IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno-delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Atteso che l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 prevede, all'art. 13, comma 3, che il presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995 - e' autorizzato ad adottare specifici provvedimenti finalizzati all'accelerazione del completamento delle opere pubbliche volte alla riduzione dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione; Atteso che la medesima ordinanza prevede che i predetti provvedimenti (comma 4 del medesimo art. 13) potranno autorizzare la revisione dei contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi di attuazione degli interventi anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al successivo art. 14 dell'ordinanza stessa; Atteso che all'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza sopra citata, si ritiene opportuno provvedere con modalita' prefissate con ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, sostanzialmente improntate alla fattispecie "premio di accelerazione" prevista dal capitolato generale di appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; Ordina: All'attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 3196 del 12 aprile 2002, art. 13, terzo e quarto comma del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile si provvedera' con le seguenti modalita': Art. 1. Soggetti proponenti gli interventi commissariali di accelerazione delle opere in corso di realizzazione volte alla riduzione dell'emergenza idrica in Sardegna Il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, valutera', ai fini dell'adozione dei propri provvedimenti acceleratori, gli interventi proposti dai soggetti indicati all'art. 2 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 2 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la presentazione delle proposte il commissario emanera' un avviso pubblico con fissazione del relativo termine.