IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
                 PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28 giugno  1995  con  la  quale  il presidente della giunta
regionale  e'  stato  nominato,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  commissario governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Vista   l'ordinanza   del  Ministro  dell'interno-delegato  per  la
protezione   civile   n.   3196/2002  n.  3196  del  12 aprile  2002,
articoli 13 e 14;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 dicembre  2001  con  il  quale  e' stato prorogato, per ultimo, lo
stato  di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre
2003;
  Atteso  che  l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  n.  3196 del 12 aprile 2002
prevede,  all'art.  13,  comma 3,  che  il  presidente  della regione
autonoma   della   Sardegna   -   commissario   delegato   ai   sensi
dell'ordinanza  n.  2409  del  28 giugno  1995  -  e'  autorizzato ad
adottare  specifici  provvedimenti  finalizzati all'accelerazione del
completamento    delle   opere   pubbliche   volte   alla   riduzione
dell'emergenza idrica ed in corso di realizzazione;
  Atteso   che   la   medesima   ordinanza  prevede  che  i  predetti
provvedimenti  (comma 4 del medesimo art. 13) potranno autorizzare la
revisione  dei  contratti d'appalto in essere con riduzione dei tempi
di  attuazione  degli interventi anche in deroga alle disposizioni di
cui  alla  legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e
di cui al successivo art. 14 dell'ordinanza stessa;
  Atteso  che  all'attuazione di quanto previsto dall'ordinanza sopra
citata,  si ritiene opportuno provvedere con modalita' prefissate con
ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica in
Sardegna,  sostanzialmente  improntate  alla  fattispecie  "premio di
accelerazione" prevista dal capitolato generale di appalto, approvato
con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
                               Ordina:
  All'attuazione  di  quanto  disposto  dall'ordinanza  n.  3196  del
12 aprile   2002,   art.  13,  terzo  e  quarto  comma  del  Ministro
dell'interno,  delegato  per il coordinamento della protezione civile
si provvedera' con le seguenti modalita':
                               Art. 1.
Soggetti  proponenti  gli  interventi  commissariali di accelerazione
delle   opere   in   corso  di  realizzazione  volte  alla  riduzione
                  dell'emergenza idrica in Sardegna
  Il  commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica in Sardegna,
valutera',   ai   fini   dell'adozione   dei   propri   provvedimenti
acceleratori,  gli interventi proposti dai soggetti indicati all'art.
2  della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni
all'art.  2  della  legge  n.  109/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
  Per  la  presentazione  delle  proposte  il commissario emanera' un
avviso pubblico con fissazione del relativo termine.