Il  presente  comunicato  ha  lo scopo di rendere piu' agevole la
redazione  degli  stampati  dei  medicinali in attuazione della legge
15 giugno  2002.  n.  112,  art. 3, comma 9, nel rispetto del decreto
legislativo   29 maggio   1991  n.  178  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 540
"Attuazione  della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed
il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano".
    Con il comma 9, dell'art. 3 della legge 15 giugno 2000, n. 112 il
legislatore ha voluto promuovere una corretta e completa informazione
sia  presso  gli  operatori  sanitari  sia  presso i pazienti circa i
principi attivi contenuti nei medicinali.
    A  tal  riguardo  si provvede a fornire i seguenti chiarimenti al
fine di assicurare gli adempimenti normativi previsti.
    L'art.  3,  comma  9, prevede che a partire dal 1 gennaio 2003 le
confezioni  dei  farmaci,  ad esclusione di quelli di cui all'art. 3,
comma 1,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, debbono
riportare  sulle  confezioni  e sulle istruzioni, nonche' nelle forme
consentite  di  pubblicita', dopo l'indicazione del marchio, la sigla
classificativa                internazionale               cosiddetta
"anatomico-terapeuticochimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome
chimico  del prodotto. La denominazione commerciale, - se presente, -
deve  essere  stampata,  al  di  sotto di sigla e della denominazione
chimica   in  corpo  uguale  a  quello  del  nome  chimico;  sino  ad
esaurimento  delle  scorte e' consentita la vendita di confezioni che
riportino  la  sola  denominazione  commerciale  solo se confezionate
prima del 1 novembre2002.".
    Circa  i dubbi riconducibili ad una lettura testuale del suddetto
comma,  si fa presente che questa direzione, dopo aver interpellato i
parlamentari   autori   dell'emendamento   in  questione,  ha  potuto
accertare  che,  in sede di conversione del decreto-legge 63/2002 con
l'inserimento  al  comma  9, art. 3, delle parole "dopo l'indicazione
del  marchio",  il  legislatore  intendeva  modificare  il successivo
periodo  dello  stesso comma, come risulta dal resoconto stenografico
in aula della seduta del 15 maggio 2002 pag. 95 e 96.
    Pertanto,   dall'esame   comparato  degli  atti  parlamentari  in
questione  e  del  testo  della  legge, poi pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, la disposizione in questione risulta essere la seguente: a
partire  dal  1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione
ai  quelli  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  del decreto legislativo
30 dicembre  1992, n. 539, debbono riportare sulle confezioni e sulle
istruzioni,  nonche'  nelle  forme  consentite  di  pubblicita', dopo
l'indicazione della denominazione commerciale la sigla classificativa
internazionale   cosiddetta   "anatomico-terapeutico-chimica"  (ATC),
seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. Il marchio deve
essere  stampato  in  corpo uguale a quello del nome chimico; sino ad
esaurimento  delle  scorte e' consentita la vendita di confezioni che
riportino  la  sola  denominazione  commerciale  solo se confezionate
prima del 1 novembre 2002.
    A  scopo esemplificativo un ordine accettabile potrebbe essere il
seguente:   "Abacus"  25  milligrammi  -  compresse  -  sigla  ATC  -
denominazione comune internazionale (principio attivo).
    La  dicitura "nome chimico del prodotto" deve intendersi riferita
alla  denominazione  comune internazionale del principio attivo; essa
non andra' riportata per i prodotti medicinali contenenti piu' di due
principi attivi.
    Per  cio'  che concerne l'indicazione dei principi attivi e della
sigla  ATC  (Classificazione  Anatomica  Terapeutica  -  Chimica)  e'
possibile  fare  riferimento al documento PA e ATC ("clickare" per la
consultazione  il  portale  del  Ministero  della  salute al seguente
indirizzo: www.ministerosalute.it/linksanita/farmaci.htm).
    La  frase della legge "debbono riportare sulle confezioni e sulle
istruzioni,  nonche'  nelle  forme  consentite  di  pubblicita'" deve
essere  intesa nel senso che le informazioni sopra esplicitate (sigla
ATC  e  nome  chimico  del  prodotto)  devono essere riportate per le
"confezioni"  nell'imballaggio  esterno  o, in mancanza dello stesso,
nel  condizionamento  primario;  per  le  "istruzioni"  nel foglietto
illustrativo.
    Le  associazioni  in  indirizzo,  pertanto,  sono pregate di dare
massima  diffusione  al  comunicato  affinche'  venga osservato nella
redazione degli stampati.