Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della indicazione
geografica  protetta "Salame Cremona", ai sensi del regolamento (CEE)
n.  2081/92,  presentata dal Consorzio tutela del Salame Cremona, con
sede  in  Cremona,  via Lanaioli n. 1, e, ritenendo che la stessa sia
giustificata  e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato
regolamento,  ai sensi dell'art. 5, par. 5 dello stesso, procede alla
pubblicazione  della  relativa proposta di disciplinare di produzione
nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - ufficio tutela qualita'
dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari - via XX Settembre n. 20 -
00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti
interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

      PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
                GEOGRAFICA PROTETTA "SALAME CREMONA"
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione  geografica  protetta "Salame Cremona" e' riservata
al  prodotto  di  salumeria  che  risponde  alle  indicazioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                    Caratteristiche del prodotto
    L'indicazione  geografica  protetta "Salame Cremona" e' riservata
al  prodotto  di  salumeria che, all'atto dell'immissione al consumo,
presenta le seguenti caratteristiche:
2.1. Fisico morfologiche
    Peso a fine stagionatura non inferiore a 500 gr.
    Diametro al momento della preparazione non inferiore a 70 mm.
    Lunghezza al momento della preparazione non inferiore a 150 mm.
2.2 Chimiche e chimico-fisiche
    Proteine totali: min. 20.0%.
    Rapporto collageno/proteine: max 0.10.
    Rapporto acqua/proteine: max 2.00.
    Rapporto grasso/proteine: max 2.00.
    PH: maggiore o uguale a 5.20.
2.3. Microbiologiche
    Carica   microbica  mesofila:  >  1  x  10  alla  settima  unita'
colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.
2.4. Organolettiche
    Aspetto esterno: forma cilindrica a tratti irregolare.
    Consistenza:  il  prodotto  deve  essere  compatto di consistenza
morbida.
    Aspetto  al  taglio:  la  fetta si presenta compatta ed omogenea,
caratterizzandosi  per  la tipica coesione delle frazioni muscolari e
adipose, tale da non consentire una netta evidenziazione dei contorni
(aspetto   "smelmato").  Non  sono  presenti  frazioni  aponeurotiche
evidenti.
    Colore: rosso intenso.
    Odore: profumo tipico e speziato.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La   zona   di  elaborazione  del  Salame  Cremona  comprende  il
territorio   delle   seguenti   regioni:  Lombardia,  Emilia-Romagna,
Piemonte e Veneto.
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine
    Gli elementi che comprovano l'origine del Salame Cremona sono:
      4.1.  riferimenti  storici,  che  attestano  in  modo  chiaro e
preciso  l'origine  del  prodotto  ed  il  legame dello stesso con il
territorio,   nonche'   l'inserimento   in   ricette   e   tradizioni
gastronomiche che dal territorio della provincia di Cremona si e' poi
esteso nell'ambito della valle Padana;
      4.2. riferimenti culturali, secondo i quali il prodotto era ben
presente nelle tradizionali manifestazioni popolari e contadine, gia'
a   partire  dall'inizio  del  secolo.  Ancora  oggi,  nonostante  la
fortissima industrializzazione e terziarizzazione della valle Padana,
il  Salame  Cremona  rafforza  la  sua  tradizionale  presenza  nelle
principali  fiere agroalimentari lombarde e della valle Padana (fiera
di  Cremona ottobre,  Millenaria  di Gonzaga inizio settembre, Reggio
Emilia fine aprile, ecc.);
      4.3.  la  presenza  di  numerosi  produttori  -  siano  essi  a
capacita'  industriale  o  artigianale  -  dediti alla trasformazione
delle   carni   dei  suini  che  nella  pianura  Padana  si  andavano
diffondendo  a  seguito  della  perfetta integrazione con l'industria
lattiero-casearia  e  la coltivazione dei cereali (soprattutto mais).
E'  questo legame, che e' andato sempre piu' rafforzandosi nel secolo
appena   concluso,   che  ha  fortemente  contribuito  allo  sviluppo
economico e sociale dell'intera area: cereali ed erbai che forniscono
l'alimento  per  suini  e  vacche  da  latte,  il  siero del latte da
sottoprodotto  ad  ottimo alimento per suini, il letame ed il liquame
che  mantengono e migliorano la fertilita' della terra, gli artigiani
prima e le industrie poi che trasformano il latte e la carne;
      4.4.    rintracciabilita':   a   livello   di   controlli   per
l'attestazione  della  provenienza  della  produzione  IGP,  la prova
dell'origine del "Salame Cremona" dalla zona geografica delimitata e'
certificata  dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base
di  numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori nell'ambito
dell'intero  ciclo  produttivo. I principali di tali adempimenti, che
assicurano  la rintracciabilita' del prodotto, in ogni segmento della
filiera, cui si sottopongono i produttori sono i seguenti:
        iscrizione  ad  un  apposito  elenco tenuto dall'organismo di
controllo di cui al successivo art. 7;
        denuncia all'Organismo di controllo delle quantita' di salame
Cremona prodotta annualmente;
        tenuta  degli  appositi  registri  di  produzione  del salame
Cremona.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
5.1. Materia prima
    Provenienza  materia  prima  - La materia prima da destinare alla
produzione   del  "Salame  Cremona"  IGP  deve  provenire  dai  suini
appartenenti al circuito di produzione dei prosciutti tutelati con le
DOP "Prosciutto di Parma" e "Prosciutto di San Daniele".
    Caratteristiche  materia  prima  - La carne suina da destinare al
successivo  impasto e' quella ottenuta dalla muscolatura appartenente
alla carcassa e dalle frazioni muscolari striate e adipose.
5.2. Ingredienti
    Sale,  spezie,  pepe in grani o pezzi grossolani, aglio pestato e
spalmato nell'impasto.
    Possono  inoltre  essere  impiegati:  vino  bianco o rosso fermo,
zucchero  e/o  destrosio  e/o  fruttosio  e/o  lattosio,  colture  di
avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio, nitrito
di sodio e/o potassio, acido ascorbico e suo sale sodico.
    Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.
5.3. Preparazione
    Le  frazioni  muscolari  e  adipose,  ottenute da carni macellate
secondo   le   vigenti   disposizioni,   sono  mondate  accuratamente
asportando le parti connettivali di maggiore dimensioni ed il tessuto
adiposo molle, linfonodi e grossi tronchi nervosi.
    La  macinatura  deve  essere  effettuata in tritacarne con stampi
6 mm.
    La   temperatura   della  carne  alla  triturazione  deve  essere
superiore a 0o C.
    La  salatura  deve  essere  effettuata  durante  la  macinazione,
ottenuto il macinato si uniscono gli altri ingredienti e gli aromi.
    L'impastatura  di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in
macchine sottovuoto o a pressione atmosferica per un tempo prolungato
per ottenere la tipica coesione dell'impasto.
    Il  Salame  Cremona  deve essere insaccato in budello naturale di
suino di diametro iniziale non inferiore a 70 mm.
    La legatura, eseguita manualmente o meccanicamente, e' effettuata
con spago.
5.4. Asciugatura
    L'asciugamento  e'  effettuato  a caldo (temperatura compresa tra
15o e 25o C).
    L'asciugamento  deve  consentire  una rapida disidratazione delle
frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.
5.5. Stagionatura
    La stagionatura del Salame Cremona deve essere condotta in locali
dove  sia  assicurato  un  sufficiente ricambio di aria a temperatura
compresa fra 11o e 16o C.
    Il  tempo di stagionatura non deve essere comunque inferiore alle
5 settimane.
5.6 Confezionamento
    Il  Salame  Cremona  puo'  essere  immesso  al  consumo  in pezzi
singoli,  ovvero  confezionato  sottovuoto o in atmosfera protettiva,
intero  o  in tranci o affettato. Le operazioni di confezionaniento o
porzionamento  devono avvenire, sotto la sorveglianza della struttura
di  controllo  indicata  all'art.  7,  esclusivamente  nella  zona di
produzione indicata all'art. 3.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    Il prodotto Salame Cremona presenta un forte e consolidato legame
con  l'ambiente,  che le deriva dall'affermarsi nella zona di Cremona
prima  e  nella  Pianura Padana poi, dell'allevamento suino legato ai
caseifici ed alla coltivazione del mais.
    Il perfetto e vincente sinergismo tra l'allevamento del bovino da
latte  e  quello  dei  suini,  insieme alla coltivazione dei cereali,
trova  da  tempo  nel  clima,  nebbioso  e poco ventilato, un alleato
eccezionale  che  permette  ai prodotti insaccati posti a stagionare,
come   i   salami,   di   acquisire  particolari  caratteristiche  di
morbidezza, pastosita' e spiccata aromaticita'.
    Il  tutto, pero', non avrebbe potuto consentire al Salame Cremona
di   raggiungere  tali  caratteristiche  qualitative,  se  non  fosse
intervenuto il fattore umano che, nella zona di produzione, ha saputo
nel tempo mettere a punto tecniche di preparazione e stagionatura dei
salami del tutto peculiari.
    Ancora  oggi  il  Salame Cremona e' prodotto con procedimenti che
rispettano  appieno  la  tradizione,  i quali ben si coniugano con le
nuove tecnologie apportate ai processi di lavorazione.
    Il  fattore ambientale dovuto al clima e il fattore umano, che si
identifica  con  la  spiccata  capacita'  tecnica  degli addetti alla
preparazione   del  Salame  Cremona,  rimangono  quindi  ancora  oggi
elementi   fondamentali   e   insostituibili,   che   assicurano   la
peculiarita' e la reputazione del prodotto.
    Infatti,  il  Salame  Cremona ha goduto e gode tuttora di un'alta
notorieta'  e  reputazione,  come  attestato  dalla  sua tradizionale
presenza  nelle  fiere  agroalimentari  della  Valle Padana e come si
rileva  dalla  sua forte presenza nei principali mercati nazionali ed
esteri.  Cio'  e'  altresi'  confermato  dalla  presenza  del "Salame
Cremona"  nelle  liste  dei  principali  prodotti  agroalimentari con
denominazione  di provenienza italiani, riportate in calce ad accordi
bilaterali  stipulati  tra  l'Italia e altri Paesi europei negli anni
1950-1970   (Germania,   Francia,  Austria,  Spagna)  in  materia  di
protezione delle denominazioni geografiche di provenienza.
                               Art. 7.
                          C o n t r o l l i
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  di  produzione  e'  svolto da un organismo autorizzato,
conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del  reg.  CEE n.
2081/92.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    In  etichetta  devono  essere  riportate,  in  caratteri  chiari,
indelebili  e  di  dimensioni maggiori di tutte le altre diciture, le
diciture  "Salame  Cremona"  e  "Indicazione geografica protetta" e/o
sigla  "IGP".  Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua
in cui il prodotto viene commercializzato.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista.
    E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano
riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano   significato   laudativo   o   tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente.
    Nell'etichetta  deve  altresi  figurare il simbolo comunitario di
cui  all'art.  1 del reg. (CE) della Commissione n. 1276/98 e il logo
della  IGP  "Salame  Cremona",  la cui descrizione, raffigurazione ed
indici   colorimetrici  sono  di  seguito  riportati:  descrizione  e
raffigurazione del logo:
      il  logo,  ovvero  il simbolo della I.G.P. "Salame Cremona", di
seguito  raffigurato,  e'  rappresentato  da  una  faccia  stilizzata
rappresentante un suino di colore bianco con il naso rosso, racchiusa
in  un  cerchio  con  sfondo verde, con intorno nella parte basale la
scritta "SALAME CREMONA", con i seguenti indici colorimetrici:
        scritta "SALAME CREMONA": rosso pantone 485 U;
        naso del maiale stilizzato: rosso pantone 485 U;
        faccia del maiale stilizzata: bianco;
        contorno cerchio: nero;
        interno cerchio: verde pantone 347 U.

           ---->   Vedere logo a pag. 61 della G.U.  <----