Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

    1.  Il  presente  codice  di  autoregolamentazione e' applicato a
tutti  i  medici  a  rapporto  lavorativo convenzionato con il S.S.N.
aderenti  alla  Federazione  italiana medici di medicina generale, di
seguito  nominata  F.I.M.M.G.,  operanti nel comparto dell'assistenza
primaria, della medicina dei servizi, della continuita' assistenziale
e  dell'emergenza  nei modi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000.
    2. Le norme contenute nel presente codice di autoregolamentazione
attuano le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146,
come  modificata  ed  integrata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in caso di sciopero nei
servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di
assistenza sanitaria territoriale volte a garantire la medesima.
    3.  Il presente codice di autoregolamentazione indichera' tempi e
modalita' per l'espletamento delle procedure di conciliazione, mentre
per  quelle  di  raffreddamento,  in  considerazione  che  il vigente
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 270/2000 e' scaduto in
data  31 dicembre  2000  e  che la trattativa per il nuovo accordo e'
presumibile  nel  breve periodo, la F.I.M.M.G. s'impegna a trattare e
definire  le  sopraccitate  procedure  con  la  controparte  pubblica
contestualmente al nuovo accordo collettivo nazionale.
    4.  Le  norme  del  presente  codice  di  autoregolamentazione si
applicano  alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di
riforma,  rivendicative  e  contrattuali, sia a livello nazionale che
decentrato.  Tutte  le  disposizioni  in  tema  di preavviso, durata,
procedure  di  conciliazione non si applicano nelle vertenze relative
alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, per gravi eventi
lesivi dell'incolumita' personale.