Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri),  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione
hanno   efficacia   dal   giorno   successivo   a  quello  della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

  1.  Per  i  lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree
nelle  quali  siano  stati  attivati  strumenti  della programmazione
negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese
del  settore  petrolifero  e petrolchimico, con un organico di almeno
300    lavoratori,    licenziati,    a   seguito   di   processi   di
ridimensionamento  dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001
e  comunque  non  oltre  il  ((  31 dicembre  2003  )) nelle liste di
mobilita',  la  durata  dell'indennita'  di  mobilita',  stabilita in
quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223,  e'  prorogata  per  un  massimo  di trentasei mesi e nel limite
massimo   di   seicentotrenta  unita',  e,  comunque,  non  oltre  il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  di  anzianita'  o  di
vecchiaia,   in  riferimento  ai  quali  sono  confermati,  per  tali
lavoratori,  i  requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di  entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita'
di  mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per
cento  ((  rispetto  alla  misura gia' decurtata al termine del primo
anno  di  fruizione. )) Per i lavoratori in questione, i requisiti di
cui  agli  art.  16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223
del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato
con  passaggio  diretto  presso  le  imprese  dello stesso settore di
attivita'.
  2.  Per  i  lavoratori,  gia'  dipendenti  da  aziende operanti nel
settore  tessile  ed  ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 ((
del  regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
))  che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita',
abbiano   fruito   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE
del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio  1995,  e  del  26  gennaio  1996,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  63  del  15  marzo  1996, licenziati nel periodo dal 1
giugno  2002  al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita',
la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi
dall'art.  7,  comma  2,  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, e'
prorogata  per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di
centoventi  unita',  e,  comunque,  non  oltre  il  conseguimento del
trattamento   pensionistico   di   anzianita'   o  di  vecchiaia,  in
riferimento   ai  quali  sono  confermati,  per  tali  lavoratori,  i
requisiti  previsti  dalla disciplina vigente alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita'
relativa  al  periodo  di  proroga  e' ridotta dal venti per cento ((
rispetto  alla  misura  gia'  decurtata  al termine del primo anno di
fruizione. ))
  3.  Le  aziende  interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.),  all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 5,
comma  4,  della  citata  legge  n.  223  del  1991,  un importo pari
all'onere  del  trattamento  economico di mobilita' per un periodo di
sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
((  4.  Ai  lavoratori  interessati  alla  proroga dell'indennita' di
mobilita'   prevista   dai  commi  1  e  2  deve  essere  offerta  la
possibilita'  di  partecipare  a percorsi formativi o alle iniziative
decise  dai  centri  per  l'impiego  finalizzate  alla ricollocazione
occupazionale.  La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti
interessati  alle  attivita'  formative  comporta  la  decadenza  dal
benefici  di  cui ai commi 1 e 2. L'INPS verifica l'effettivo impegno
dei lavoratori nelle predette attivita'. ))
  5.  Ai  lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della
sanita'  privata,  con  un  organico  superiore alle millecinquecento
unita'  lavorative,  assoggettate  alla  procedura di amministrazione
straordinaria  con  cessazione  dell'esercizio di impresa ed operanti
nelle  aree  individuate  ai  sensi  degli  Obiettivi  1  e  2 (( del
regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ))
per  i  quali  sia  scaduto,  entro il 14 maggio 2002, il trattamento
straordinario   d'integrazione   salariale   disposto   con   decreto
legislativo  8  luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di
ventiquattro  mesi  e nel limite massimo di milleottocento unita', un
trattamento   pari   all'ottanta   per   cento  dell'importo  massimo
dell'indennita'  di  mobilita',  cosi'  come  previsto  dalle vigenti
disposizioni,  comprensivo  della  contribuzione  figurativa  e degli
assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
  6.  I  lavoratori  fruitori  del trattamento di cui al comma 5 sono
tenuti  a  frequentare,  durante il periodo di durata del trattamento
medesimo,  corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o
dai  competenti  enti  locali,  finalizzati  sia  ad  aggiornamento e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti
in   essere  per  i  lavoratori  stessi.  La  mancata  ingiustificata
partecipazione  dei  soggetti  interessati  alle  attivita' formative
comporta  la  decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati
dalla  partecipazione  alle  attivita'  formative  i  lavoratori che,
nell'arco  dei  ventiquattro  mesi  di  fruizione  della  indennita',
maturino il diritto alla pensione.
((  7.  Per  la  ricollocazione  dei  soggetti di cui al comma 5 sono
promosse,  da  parte  delle  amministrazioni pubbliche, procedure per
l'affidamento  all'esterno  di attivita' attraverso la stipula, anche
in  deroga  alla  disciplina  in  materia di contratti della pubblica
amministrazione, di convenzioni con societa' di capitale, cooperative
di  produzione  e  lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la
forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore
al 40 per cento, dal lavoratori di cui al comma 5. ))
  8.  I  lavoratori  beneficiari  del  trattamento di cui al comma 5,
interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o
associata,  possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento
del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993,
n.  142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella
misura  non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta.
Le  somme  corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono
cumulabili  con  eventuali altri benefici previsti dalla normativa in
vigore in materia di lavoro autonomo.
((  8-bis.  In  deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, con
proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi
e per un massimo di ventidue unita', del trattamento straordinario di
integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano
finanziarie  pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998
per  svolgere  attivita'  di  reimpiego dei lavoratori provenienti da
unita'   produttive  interamente  dismesse  appartenenti  al  settore
siderurgico  pubblico,  che successivamente hanno cessato l'attivita'
in  quanto  sottoposte  a proceduta fallimentare entro e non oltre la
data  del  31 ottobre  2001, a seguito della mancata omologazione del
concordato preventivo.
  8-ter.  Gli  oneri  derivanti  dagli  interventi  previsti al comma
8-bis, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a
carico  del  Fondo  di  cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  come rideterminato da ultimo dalla tabella D
allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. ))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio
          1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
          seguente:
              "2. Nelle  aree  di  cui  al testo unico, approvato con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978 n.
          218,  la  indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta per un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          nei  lavoratori  che  hanno  compiuto  i  quaranta anni e a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
                a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
                b)  dal  tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento".
              - Il testo dell'art. 16, comma 1, della citata legge n.
          223   del   1991,   e'   il   seguente:  "1.  Nel  caso  di
          disoccupazione  derivante da licenziamento per riduzione di
          personale  ai  sensi  dell'art.  24 da parte delle imprese,
          diverse   da   quelle   edili,   rientranti  nel  campo  di
          applicazione della disciplina dell'intervento straordinario
          di integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato
          o quadro, qualora possa far valere una anzianita' aziendale
          di  almeno  dodici  mesi,  di  cui  almeno  sei  di  lavoro
          effettivamente   prestato,   ivi   compresi  i  periodi  di
          sospensione  del  lavoro  derivanti  da ferie, festivita' e
          infortuni,   con   un   rapporto   di  lavoro  a  carattere
          continuativo  e  comunque  non  a  termine, ha diritto alla
          indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.".
              -  Il  testo dell'art. 7, comma 4 della citata legge n.
          223 del 1991 e' il seguente:
              "4.  L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta   per   un   periodo  superiore  all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4".
              -  Si riporta il testo dell'art. 3 (Obiettivo n. 1) del
          regolamento  (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
          1999:
              "Art.  3.  -  1.  L'obiettivo  n. 1 concerne le regioni
          corrispondenti  al  livello  II  della  nomenclatura  delle
          unita'  territoriali  statistiche (NUTS II) il cui prodotto
          interno  lordo  (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
          standard  del potere d'acquisto e calcolato con riferimento
          ai  dati  comunitari  disponibili  degli  ultimi  tre anni,
          disponibili  al  26  marzo  1999, e' inferiore al 75% della
          media comunitaria.
              Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
              2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
          1,  primo  comma,  stabilisce l'elenco delle regioni cui si
          applica  l'obiettivo  n.  1, salvo il disposto dell'art. 6,
          paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
              Tale  elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
          gennaio 2000".
              -   La   delibera   CIPE  del  18  ottobre  1994  reca:
          "Approvazione  dei criteri per la valutazione dei piani: di
          ristrutturazione   e   riorganizzazione;  modificazione  ed
          integrazione  dei criteri per l'approvazione delle proroghe
          per complessita' dei processi produttivi e per complessita'
          connessa alle ricadute occupazionali".
              -  La  delibera CIPE del 26 gennaio 1996 reca: "Criteri
          generali  per  la  gestione degli interventi di trattamento
          straordinario di integrazione salariale".
              -  Il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge n.
          233 del 1991, e' il seguente:
              "4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa
          e'   tenuta   a  versare  alla  gestione  degli  interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
          cui  all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate
          mensili,  una somma pari a sei volte il trattamento mensile
          iniziale  di  mobilita' spettante al lavoratore. Tale somma
          e'  ridotta alla meta' quando la dichiarazione di eccedenza
          del  personale  di  cui  all'art. 4, comma 9, abbia formato
          oggetto di accordo sindacale".
              -  Si riporta il testo dell'art. 4 (Obiettivo n. 2) del
          citato  regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
          giugno 1999:
              "Art.  4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo
          n.  2  sono  quelle  aventi  problemi  strutturali  la  cui
          riconversione  economica  e  sociale  deve  essere favorita
          conformemente  all'art.  1, punto 2, e la cui popolazione o
          superficie   sono   sufficientemente   significative.  Esse
          comprendono,  in  particolare, le zone in fase di mutazione
          socio-economica  nei  settori dell'industria e dei servizi,
          le  zone rurali in declino, le zone urbane in difficolta' e
          le  zone  dipendenti  dalla  pesca  che  si  trovano in una
          situazione in crisi.
              2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
          interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
          piu'  gravemente  colpite  e  nell'ambito  geografico  piu'
          appropriato.  La popolazione delle zone di cui al paragrafo
          1  rappresenta  al  massimo il 18% della popolazione totale
          della  Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
          massimale  di  popolazione  per  Stato  membro in base agli
          elementi seguenti:
                a)  popolazione  totale  delle  regioni  NUTS  III di
          ciascuno  Stato  membro,  conformi  ai  criteri  di  cui al
          paragrafi 5 e 6;
                b)   gravita'  dei  problemi  strutturali  a  livello
          nazionale  in  ciascuno  Stato  membro  rispetto agli altri
          Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
          disoccupazione  totale  e  della  disoccupazione  di  lunga
          durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
                c)  necessita'  di  fare  in  modo che ciascuno Stato
          membro   contribuisca  equamente  allo  sforzo  globale  di
          concentrazione  di  cui  al  presente  comma;  la riduzione
          massima   della  popolazione  delle  zone  cui  si  applica
          l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
          popolazione  delle  zone  cui  si  applicano, nel 1999, gli
          obiettivi  n.  2  e  n.  5-b di cui al regolamento (CEE) n.
          2052/88.
              La  Commissione  trasmette  agli  Stati membri tutte le
          informazioni  di  cui dispone riguardo ai criteri di cui al
          paragrafo 5 e 6.
              3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
          gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
          zone significative che rappresentano:
                a)  le  regioni  di  livello  NUTS  III,  o  le  zone
          maggiormente  colpite all'interno di tali regioni, conformi
          criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
                b)  le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
          o  8  o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
          paragrafo 9.
              Gli   Stati  membri  trasmettono  alla  Commissione  le
          statistiche  e  le  altre  informazioni,  riferite  al piu'
          appropriato  livello geografico, che le sono necessarie per
          valutare le proposte.
              4.  Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
          3,  la  Commissione,  in stretta concertazione con lo Stato
          membro  interessato  definisce  l'elenco  delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2,  tenendo conto delle priorita'
          nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
              Le  zone  conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
          coprono  almeno  il 50% della popolazione delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2 in ciascuno Stato membro, salvo
          eccezione    debitamente    giustificata   da   circostanze
          oggettive.
              5.  Le  zone  in  fase  di mutazione socioeconomica nel
          settore  dell'industria,  di  cui  al  paragrafo 1, debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
                b)  tasso  di  occupazione  nel  settore  industriale
          rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla
          media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di  riferimento a
          decorrere dal 1985;
                c)  flessione constatata dell'occupazione nel settore
          industriale  rispetto  all'anno  di riferimento di cui alla
          lettera b).
              6.  Le  zone  rurali  di  cui  al  paragrafo  1 debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a)  densita'  di popolazione inferiore a 100 abitanti
          per  km2',  oppure  tasso  di  occupazione  in agricoltura,
          rispetto  all'occupazione  complessiva, pari o superiore al
          doppio  della  media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1985; oppure
                b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria   registrato  negli  ultimi  tre  anni,  oppure
          diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
              7.  Le  zone  urbane  di  cui  al paragrafo 1 sono zone
          densamente  popolate,  conformi  ad  almeno uno dei criteri
          seguenti:
                a)  tasso di disoccupazione di lunga durata superiore
          alla media comunitaria;
                b)  elevato  livello di poverta', comprese condizioni
          abitative precarie;
                c) situazione ambientale particolarmente degradata;
                d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
                e) basso livello d'istruzione della popolazione.
              8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
          sono  zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
          settore  dalla  pesca  rispetto all'occupazione complessiva
          raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
          problemi    socio-economici   strutturali   connessi   alla
          ristrutturazione   del   settore,  la  quale  comporta  una
          diminuzione  significativa del numero di posti di lavoro in
          detto settore.
              9.  L'intervento  comunitario  puo' estendersi ad altre
          zone,  con  popolazione  o  superficie  significative,  che
          rientrano in una delle seguenti tipologie:
                a)  zone  conformi  ai criteri di cui al paragrafo 5,
          contigue  ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
          di  cui  al  paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
          conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
          contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
                b)   zone   rurali   aventi  problemi  socioeconomici
          conseguenti  all'invecchiamento  o  alla  diminuzione della
          popolazione attiva del settore agricolo;
                c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
          verificabili,  hanno  o  corrono  il rischio di avere gravi
          problemi   strutturali   oppure   un   elevato   tasso   di
          disoccupazione  causato da una ristrutturazione in corso, o
          prevista,  di una o piu' attivita' determinanti nei settori
          agricolo, industriale o dei servizi.
              10.  Una  zona  puo' essere ammissibile soltanto ad uno
          degli obiettivi n. 1 o n. 2.
              11.  L'elenco  delle  zone  e'  valido per sette anni a
          decorrere dal 1 gennaio 2000.
              Su  proposta  di  uno  Stato  membro e in caso di grave
          crisi  in  una  regione,  la  Commissione  puo'  modificare
          l'elenco delle zone del corso del 2003, secondo il disposto
          dei  paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
          popolazione  interessata all'interno di ciascuna regione di
          cui all'art. 13, paragrafo 2".
              -  Il  testo  del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
          270  (Nuova  disciplina  dell'amministrazione straordinaria
          delle  grandi  imprese  in  stato  di  insolvenza,  a norma
          dell'art.   1  della  legge  30 luglio  1998,  n.  274)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 185 del 9 agosto
          1999.
              -  Il  testo  del regolamento del Ministro del lavoro e
          della   previdenza   sociale   17  febbraio  1993,  n.  142
          (Regolamento  di  attuazione  dell'art.  7,  comma 5, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione
          anticipata  dell'indennita'  di  mobilita),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1993.
              -  Il  testo  dell'art.  3 della citata legge 23 luglio
          1991, n. 223, e' il seguente:
              "Art.   3  (Intervento  straordinario  di  integrazione
          salariale  e  procedure  concorsuali).  - 1. Il trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale e' concesso, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          ai   lavoratori  delle  imprese  soggette  alla  disciplina
          dell'intervento  straordinario  di  integrazione salariale,
          nei  casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
          provvedimento  di liquidazione coatta amministrativa ovvero
          di   sottoposizione   all'am-ministrazione   straordinaria,
          qualora  la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta  o  sia  cessata.  Il trattamento straordinario di
          integrazione  salariale  e'  altresi'  concesso nel caso di
          ammissione   al  concordato  preventivo  consistente  nella
          cessione  dei  beni.  In  caso  di mancata omologazione, il
          periodo  di  integrazione  salariale  fruito dai lavoratori
          sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione
          di  fallimento.  Il  trattamento viene concesso, su domanda
          del  curatore,  del  liquidatore  o del commissario, per un
          periodo non superiore a dodici mesi.
              2.  Entro  il termine di scadenza del periodo di cui al
          comma   1,   quando   sussistano   fondate  prospettive  di
          continuazione  o  ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
          anche  parziale,  dei  livelli  di  occupazione  tramite la
          cessione,  a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere  prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
          o  del  commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
          per  un  ulteriore  periodo  non  superiore  a sei mesi. La
          domanda  deve  essere corredata da una relazione, approvata
          dal  giudice  delegato  o  dall'autorita'  che  esercita il
          controllo,  sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
          sue  parti  e  sui riflessi della cessione sull'occupazione
          aziendale.
              3.   Quando   non   sia   possibile   la  continuazione
          dell'attivita',  anche  tramite  cessione dell'azienda o di
          sue  parti, o quando i livelli occupazionali possano essere
          salvaguardati    solo   parzialmente,   il   curatore,   il
          liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
          mobilita',  ai  sensi  dell'art.  4, ovvero dell'art. 24, i
          lavoratori  eccedenti.  In  tali  casi  il  termine  di cui
          all'art.  4,  comma  6,  e'  ridotto  a  trenta  giorni. Il
          contributo  a  carico  dell'impresa  previsto  dall'art. 5,
          comma 4, non e' dovuto.
              4.  L'imprenditore  che,  a  titolo  di  affitto, abbia
          assunto   la   gestione,   anche   parziale,   di   aziende
          appartenenti  ad imprese assoggettate alle procedure di cui
          al  comma  1,  puo'  esercitare  il  diritto  di prelazione
          nell'acquisto   delle   medesime.  Una  volta  esaurite  le
          procedure  previste  dalle  norme vigenti per la definitiva
          determinazione   del   prezzo   di   vendita  dell'azienda,
          l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
          dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
          sia  riconosciuto  il  diritto  di prelazione. Tale diritto
          deve  essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento
          della comunicazione.
              4-bis.  Le  disposizioni  in materia di mobilita' ed il
          trattamento  relativo  si  appllicano anche al personale il
          cui  rapporto  sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio
          1931,  n.  148,  e  successive  estensioni, modificazioni e
          integrazioni,   che   sia   stato   licenziato  da  imprese
          dichiarate    fallite,    o    poste    in    liquidazione,
          successivamente  alla  data  del  1  gennaio  1993.  Per  i
          lavoratori  che  si trovino nelle indicate condizioni e che
          maturino,  nel  corso  del  trattamento  di  mobilita',  il
          diritto  alla  pensione, la retribuzione da prendere a base
          per  il  calcolo  della pensione deve intendersi quella dei
          dodici  mesi  di lavoro precedenti l'inizio del trattamento
          di mobilita'.
              4-ter.  Ferma  restando la previsione dell'art. 4 della
          legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
          licenziati  successivamente  al  1 agosto 1993, nei casi di
          fallimento,  di  concordato  preventivo, di amministrazione
          controllata  e  di  procedure  di liquidazione, le norme in
          materia  di  mobilita'  e  del relativo trattamento trovano
          applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
          pubblico   che  hanno  alle  proprie  dipendenze  personale
          iscritto  al  Fondo per la previdenza del personale addetto
          ai  pubblici  servizi di trasporto. Per i lavoratori che si
          trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
          del  trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
          retribuzione  da  prendere  a  base  per  il  calcolo della
          pensione  deve  intendersi  quella  del  periodo  di lavoro
          precedente l'inizio del trattamento di mobilita'.
              5.  Sono  abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979,
          n.   301,  e  successive  modificazioni,  e  l'art.  2  del
          decreto-legge  21 febbraio  1985,  n.  23,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  1985,  n.  143, e
          successive modificazioni.
              5-bis.  La  disciplina dell'intervento straordinario di
          integrazione  salariale  e  di  collocamento  in  mobilita'
          prevista   dal   presente   articolo   per  le  ipotesi  di
          sottoposizione   di  imprese  a  procedure  concorsuali  si
          applica,  fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi
          annui,  previo  parere  motivato  del  prefetto  fondato su
          ragioni  di  sicurezza  e di ordine pubblico, ai lavoratori
          delle  aziende  sottoposte  a sequestro o confisca ai sensi
          della   legge   31 maggio   1965,   n.  575,  e  successive
          modificazioni.   A  tale  fine  l'amministratore  dei  beni
          nominato  ai sensi dell'art. 2-sexies della citata legge n.
          575  del  1965 esercita le facolta' attribuite dal presente
          articolo  al  curatore,  al  liquidatore  e  al commissario
          nominati in relazione alle procedure concorsuali".
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
          maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione), e' il seguente:
              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo".
              -  La  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato   -   Legge   finanziaria  2002)  e'  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  della Gazzetta Ufficiale n. 301 del
          29 dicembre 2001.