normativi:
    - Il  testo  degli  articoli  2,  8  e 11 del decreto legislativo
15 gennaio  2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttiva
del  nuovo  codice  della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della
legge  22 marzo  2001,  n. 85 (Delega al Governo per la revisione del
nuovo  codice  della  strada),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario, e' il seguente:
    "Art.  2. - 1. All'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
      a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Sulle  strade  ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive   con   veicoli   o   animali   e  quelle  atletiche,  salvo
autorizzazione.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  comune in cui
devono  avere  luogo  le  gare  atletiche  e ciclistiche e quelle con
animali  o  con  veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dalla
regione  e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche,  ciclistiche  e  per  le  gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano piu' comuni.
    Per  le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata,
sentite  le  federazioni  nazionali  sportive  competenti  e  dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza:
      dalla  regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
      dalla regione per le strade regionali;
      dalle province per le strade provinciali;
      dai comuni per le strade comunali.
    Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le
gare sono subordinate. ;
      b) al  comma  2,  le parole: "quelle di competenza del prefetto
sono sostituite dalle seguenti: "le altre ;
      c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche
i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I.
    Per  consentire  la formulazione del programma delle competizioni
da  svolgere  nel  corso  dell'anno,  qualora  venga  riconosciuto il
carattere  sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio  di  trasporto  pubblico,  nonche'  al traffico ordinario, i
promotori    devono    avanzare    le   loro   richieste   entro   il
trentuno dicembre  dell'anno  precedente.  Il  preventivo  parere del
C.O.N.I.  non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano  i  veicoli  di  cui  all'art.  60,  purche' la velocita'
imposta  sia  per  tutto  il  percorso  inferiore  a  40  km/h  e  la
manifestazione  sia  organizzata  in  conformita'  alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza. ;
      d) al  comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta  ,  le parole: "alla prefettura sono soppresse e le parole:
"dei  lavori pubblici, dei trasporti, sono sostituite dalle seguenti:
"delle infrastrutture e dei trasporti, ;
      e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  Nei  casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire
una  competizione  non  prevista nel programma, i promotori, prima di
chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al comma 4, devono richiedere al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui
al   comma   3  almeno  sessanta  giorni  prima  della  competizione.
L'autorita'  competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la
data  di  effettuazione  indicata  nel  programma  quando  gli organi
sportivi  competenti  lo  richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ;
      f) al  comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione
alla  prefettura  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  tutte  le
competizioni sportive su strada, l'autorizzazione ;
      g)  dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
    "6-bis.   Quando   la   sicurezza  della  circolazione  lo  renda
necessario,  nel  provvedimento  di  autorizzazione  di  competizioni
ciclistiche  su strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno
degli  organi  di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro  ausilio,  di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita  abilitazione.  Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi in sua
vece  o  in  suo  ausilio,  della scorta tecnica effettuata a cura di
personale abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
    6-ter.  Con  disciplinare  tecnico,  approvato  con provvedimento
dirigenziale  del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto  con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e
le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta  tecnica  ai  sensi  del  comma  6-bis,  i  dispositivi  e  le
caratteristiche  dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche' le
relative  modalita'  di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal
Ministero dell'interno.
    6-quater.  Per  le  competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero
con  altri  veicoli  non  a  motore  o  con  pattini  che si svolgono
all'interno  del  territorio  comunale,  o di comuni limitrofi, tra i
quali  vi  sia  preventivo  accordo, la scorta puo' essere effettuata
dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter. ;
      h) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    "7-bis.    Salvo   che,   per   particolari   esigenze   connesse
all'andamento  plano-altimetrico  del  percorso, ovvero al numero dei
partecipanti,  sia  necessaria la chiusura della strada, la validita'
dell'autorizzazione  e' subordinata, ove necessario, all'esistenza di
un  provvedimento  di  sospensione  temporanea  della circolazione in
occasione  del  transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell' art. 7, comma 1.";
      i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
    "8.  Fuori  dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una  competizione  sportiva  indicata  nel  presente  articolo  senza
esserne  autorizzato  nei  modi  previsti  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di una somma da euro centotrentuno ad
euro  cinquecentoventiquattro,  se si tratta di competizione sportiva
atletica,  ciclistica  o  con  animali  ovvero  di  una somma da euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta
di   competizione  sportiva  con  veicoli  a  motore.  In  ogni  caso
l'autorita'  amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la  competizione,  secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. ;
      l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
    "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita'
con  veicoli  a  motore  indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato  nei modi previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto
mesi  e  con  l'ammenda  da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa  pena  soggiace  chiunque,  a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione  non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
due  a  sei  mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In
ogni  caso  l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare  la  competizione,  secondo  le  norme  di  cui al capo I,
sezione  II,  del  titolo  VI.  Con la sentenza di condanna e' sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti. ".
    "Art.  8.  -  1. Al comma 9 dell'art. 141 del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Fuori  dei casi previsti dall'art. 9,
chiunque,  a  qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in
velocita'  con  veicoli  a  motore, e' punito con l'arresto da uno ad
otto   mesi   e  con  l'ammenda  da  euro  cinquecentosedici  a  euro
cinquemilacentosessantaquattro,  nonche'  con la confisca del veicolo
con  il  quale  e' stata commessa la violazione. All'accertamento del
reato   consegue   la   sanzione   amministrativa   accessoria  della
sospensione  della  patente  da  due a sei mesi ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. ".
    "Art.  11.  -  1.  All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito
il  seguente:  "1-bis.  Per i ciclomotori ed i motocicli in qualsiasi
condizione   di   marcia,   e'   obbligatorio  l'uso  dei  proiettori
anabbaglianti e delle luci di posizione. ".
    - Il   testo   vigente  dell'art.  152  del  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, recante: "Nuovo
codice  della  strada", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992,  n. 114, supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
    "Art.  152  (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). 1.
L'uso  dei  dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli  e'  obbligatoria  da  mezz'ora  dopo  il tramonto del sole a
mezz'ora  prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in
caso  di  nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilita'.
    1-bis.  Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle
luci di posizione.
    1-ter.   Durante  la  marcia  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
delle   luci   della   targa,  dei  proiettori  anabbaglianti  e,  se
prescritte, delle luci d'ingombro.
    2.  Ad  eccezione  dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e
dei  motocicli,  l'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva e'
obbligatorio  anche  durante  la  fermata  o  la sosta, a meno che il
veicolo  sia  reso  pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o
venga  collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche
se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
    3.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire          sessantatremilacinquecentodieci          a         lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".