Art. 1. Campo di applicazione e finalita' 1. Il presente codice di autoregolamentazione e' applicato a tutti i medici a rapporto lavorativo convenzionato con il S.S.N. aderenti alla Federazione italiana medici di medicina generale, di seguito nominata F.I.M.M.G., operanti nel comparto dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuita' assistenziale e dell'emergenza nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000. 2. Le norme contenute nel presente codice di autoregolamentazione attuano le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale volte a garantire la medesima. 3. Il presente codice di autoregolamentazione indichera' tempi e modalita' per l'espletamento delle procedure di conciliazione, mentre per quelle di raffreddamento, in considerazione che il vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2000 e' scaduto in data 31 dicembre 2000 e che la trattativa per il nuovo accordo e' presumibile nel breve periodo, la F.I.M.M.G. s'impegna a trattare e definire le sopraccitate procedure con la controparte pubblica contestualmente al nuovo accordo collettivo nazionale. 4. Le norme del presente codice di autoregolamentazione si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che decentrato. Tutte le disposizioni in tema di preavviso, durata, procedure di conciliazione non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell'incolumita' personale.