IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre  1993,  con il quale
l'Istituto  "Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca
analitica sui gruppi - C.O.I.R.A.G." e' stato autorizzato ad attivare
corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Torino Milano
e Palermo, per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
  Vista   l'istanza   con  la  quale  l'Istituto  "Confederazione  di
organizzazioni  italiane  per  la  ricerca  analitica  sui  gruppi  -
C.O.I.R.A.G."  ha  chiesto  l'abilitazione ad istituire e ad attivare
corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia relativamente alla sede
periferica di Bologna;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso  dalla  Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 21 giugno 2002;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con
nota n. 459 del 22 maggio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998,  n.  509,  l'Istituto "Confederazione di
organizzazioni  italiane  per  la  ricerca  analitica  sui  gruppi  -
C.O.I.R.A.G."  e'  abilitato  ad  istituire  e ad attivare nella sede
periferica  di Padova ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II
del  regolamento  stesso,  successivamente  alla  duata  de  presente
decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a venti unita' e, per l'intero ciclo,
a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona