IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22 dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni:
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  11  della legge 25 maggio 1989, n. 190, concernente,
tra  l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito dalla
legge   29 ottobre   1993,   n.   427,   concernente,   tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quella recata da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   tabacchi   italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale  gia'  affidate  o  conferite  per effetto di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento
recante,  tra  l'altro,  norme  sull'istituzione  ed  il  regime  dei
depositi fiscali;
  Visti  i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000,
n.  170  e  12 giugno  2002,  n. 119, recanti modificazioni al citato
decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Visto  il  decreto  direttoriale  31 maggio  2000,  concernente  le
caratteristiche  tecniche dei depositi fiscali con il quale e' stata,
tra  l'altro,  disposta  la vigilanza permanente anche per i depositi
fiscali  commerciali con livello di introduzione annuo superiore a 10
milioni di kg convenzionali, ed e' stata prevista, sia per i depositi
produttivi  che  commerciali,  l'installazione  di  una postazione di
vigilanza  per  ogni  accesso,  compresi anche gli eventuali raccordi
ferroviari;
  Vista  la proposta dell'Ente tabacchi italiani S.p.a. di allestire,
presso  ciascun  sito  produttivo  e distributivo, un unico locale da
adibire  alla  vigilanza permanente con l'installazione di un sistema
di  telecamere  a  circuito  chiuso  attraverso il quale e' possibile
controllare tutti i varchi;
  Considerato  che  la  citata  soluzione  tecnicamente  consente  di
espletare  il  servizio di vigilanza assicurandone la funzionalita' e
nello stesso tempo di ridurre i relativi oneri;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  prevedere  l'estensione  del predetto
servizio  a  tutti  i  depositi  fiscali  commerciali  con  volume di
introduzioni annuali superiori a 1 milione di kg convenzionali;
  Considerata,  altresi',  la  necessita'  di prevedere l'adozione di
meccanismi di rilevazione automatica dei quantitativi prodotti ovvero
introdotti rispettivamente nei depositi fiscali di fabbricazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'art. 2 del decreto direttoriale 31 maggio 2000, e' aggiunto il
seguente  comma:  "l'Amministrazione  valutera',  di  volta in volta,
l'opportunita'  di  estendere  il servizio di vigilanza permanente ai
depositi  commerciali  con volume di introduzione annuo superiore a 1
milione di kg convenzionali";