IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
luglio  2002  con  il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  dei  comuni  di  Treviso,  Casier  e  Paese  per  il
disinnesco di ordigni bellici;
  Considerata  l'urgenza delle operazioni di disinnesco e di bonifica
degli  ordigni  bellici  che  si  svolgeranno nelle aree territoriali
interessate;
  Considerato  altresi'  che  le  operazioni  di  disinnesco  di tali
ordigni  comporteranno  l'adozione  preliminare di notevoli misure di
sicurezza, fra le quali l'evacuazione di una notevole area cittadina,
la  sospensione  di  servizi  essenziali,  la  messa  in sicurezza di
cittadini  ricoverati  presso  ospedali,  istituti assistenziali e di
riposo,  di opere d'arte e di beni architettonici, di uffici pubblici
e di edifici di interesse storico e religioso;
  Ritenuto   di   dover   adottare   ogni  utile  iniziativa  urgente
finalizzata  al  superamento  dell'emergenza  in  atto nel territorio
interessato;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per fronteggiare le straordinarie esigenze di salvaguardia della
incolumita'  pubblica  e  privata  in  relazione  alle  operazioni di
disinnesco  e bonifica degli ordigni bellici rinvenuti nel territorio
dei  comuni  di  Treviso,  Casier  e Paese, e' assegnata al comune di
Treviso  la  somma di Euro 373.523,47, che verra' erogata, sulla base
di  motivata  e  documentata  richiesta preventivamente approvata dal
Capo del Dipartimento della protezione civile.
  2.  Per  gli interventi di cui al comma 1, il sindaco di Treviso e'
autorizzato  a  procedere  in  deroga  agli  articoli 6 e 8 del regio
decreto  18  novembre 1923, n. 2440, all'art. 92 del regio decreto 23
maggio  1924, n. 827 e agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo
24 luglio 1992, n. 358, cosi' come modificato dal decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 402, e loro successive modifiche e integrazioni.
  3.   Il   prefetto  di  Treviso  provvede  al  coordinamento  degli
interventi  avvalendosi  delle  autorita'  comunali  interessate, del
volontariato  di  protezione  civile  e di quello specializzato nella
salvaguardia dei beni culturali provvedendo altresi' ai rimborsi alle
organizzazioni  di  volontariato  nonche'  ai  datori  di  lavoro dei
volontari  impiegati  ai sensi della vigente normativa, nel limite di
spesa  di  77.468,53.00  euro;  provvede  infine  a  corrispondere al
personale  pubblico  dipendente  all'uopo  utilizzato  ed autorizzato
compensi  per  lavoro  straordinario  effettivamente reso, nel limite
massimo di 70 ore.
  4.  L'onere  derivante  dall'applicazione della presente ordinanza,
stabilito   in   complessivi   Euro  450.992,00  e'  posto  a  carico
dell'unita'  previsionale  di base 13.2.1.3, capitolo 974, del centro
di   responsabilita'  n.  13  "protezione  civile"  del  bilancio  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.