IL MINISTRO
  Visto  l'art.  5, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
che prevede l'integrale conferma dei crediti d'imposta previsti dalle
vigenti  disposizioni  di  legge,  nonche' la possibilita' della loro
fruizione entro i limiti degli oneri finanziari previsti in relazione
alle relative disposizioni;
  Visto  il  comma  2 del citato art. 5, con il quale e' previsto che
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
natura   non  regolamentare,  sono  stabilite,  per  ciascun  credito
d'imposta,  la  data  di  decorrenza  delle disposizioni previste dal
comma 1, nonche' le modalita' di controllo dei relativi flussi;
  Visto  l'art.  7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale
e'   previsto   un  contributo,  fruibile  nella  forma  del  credito
d'imposta,  per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo, indeterminato;
  Ritenuto  che occorre dare attuazione al citato comma 2, dell' art.
5,  del  decreto-legge  n. 138, del 2002, relativamente al credito di
imposta previsto dal predetto art. 7 della legge n. 388, del 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1
  1.  Per  l'anno  2002 il limite degli oneri finanziari previsti per
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  7 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  relativo  al  credito  d'imposta per le
assunzioni  dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e' pari ad Euro 652.138.210.
  2.  Al  fine  di fruire del credito di imposta di cui al comma 1, i
soggetti    interessati   presentano,   prima   dell'assunzione   dei
dipendenti, istanza al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle
entrate.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le procedure e le
modalita'  previste  dall'art. 8, commi da 1-bis a 1-quinquies, della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  come modificato dall'art. 10 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.
  3.   L'Agenzia  dell'  entrate  comunica  al  Dipartimento  per  le
politiche  fiscali  e al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato i dati mensili concernenti l'ammontare del credito d'imposta di
cui  al comma 1, compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello
di riferimento.
  4.  Con  decreto  interdirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale   e'   comunicato   l'avvenuto  esaurimento  delle  risorse
finanziarie previste per la fruizione del credito d'imposta di cui al
comma 1.
  5.  Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano con riferimento
alle  assunzioni  di cui al comma 1 effettuate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 agosto 2002
                                                Il Ministro: Tremonti