L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 17 luglio 2002;
  Premesso   che   l'art.  2,  comma  12,  lettera  d),  della  legge
14 novembre  1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
determini   "le   condizioni   tecnico-economiche  di  accesso  e  di
interconnessione alle reti";
  Premesso  che  l'art.  2,  comma  20,  lettera  a),  della legge n.
481/1995   attribuisce  all'Autorita'  il  potere  di  richiedere  ai
soggetti  esercenti  i  servizi  di pubblica utilita', nei settori di
propria competenza, "informazioni e documenti sulle loro attivita'";
  Premesso  che l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000,  n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni  per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41
della  legge  17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo
n.  164/2000)  prevede  che  l'Autorita'  fissi  "i  criteri  atti  a
garantire  a  tutti  gli  utenti  della rete la liberta' di accesso a
parita'  di  condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del
dispacciamento  in  condizioni  di normale esercizio" e che definisca
"gli  obblighi  dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e
dispacciamento";
  Premesso che ai sensi dello stesso art. 24, comma 5, entro tre mesi
dalla  pubblicazione  del provvedimento ivi richiamato, le imprese di
trasporto  "adottano  il  proprio  codice  di  rete, che e' trasmesso
all'Autorita'  che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri"; e
che  "trascorsi  tre  mesi  dalla trasmissione senza comunicazioni da
parte dell'Autorita', il codice di rete si intende approvato";
  Premesso che l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000
prevede  che l'Autorita' vigili "affinche' l'attivita' di trasporto e
dispacciamento  sia  svolta  in  modo da non ostacolare la parita' di
condizioni di accesso al sistema, nonche' sulla corretta applicazione
del codice di rete";
  Premesso  che  l'art.  18,  comma  6,  del  decreto  legislativo n.
164/2000 prevede che alle imprese di trasporto deve essere versato da
parte  dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita e che usano
il    servizio    di    trasporto,   un   corrispettivo   determinato
dall'Autorita', ai fini del bilanciamento del sistema;
  Vista la legge n. 481/1995;
  Visto il decreto legislativo n. 164/2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio e
dell'artigianato   22 dicembre   2000,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2000, che individua
la  rete  nazionale  dei  gasdotti,  ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 164/2000;
  Vista la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00, di avvio
di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 8,
comma  2,  all'art.  23,  comma  2, all'art. 24, comma 5, del decreto
legislativo  n.  164/2000,  in  tema  di  accesso  e  utilizzo  delle
attivita'  di  trasporto  e  dispacciamento  e  dei  terminali di gas
naturale  liquefatto  (di  seguito:  Gnl),  delle  relative tariffe e
obblighi  e  di  definizione  di  criteri  per la predisposizione del
codice di rete (di seguito: delibera n. 146/00);
  Vista la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 150/00, di avvio
di  procedimento  per  la formazione di provvedimenti di cui all'art.
20,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  164/2000,  in  tema di
definizione  degli  obblighi  di informazione tra imprese del gas (di
seguito: delibera n. 150/00);
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita' 30 maggio 2001, n. 120/01,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 147 del
27 giugno  2001,  recante criteri per la determinazione delle tariffe
per  il  trasporto  e  il  dispacciamento  del  gas  naturale  e  per
l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01),
in  particolare  gli  articoli  14  e  15, con i quali l'Autorita' ha
adottato,  fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, disposizioni urgenti in
materia  di  conferimento  delle capacita' e dei corrispettivi per il
bilanciamento del sistema;
  Vista  la  comunicazione  dell'Autorita' 18 settembre 2001, recante
chiarimenti  in ordine all'attuazione della deliberazione n. 120/01 e
alla disciplina di accesso alle reti di trasporto di gas naturale;
  Viste  le  delibere  dell'Autorita'  10 ottobre  2001,  n.  224/01,
10 ottobre  2001,  n.  232/01, 10 ottobre 2001, n. 233/01, 10 ottobre
2001,  n.  234/01,  10 ottobre  2001, n. 235/01, 22 novembre 2001, n.
273/01,  22 novembre  2001,  n.  274/01, 22 novembre 2001, n. 275/01,
22 novembre  2001, n. 276/01, 22 novembre 2001 n. 277/01, 22 novembre
2001,  n.  278/01,  22 novembre 2001, n. 279/01, 22 novembre 2001, n.
280/01,  22 novembre  2001,  n.  281/01, 22 novembre 2001, n. 282/01,
22 novembre 2001, n. 283/01, 22 novembre 2001, n. 284/01, 22 novembre
2001,   n.   285/01,  22 novembre  2001,  n.  287/01,  con  le  quali
l'Autorita' ha apportato modifiche ad alcune delle clausole contenute
in  contratti  di  trasporto  stipulati  ai  sensi dell'art. 15 della
deliberazione n. 120/01;
  Vista  la  deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2002, n. 26/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 77 del
2 aprile 2002, recante criteri per la determinazione delle tariffe di
stoccaggio del gas naturale, in particolare l'art. 11;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  19 marzo  2002, n. 43/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 79 del
4 aprile 2002, di adozione di direttiva concernente l'adeguamento dei
corrispettivi  per  l'erogazione  dei  servizi  nel  settore  del gas
naturale al potere calorifico superiore effettivo;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  15 maggio 2002, n. 91/02,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 125 del
30 maggio  2002,  recante disciplina dell'accesso di cui all'art. 25,
comma   1,   del   decreto  legislativo  n.  164/2000,  nel  caso  di
realizzazione  di  nuovi terminali di Gnl e di loro potenziamento (di
seguito: deliberazione n. 91/02);
  Considerato  che  le  disposizioni di cui all'art. 24, comma 5, del
decreto   legislativo   n.   164/2000  definiscono  un  regime  delle
condizioni  di  accesso  e  di  erogazione  del servizio di trasporto
caratterizzato  da  un'attivita'  di  autoregolazione posta in essere
dall'impresa   di   trasporto,   nel   rispetto  di  criteri  fissati
dall'Autorita',  alla  quale  compete  anche  un  potere di controllo
successivo  di  conformita'  dell'autoregolazione  delle  imprese  di
trasporto a detti criteri;
  Considerato  che  il  regime  descritto  al precedente alinea ha ad
oggetto:
    a) l'accesso   al  servizio  di  trasporto,  che  consiste  nelle
procedure  finalizzate  a  definire  sia il rapporto contrattuale tra
impresa  di  trasporto  e utenti, sia la capacita' che rileva ai fini
dell'erogazione del servizio medesimo;
    b) l'erogazione  del servizio di trasporto, che consiste nell'uso
della  rete  secondo  le  condizioni  del  rapporto  contrattuale tra
l'impresa di trasporto e gli utenti;
  Considerato che consegue che il codice di rete deve contenere:
    a) regole   finalizzate  ad  individuare  gli  utenti  coi  quali
l'impresa  di  trasporto e' tenuta a stipulare il relativo contratto,
nonche'  a  determinare  la capacita' di trasporto che rileva ai fini
dell'esecuzione del contratto medesimo;
    b) condizioni  generali  del contratto di trasporto che l'impresa
di  trasporto  e'  tenuta a stipulare con gli utenti, i quali abbiano
avuto  accesso alla rete ai sensi delle regole di cui alla precedente
lettera a);
  Considerato  che  ai  fini dell'esercizio dei poteri di regolazione
relativi  all'accesso  e  all'erogazione  del  servizio di trasporto,
nonche'  dei  poteri  di  vigilanza  sulla  corretta applicazione del
codice di rete, l'Autorita' necessita di acquisire tutti gli elementi
conoscitivi,  che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione
del servizio medesimo;
  Considerato  che  per  assicurare  il libero accesso al servizio di
trasporto  a  parita'  di  condizioni,  e'  necessario che gli utenti
possiedano  elementi  conoscitivi  relativi,  ad esempio, ai piani di
realizzazione  di  nuova  capacita' della rete di trasporto e del suo
potenziamento,  ai  consumi  dei  clienti  ai  punti  di  uscita e di
riconsegna;
  Considerato  che  la realizzazione di nuovi gasdotti finalizzati al
trasporto  di gas naturale da sistemi esteri interconnessi al sistema
nazionale   del   gas  e  il  potenziamento  di  gasdotti  esistenti,
consentono  a  nuovi operatori di entrare nel mercato, promuovendo la
concorrenza,  garantendo  il  soddisfacimento della domanda crescente
del    mercato    interno    e   accrescendo   la   sicurezza   degli
approvvigionamenti;
  Considerato  che le esigenze di cui al precedente alinea sono anche
soddisfatte  dalla  realizzazione  e  dal  potenziamento  di gasdotti
finalizzati  al  trasporto  di  gas  naturale  rigassificato da nuovi
terminali  di  Gnl alla rete nazionale di gasdotti, costituendo detti
terminali   parte   di   un   sistema   di  approvvigionamento  volto
all'importazione di gas naturale in Italia;
  Considerato che il sistema del gas naturale in Italia dipende dagli
approvvigionamenti   dall'estero,   in   particolare   da  Paesi  non
appartenenti  all'Unione europea; e che il mercato internazionale del
gas,  rilevante  ai  fini  degli  approvvigionamenti,  e'  basato  su
contratti  di importazione di durata pluriennale di tipo take or pay,
o  comunque connotati dalla previsione di impegni di prelievo annuali
garantiti e con flessibilita' variabili;
  Considerato  che  l'art.  24,  comma  2, del decreto legislativo n.
164/2000  prevede  che l'accesso al servizio di trasporto puo' essere
rifiutato  "nel  caso  in cui dall'accesso derivino gravi difficolta'
economiche  e  finanziarie  ad  imprese del gas naturale operanti nel
sistema,  in  relazione  a contratti di tipo take or pay sottoscritti
prima  dell'entrata  in  vigore della direttiva 98/30/CE"; e che tale
previsione  evidenzia  l'esigenza  di tutelare gli approvvigionamenti
che   siano   garantiti   con   questa   tipologia  di  contratti  di
importazione;
  Considerato  che  l'art.  25,  comma  1, del decreto legislativo n.
164/2000  prevede  che  "l'accesso  non  puo' essere rifiutato ove il
cliente  sostenga  il  costo  delle opere necessarie per ovviare alla
mancanza  di  capacita'  o  di  connessione",  cio'  che  consente il
riconoscimento  a  detto cliente di un diritto di accesso prioritario
nel rapporto con altri soggetti interessati all'accesso al sistema;
  Considerato che la disciplina del diritto di accesso prioritario di
cui  al precedente alinea, costituisce una deroga ai criteri generali
che  l'Autorita'  fissa  in  materia  di conferimento di capacita' di
trasporto  e di capacita' di rigassificazione, ai sensi dell'art. 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
  Considerato  che  gli  interventi volti alla realizzazione di nuova
capacita'  di trasporto e al potenziamento di capacita' esistenti nei
gasdotti  finalizzati  al trasporto da sistemi esteri interconnessi a
quello  nazionale,  nonche'  nei gasdotti finalizzati al trasporto da
terminali  di  Gnl  alla  rete  nazionale  di  gasdotti costituiscono
presupposto   per   il   riconoscimento  di  un  diritto  di  accesso
prioritario al servizio di trasporto;
  Considerato   inoltre   che  e'  emersa  l'esigenza  degli  utenti,
rappresentata  dai  partecipanti  all'attivita' del gruppo di lavoro,
relativo,  tra  l'altro, alla determinazione dei corrispettivi per il
bilanciamento  del  sistema,  istituito  ai  sensi  delle delibere n.
146/00 e n. 150/00, di poter scambiare o di poter cedere la capacita'
di  entrata o di uscita, assegnata ai medesimi utenti, nonche' il gas
immesso nella rete nazionale di gasdotti;
  Considerato   inoltre   che   la  disciplina  provvisoria  prevista
dall'art.  14 della deliberazione n. 120/01, in merito alle modalita'
di  accesso  al servizio di trasporto ed alle modalita' di accesso ai
terminali  di  Gnl,  cessa di avere efficacia con "l'emanazione delle
disposizioni  di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n.
164/2000 e non oltre il 30 settembre 2002".
  Ritenuto  che  sia  opportuno al fine della verifica di conformita'
dei  codici di rete ai criteri fissati dall'Autorita', assicurare che
detti   codici   siano   redatti   in   forma  omogenea,  definendone
l'articolazione minima;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  che ai fini della verifica di cui al
precedente  alinea,  nonche'  ai  fini della vigilanza dell'Autorita'
sulla  corretta applicazione del codice di rete ai sensi dell'art. 8,
comma  4  del  decreto  legislativo  n.  164/2000,  il codice di rete
positivamente   verificato   sia   pubblicato   nel   sito   internet
dell'Autorita';  e  che  i  successivi  aggiornamenti di detto codice
acquistino  efficacia  dalla  rispettiva  data  di  pubblicazione nel
medesimo sito internet, dopo verifica di conformita';
  Ritenuto  che sia opportuno imporre alle imprese obblighi aventi ad
oggetto  dati  ed  informazioni  da trasmettere sia all'Autorita' sia
agli utenti che intendano accedere al servizio di trasporto;
  Ritenuto  che  sia opportuno richiedere, anche a soggetti rilevanti
diversi  dalle  imprese di trasporto, quali le imprese che esercitano
l'attivita'  di importazione, informazioni e dati, ai sensi dell'art.
2,  comma  20, lettera c),  della  legge  n.  481/1995,  al  fine  di
consentire  all'Autorita'  un efficace esercizio dei propri poteri di
regolazione  e  di  vigilanza  ed  in considerazione degli episodi di
congestione  in  alcuni  punti  di  entrata  della  rete di trasporto
interconnessi  con  l'estero, verificatisi durante i conferimenti per
l'anno termico 2001-2002;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  assicurare,  per  quanto  concerne i
soggetti  titolari di contratti pluriennali di importazione, maggiore
tutela  ai  titolari di contratti che includono clausole di tipo take
or  pay  sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva n.
98/30/CE,  assicurando  a  detti  soggetti  una priorita' di accesso,
limitatamente  alla quantita' media giornaliera prevista dai relativi
contratti;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  assicurare,  al fine di definire una
disciplina  coerente  con  la  prassi commerciale che caratterizza il
mercato  delle importazioni, ai titolari di contratti di importazione
pluriennali  una priorita' nell'accesso al sistema di trasporto, tale
da  dare  a detti soggetti certezza nell'accesso e, conseguentemente,
nei flussi dei ricavi derivanti dalla vendita del gas importato;
  Ritenuto  che  sia opportuno assicurare ai titolari di contratti di
importazione  pluriennali che la capacita' di trasporto, nei punti di
entrata interconnessi con l'estero, venga conferita per un periodo di
tempo  pluriennale  e  per  una  quota  determinata  in ragione della
flessibilita' prevista nei relativi contratti di importazione;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  limitare,  al  fine  di  favorire la
concorrenza e di permettere a nuovi operatori di entrare nel mercato,
il conferimento pluriennale di cui al precedente alinea ad un periodo
di  tempo  non  superiore  a  cinque anni e alla sola quantita' media
giornaliera dei relativi contratti di importazione pluriennali;
  Ritenuto  opportuno che il regime generale prefigurato dall'art. 25
del  decreto  legislativo n. 164/2000, sia ricondotto, nel caso della
realizzazione  di  nuova capacita' di trasporto di gas naturale e del
suo potenziamento, entro un quadro di regole certe al fine di rendere
possibile  la  programmazione  degli investimenti per lo sviluppo del
sistema nazionale del gas;
  Ritenuto  opportuno  che  le  regole  di  cui  al precedente alinea
abbiano  ad oggetto l'estensione temporale e quantitativa del diritto
di   accesso   prioritario,   che   viene  riconosciuto  al  soggetto
utilizzatore  che  sostenga  il  costo per la costruzione delle opere
necessarie  finalizzate  a  rimuovere  l'impedimento  all'accesso, in
misura  coerente  con  l'esigenza di compensare l'impegno finanziario
sostenuto;
  Ritenuto  opportuno  che  l'accertamento  del  diritto  di  accesso
prioritario  al  servizio  di  trasporto avvenga secondo le modalita'
previste  per  l'accertamento  dell'esistenza  del diritto di accesso
prioritario  al  servizio  di  rigassificazione,  disciplinate  dalla
deliberazione n. 91/02;
  Ritenuto  opportuno  che  l'accertamento  del  diritto  di  accesso
prioritario di cui al precedente alinea:
    a) comporti la necessita' per l'impresa di trasporto di negoziare
con  il  soggetto  titolare  dell'accesso  prioritario  le condizioni
economiche  di  erogazione  del  servizio di trasporto, purche' dette
condizioni siano rese pubbliche;
    b) renda  necessario integrare la deliberazione n. 311/01 al fine
di   garantire   separata  evidenza  all'esercizio  del  servizio  di
trasporto  realizzato  nelle forme di cui alla precedente lettera a),
rispetto  all'esercizio del medesimo servizio a cui sono applicate le
condizioni tecniche ed economiche adottate dall'Autorita';
  Ritenuto  opportuno  che  i  corrispettivi per il bilanciamento del
sistema,  nonche'  la conseguente disciplina relativa ai conguagli ai
quali  le imprese di trasporto sono tenute con riferimento al periodo
di  applicazione  delle  penali  e dei corrispettivi di bilanciamento
relativi  ai  contratti  di  trasporto  stipulati  nell'anno  termico
2001-2002   siano   definiti,   in  deroga  alle  disposizioni  della
deliberazione n. 120/01;
  Ritenuto opportuno che sia prorogata l'efficacia delle disposizioni
contenute  negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione
n.  120/01  relativamente  alle  modalita' di accesso ai terminali di
Gnl;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1  Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione  della  direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni per il
mercato  interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo n.
164/2000),  le  definizioni  di cui alla deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120 (di seguito:
deliberazione n. 120/01), e le seguenti definizioni:
    a) capacita' di trasporto conferita, o capacita' conferita, e' la
capacita'  di trasporto determinata dall'esito del conferimento della
quale  il  singolo  richiedente  ha  diritto  a  disporre  secondo le
modalita' ed i limiti del presente provvedimento;
    b) capacita'  di  trasporto disponibile, o capacita' disponibile,
e' la capacita' di trasporto non conferita;
    c) capacita'  di trasporto nei punti di entrata interconnessi con
l'estero  e'  la  capacita' pubblicata nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi  e  della  geotermia  ai sensi dell'art. 3, comma 10, del
decreto legislativo n. 164/2000;
    d) disequilibrio  e' il valore della differenza fra l'energia del
gas  riconsegnato  e l'energia del gas consegnato su base giornaliera
per  ciascun  utente  nell'aggregazione  dei  punti  di consegna e di
riconsegna;
    e) Ministero e' il Ministero delle attivita' produttive;
    f) scostamento  e' la differenza per ciascun utente e per ciascun
punto  di  consegna  o  riconsegna  fra  la capacita' utilizzata e la
capacita' conferita su base giornaliera;
    g) servizio  di trasporto continuo e' il trasporto del gas da uno
o  piu'  punti di consegna a uno o piu' punti di riconsegna garantito
come continuo, eccetto casi di forza maggiore o di emergenza;
    h) servizio  di  trasporto interrompibile e' il trasporto del gas
da  uno  o  piu'  punti  di consegna a uno o piu' punti di riconsegna
soggetto  a  interrompibilita',  con  onere  di  preavviso  da  parte
dell'impresa di trasporto.