L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 17 luglio 2002; Premesso che l'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini "le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti"; Premesso che l'art. 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/1995 attribuisce all'Autorita' il potere di richiedere ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita', nei settori di propria competenza, "informazioni e documenti sulle loro attivita'"; Premesso che l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorita' fissi "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del dispacciamento in condizioni di normale esercizio" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento"; Premesso che ai sensi dello stesso art. 24, comma 5, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento ivi richiamato, le imprese di trasporto "adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri"; e che "trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete si intende approvato"; Premesso che l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita' vigili "affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sulla corretta applicazione del codice di rete"; Premesso che l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che alle imprese di trasporto deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita e che usano il servizio di trasporto, un corrispettivo determinato dall'Autorita', ai fini del bilanciamento del sistema; Vista la legge n. 481/1995; Visto il decreto legislativo n. 164/2000; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2000, che individua la rete nazionale dei gasdotti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000; Vista la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, all'art. 23, comma 2, all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento e dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete (di seguito: delibera n. 146/00); Vista la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00, di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di definizione degli obblighi di informazione tra imprese del gas (di seguito: delibera n. 150/00); Vista la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01), in particolare gli articoli 14 e 15, con i quali l'Autorita' ha adottato, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema; Vista la comunicazione dell'Autorita' 18 settembre 2001, recante chiarimenti in ordine all'attuazione della deliberazione n. 120/01 e alla disciplina di accesso alle reti di trasporto di gas naturale; Viste le delibere dell'Autorita' 10 ottobre 2001, n. 224/01, 10 ottobre 2001, n. 232/01, 10 ottobre 2001, n. 233/01, 10 ottobre 2001, n. 234/01, 10 ottobre 2001, n. 235/01, 22 novembre 2001, n. 273/01, 22 novembre 2001, n. 274/01, 22 novembre 2001, n. 275/01, 22 novembre 2001, n. 276/01, 22 novembre 2001 n. 277/01, 22 novembre 2001, n. 278/01, 22 novembre 2001, n. 279/01, 22 novembre 2001, n. 280/01, 22 novembre 2001, n. 281/01, 22 novembre 2001, n. 282/01, 22 novembre 2001, n. 283/01, 22 novembre 2001, n. 284/01, 22 novembre 2001, n. 285/01, 22 novembre 2001, n. 287/01, con le quali l'Autorita' ha apportato modifiche ad alcune delle clausole contenute in contratti di trasporto stipulati ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 120/01; Vista la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale, in particolare l'art. 11; Vista la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 43/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2002, di adozione di direttiva concernente l'adeguamento dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi nel settore del gas naturale al potere calorifico superiore effettivo; Vista la deliberazione dell'Autorita' 15 maggio 2002, n. 91/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 30 maggio 2002, recante disciplina dell'accesso di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di Gnl e di loro potenziamento (di seguito: deliberazione n. 91/02); Considerato che le disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 definiscono un regime delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto caratterizzato da un'attivita' di autoregolazione posta in essere dall'impresa di trasporto, nel rispetto di criteri fissati dall'Autorita', alla quale compete anche un potere di controllo successivo di conformita' dell'autoregolazione delle imprese di trasporto a detti criteri; Considerato che il regime descritto al precedente alinea ha ad oggetto: a) l'accesso al servizio di trasporto, che consiste nelle procedure finalizzate a definire sia il rapporto contrattuale tra impresa di trasporto e utenti, sia la capacita' che rileva ai fini dell'erogazione del servizio medesimo; b) l'erogazione del servizio di trasporto, che consiste nell'uso della rete secondo le condizioni del rapporto contrattuale tra l'impresa di trasporto e gli utenti; Considerato che consegue che il codice di rete deve contenere: a) regole finalizzate ad individuare gli utenti coi quali l'impresa di trasporto e' tenuta a stipulare il relativo contratto, nonche' a determinare la capacita' di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo; b) condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto e' tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano avuto accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente lettera a); Considerato che ai fini dell'esercizio dei poteri di regolazione relativi all'accesso e all'erogazione del servizio di trasporto, nonche' dei poteri di vigilanza sulla corretta applicazione del codice di rete, l'Autorita' necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi, che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo; Considerato che per assicurare il libero accesso al servizio di trasporto a parita' di condizioni, e' necessario che gli utenti possiedano elementi conoscitivi relativi, ad esempio, ai piani di realizzazione di nuova capacita' della rete di trasporto e del suo potenziamento, ai consumi dei clienti ai punti di uscita e di riconsegna; Considerato che la realizzazione di nuovi gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema nazionale del gas e il potenziamento di gasdotti esistenti, consentono a nuovi operatori di entrare nel mercato, promuovendo la concorrenza, garantendo il soddisfacimento della domanda crescente del mercato interno e accrescendo la sicurezza degli approvvigionamenti; Considerato che le esigenze di cui al precedente alinea sono anche soddisfatte dalla realizzazione e dal potenziamento di gasdotti finalizzati al trasporto di gas naturale rigassificato da nuovi terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti, costituendo detti terminali parte di un sistema di approvvigionamento volto all'importazione di gas naturale in Italia; Considerato che il sistema del gas naturale in Italia dipende dagli approvvigionamenti dall'estero, in particolare da Paesi non appartenenti all'Unione europea; e che il mercato internazionale del gas, rilevante ai fini degli approvvigionamenti, e' basato su contratti di importazione di durata pluriennale di tipo take or pay, o comunque connotati dalla previsione di impegni di prelievo annuali garantiti e con flessibilita' variabili; Considerato che l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'accesso al servizio di trasporto puo' essere rifiutato "nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE"; e che tale previsione evidenzia l'esigenza di tutelare gli approvvigionamenti che siano garantiti con questa tipologia di contratti di importazione; Considerato che l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che "l'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione", cio' che consente il riconoscimento a detto cliente di un diritto di accesso prioritario nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema; Considerato che la disciplina del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea, costituisce una deroga ai criteri generali che l'Autorita' fissa in materia di conferimento di capacita' di trasporto e di capacita' di rigassificazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000; Considerato che gli interventi volti alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto e al potenziamento di capacita' esistenti nei gasdotti finalizzati al trasporto da sistemi esteri interconnessi a quello nazionale, nonche' nei gasdotti finalizzati al trasporto da terminali di Gnl alla rete nazionale di gasdotti costituiscono presupposto per il riconoscimento di un diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto; Considerato inoltre che e' emersa l'esigenza degli utenti, rappresentata dai partecipanti all'attivita' del gruppo di lavoro, relativo, tra l'altro, alla determinazione dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema, istituito ai sensi delle delibere n. 146/00 e n. 150/00, di poter scambiare o di poter cedere la capacita' di entrata o di uscita, assegnata ai medesimi utenti, nonche' il gas immesso nella rete nazionale di gasdotti; Considerato inoltre che la disciplina provvisoria prevista dall'art. 14 della deliberazione n. 120/01, in merito alle modalita' di accesso al servizio di trasporto ed alle modalita' di accesso ai terminali di Gnl, cessa di avere efficacia con "l'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e non oltre il 30 settembre 2002". Ritenuto che sia opportuno al fine della verifica di conformita' dei codici di rete ai criteri fissati dall'Autorita', assicurare che detti codici siano redatti in forma omogenea, definendone l'articolazione minima; Ritenuto che sia opportuno che ai fini della verifica di cui al precedente alinea, nonche' ai fini della vigilanza dell'Autorita' sulla corretta applicazione del codice di rete ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 164/2000, il codice di rete positivamente verificato sia pubblicato nel sito internet dell'Autorita'; e che i successivi aggiornamenti di detto codice acquistino efficacia dalla rispettiva data di pubblicazione nel medesimo sito internet, dopo verifica di conformita'; Ritenuto che sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad oggetto dati ed informazioni da trasmettere sia all'Autorita' sia agli utenti che intendano accedere al servizio di trasporto; Ritenuto che sia opportuno richiedere, anche a soggetti rilevanti diversi dalle imprese di trasporto, quali le imprese che esercitano l'attivita' di importazione, informazioni e dati, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, al fine di consentire all'Autorita' un efficace esercizio dei propri poteri di regolazione e di vigilanza ed in considerazione degli episodi di congestione in alcuni punti di entrata della rete di trasporto interconnessi con l'estero, verificatisi durante i conferimenti per l'anno termico 2001-2002; Ritenuto che sia opportuno assicurare, per quanto concerne i soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione, maggiore tutela ai titolari di contratti che includono clausole di tipo take or pay sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n. 98/30/CE, assicurando a detti soggetti una priorita' di accesso, limitatamente alla quantita' media giornaliera prevista dai relativi contratti; Ritenuto che sia opportuno assicurare, al fine di definire una disciplina coerente con la prassi commerciale che caratterizza il mercato delle importazioni, ai titolari di contratti di importazione pluriennali una priorita' nell'accesso al sistema di trasporto, tale da dare a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente, nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato; Ritenuto che sia opportuno assicurare ai titolari di contratti di importazione pluriennali che la capacita' di trasporto, nei punti di entrata interconnessi con l'estero, venga conferita per un periodo di tempo pluriennale e per una quota determinata in ragione della flessibilita' prevista nei relativi contratti di importazione; Ritenuto che sia opportuno limitare, al fine di favorire la concorrenza e di permettere a nuovi operatori di entrare nel mercato, il conferimento pluriennale di cui al precedente alinea ad un periodo di tempo non superiore a cinque anni e alla sola quantita' media giornaliera dei relativi contratti di importazione pluriennali; Ritenuto opportuno che il regime generale prefigurato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 164/2000, sia ricondotto, nel caso della realizzazione di nuova capacita' di trasporto di gas naturale e del suo potenziamento, entro un quadro di regole certe al fine di rendere possibile la programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sistema nazionale del gas; Ritenuto opportuno che le regole di cui al precedente alinea abbiano ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa del diritto di accesso prioritario, che viene riconosciuto al soggetto utilizzatore che sostenga il costo per la costruzione delle opere necessarie finalizzate a rimuovere l'impedimento all'accesso, in misura coerente con l'esigenza di compensare l'impegno finanziario sostenuto; Ritenuto opportuno che l'accertamento del diritto di accesso prioritario al servizio di trasporto avvenga secondo le modalita' previste per l'accertamento dell'esistenza del diritto di accesso prioritario al servizio di rigassificazione, disciplinate dalla deliberazione n. 91/02; Ritenuto opportuno che l'accertamento del diritto di accesso prioritario di cui al precedente alinea: a) comporti la necessita' per l'impresa di trasporto di negoziare con il soggetto titolare dell'accesso prioritario le condizioni economiche di erogazione del servizio di trasporto, purche' dette condizioni siano rese pubbliche; b) renda necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine di garantire separata evidenza all'esercizio del servizio di trasporto realizzato nelle forme di cui alla precedente lettera a), rispetto all'esercizio del medesimo servizio a cui sono applicate le condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorita'; Ritenuto opportuno che i corrispettivi per il bilanciamento del sistema, nonche' la conseguente disciplina relativa ai conguagli ai quali le imprese di trasporto sono tenute con riferimento al periodo di applicazione delle penali e dei corrispettivi di bilanciamento relativi ai contratti di trasporto stipulati nell'anno termico 2001-2002 siano definiti, in deroga alle disposizioni della deliberazione n. 120/01; Ritenuto opportuno che sia prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 relativamente alle modalita' di accesso ai terminali di Gnl; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito: deliberazione n. 120/01), e le seguenti definizioni: a) capacita' di trasporto conferita, o capacita' conferita, e' la capacita' di trasporto determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto a disporre secondo le modalita' ed i limiti del presente provvedimento; b) capacita' di trasporto disponibile, o capacita' disponibile, e' la capacita' di trasporto non conferita; c) capacita' di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l'estero e' la capacita' pubblicata nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000; d) disequilibrio e' il valore della differenza fra l'energia del gas riconsegnato e l'energia del gas consegnato su base giornaliera per ciascun utente nell'aggregazione dei punti di consegna e di riconsegna; e) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive; f) scostamento e' la differenza per ciascun utente e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacita' utilizzata e la capacita' conferita su base giornaliera; g) servizio di trasporto continuo e' il trasporto del gas da uno o piu' punti di consegna a uno o piu' punti di riconsegna garantito come continuo, eccetto casi di forza maggiore o di emergenza; h) servizio di trasporto interrompibile e' il trasporto del gas da uno o piu' punti di consegna a uno o piu' punti di riconsegna soggetto a interrompibilita', con onere di preavviso da parte dell'impresa di trasporto.