IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22 dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito dalla
legge   29 ottobre   1993,   n.   427,   concernente,   tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quella recata da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente   tabacchi   italiani   per  lo  svolgimento  delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato, con esclusione delle attivita', inerenti il
lotto  e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attivita'
di   interesse   generalegi  affidate  o  conferite  per  effetto  di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
  Visto  il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, regolamento
recante,  tra  l'altro,  norme  sull'istituzione  ed  il  regime  dei
depositi fiscali;
  Visti  i decreti ministeriali 1 giugno 1999, n. 202, 9 giugno 2000,
n.  170  e  12 giugno  2002,  n.  119 recanti modificazioni al citato
decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Atteso  che,  l'Ente  tabacchi  italiani  e le societa' nelle quali
l'Ente  stesso  si  e' trasformato ai sensi dell'art. 1, comma 6, del
predetto  decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ha continuato ad
operare   ed   operera'   in  via  transitoria,  fino  alla  completa
applicazione  degli adempimenti di cui al citato decreto ministeriale
22 febbraio  1999, n. 67, con le procedure amministrative e contabili
in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;
  Ritenuto  che  ai  magazzini  vendita,  ai  sensi dell'art. 5 della
citata  legge  22 dicembre  1957.  n.  1293,  e'  stata  affidata, in
sospensione  di  imposta, una dotazione a titolo di deposito all'atto
dell'apertura del magazzino stesso;
  Considerato  che  all'Ente tabacchi italiani, e' stato conferito, a
titolo di dotazione degli organi di vendita, l'importo corrispondente
alle  relative  componenti, costituite da generi, liquidita' di conto
corrente,  fido  e  partite  in  sospeso,  risultanti  alla  data del
31 dicembre 1998;
  Atteso  che  il  citato  Ente,  ai  sensi  dell'art. 3 del predetto
decreto  legislativo  9 luglio 1998, n. 283, e' titolare dei rapporti
attivi  e  passivi,  nonche'  dei  diritti  e  dei  beni afferenti le
attivita'     produttive     e     commerciali     gia'    attribuite
all'Amministrazione dei monopoli di Stato;
  Considerato  che  all'atto  della  cessazione  del  citato  periodo
transitorio,  i  magazzini  vendita  saranno  trasformati in depositi
fiscali  e,  di  conseguenza  occorrera'  procedere  alla  definitiva
contabilizzazione delle relative dotazioni;
  Ritenuta,  la  necessita'  di stabilire a tal fine le modalita' per
procedere alla citata contabilizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  giorno  feriale  antecedente  la  data di cessazione del regime
transitorio  di  cui all'art. 18 del decreto ministeriale 22 febbraio
1999,  n. 67, e successive modificazioni, sono sospese le vendite dei
magazzini,  al  fine  di  effettuare  la  ricognizione delle relative
dotazioni.