IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerato che in data 18 maggio 2002 nel territorio dei comuni di
Treviso,  di  Casier  e  di  Paese  sono  stati rinvenuti due ordigni
bellici inesplosi risalenti alla seconda guerra mondiale;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
luglio  2002  con  il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  dei  comuni  di  Treviso,  Casier  e  Paese  per  il
disinnesco di ordigni bellici fino al 30 agosto 2002;
  Considerato  che  l'ufficio territoriale del Governo di Treviso con
nota  pervenuta  il 23 luglio 2002 ha rappresentato che le operazioni
di  disinnesco  non  procederanno  in maniera concomitante nelle aree
coinvolte  e  pertanto  quelle  previste  per  la  citta'  di Treviso
avverranno l'8 settembre;
  Considerato   inoltre   che   l'intervento  di  brillamento  verra'
effettuato in altra localita' appositamente individuata nel comune di
Paese;
  Considerato  altresi'  che  la  predetta  situazione  di  emergenza
permane  e  comporta  la  necessita'  di  portare  a  compimento  gli
interventi di disinnesco differiti;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  lo  stato  di emergenza nel territorio dei
comuni  di  Treviso  e  di  Paese  interessato  dall'evento di cui in
premessa e' prorogato fino al 15 settembre 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2002

                                               Il Presidente
                                         del Consiglio dei Ministri
                                                 Berlusconi