IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22 dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Vista  la legge 18 febbraio 1963, n. 303, concernente la disciplina
del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito dalla
legge  29 ottobre  1993,  n. 427, concernente, l'armonizzazione delle
disposizioni  in  materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella
recata  da  direttive CEE, e successive modificazioni che disciplina,
tra  l'altro,  l'accertamento,  la liquidazione ed il pagamento delle
accise;
  Visto  l'art.  7-bis  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452,
convertito   nella  legge  27 febbraio  2002,  n.  16,  che  estende,
l'applicazione   delle   disposizioni   di   cui  alla  citata  legge
18 febbraio 1963, n. 303, ai depositari autorizzati titolari depositi
fiscali  di tabacchi lavorati, rimandando ad un decreto del direttore
generale  dell'Amministrazione  dei  monopoli di Stato, la disciplina
delle modalita' di concessione del beneficio del pagamento differito;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   tabacchi   italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale  gia'  affidate  o  conferite  per effetto di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento
recante,  tra  l'altro,  norme  sull'istituzione  ed  il  regime  dei
depositi fiscali;
  Visti  i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000,
n.  170  e  12 giugno  2002  n.  119, recanti modificazioni al citato
decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  regolarita'  nella
riscossione   delle  imposte  gravanti  sulla  vendita  dei  tabacchi
lavorati,  e  nello stesso tempo garantire il rifornimento della rete
di vendita;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   depositario  autorizzato,  titolare  di  depositi  fiscali  di
tabacchi   lavorati   potra'   concedere  al  rivenditore  che  abbia
presentato  la  cauzione  di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 303,
una  dilazione  al pagamento dei generi, sempre che siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
    1)  la  dilazione  al  pagamento  non  potra'  essere superiore a
quindici giorni;
    2)  l'importo  dilazionabile  non  dovra'  eccedere il doppio del
valore della levata media riferita all'anno precedente la richiesta;
    3)  per le rivendite di nuova istituzione potra' essere concessa,
inizialmente,  una  dilazione per un importo non superiore a 2.500,00
euro.  Dopo  tre  mesi  di  funzionamento, tale importo massimo sara'
commisurato  alla  media  dei  prelevamenti e, decorso, un anno, alla
media annuale dei prelevamenti stessi;
    4)  il  rivenditore qualora all'atto della levata, non usufruisca
dell'intero   ammontare   del   fido  autorizzato  potra'  effettuare
nell'ambito  del  periodo  di  dilazione, levate suppletive fino alla
concorrenza  di  tale  importo,  sempreche'  le somme relative a tali
levate vengano versate alla scadenza della dilazione stessa.