Avvertenze:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
  1.  La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita
locazione,  da  ultimo  disposta  per  gli  immobili  adibiti  ad uso
abitativo,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre  2001,  n.  450,  convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.
  2.  Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti
la  sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la
sospensione  dell'esecuzione,  il giudice dell'esecuzione procede con
le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,  commi  quinto e sesto, del
decreto-legge  23  gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione
dell'esecuzione  con  provvedimento da emanarsi nel termine di giorni
otto  dalla  data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e'
ammessa   opposizione  al  tribunale,  che  giudica  in  composizione
collegiale  con  le  modalita'  di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.

                       Riferimenti normativi:
    - Il  testo  dell'art.  1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre
2001,  n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002,  n.  14, recante: "Proroga di termini in materia di sospensione
di  procedure  esecutive  per  particolari categorie di locatari e di
copertura  assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo",
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2002, n. 49, e'
il seguente:
    "Art.  1  (Proroga della sospensione delle procedure esecutive di
rilascio  di  immobili  ad  uso abitativo). - 1. La sospensione delle
procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo,
gia'  disposta  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, del decreto-legge
2 luglio  2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332,
iniziate  nei  confronti  degli  inquilini  in possesso dei requisiti
indicati  al  comma  20 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' prorogata fino al 30 giugno 2002.".
    -  Il testo dell'art. 11, commi quinto e sesto, del decreto-legge
23 gennaio  1982,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo  1982,  n. 94, recante: "Norme per l'edilizia residenziale e
provvidenze   in  materia  di  sfratti",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 1982, n. 84, e' il seguente:
    "Il  pretore,  acquisita  la  prova  dell'avvenuta  notificazione
nonche'  le  deduzioni  e  produzioni  del  locatore e dell'eventuale
beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide
con decreto sull'istanza.
    Il  provvedimento  e'  immediatamente  comunicato  a  cura  della
cancelleria    al    conduttore,   al   locatore   ed   all'eventuale
beneficiario.".
    -  Il  testo  dell'art.  618 del codice di procedura civile e' il
seguente:
    "Art.  618  (Provvedimenti  del  giudice  dell'esecuzione).  - Il
giudice  dell'esecuzione  fissa con decreto l'udienza di comparizione
delle   parti   davanti   a  se'  e  il  termine  perentorio  per  la
notificazione  del  ricorso e del decreto, e da', nei casi urgenti, i
provvedimenti opportuni.
    All'udienza   da'  con  ordinanza  i  provvedimenti  che  ritiene
indilazionabili  e  provvede  a  norma  degli articoli 175 e seguenti
all'istituzione  della  causa,  che  e'  poi  decisa con sentenza non
impugnabile.
    Sono  altresi'  non  impugnabili  le sentenze pronunciate a norma
dell'articolo precedente, primo comma.".