LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

    Letta  la  legge  n. 184/1983 come modificata, per quanto attiene
all'adozione  di  un bambino straniero, dalla legge 31 dicembre 1998,
n. 476;
    Letto in particolare l'art. 39-ter della citata legge;
    Letta   la  delibera  n.  2/2002  del  9 gennaio  2002,  relativa
all'approvazione  del bando riguardante il "Finanziamento di progetti
di  sussidiarieta'  per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito
dello  stanziamento  di  com-petenza  previsto per l'anno finanziario
2001",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22
del 26 gennaio 2002;
    Rilevato  che i 16 progetti presentati sono tutti pervenuti entro
i termini previsti dal citato bando;
    Considerato che nel bando e' chiaramente detto che la Commissione
per  le  adozioni  internazionali,  in  sede  di valutazione, avrebbe
valorizzato   i   progetti  mirati  al  raggiungimento  dei  seguenti
obiettivi:
      a) la  deistituzionalizzazione  e  l'accoglienza  dei minori in
affidamento familiare o in casa famiglia;
      b) la  riduzione  del fenomeno dei "bambini di strada" mediante
la  costituzione  di  case  famiglia,  di laboratori di apprendistato
giovanile  per adolescenti e/o di "focolari" ove possa svilupparsi in
modo equilibrato la personalita' dei minori;
      c) la  valorizzazione  di  risorse  locali e di istituzioni del
Paese  ove  si  realizza  il progetto, impegnate nella crescita della
cultura   dell'accoglienza,   in   grado  di  assicurare  negli  anni
successivi  il  proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non
si  vanifichi  il  beneficio  dell'intervento  svolto e delle risorse
impegnate;
    Considerato che in via preliminare, prima di iniziare l'esame dei
progetti  presentati dagli enti, ai fini della valutazione sono stati
stabiliti  dei  criteri  in  base  ai  quali attribuire un punteggio,
criteri  ritenuti adeguati - alla luce della rigorosa interpretazione
del  superiore interesse del minore - ai fini del perseguimento degli
obiettivi nel bando indicati;
    Considerato  che  i  suddetti  criteri  sono stati individuati in
numero  di  5,  come  di  seguito  riportati in ordine di rilevanza e
significativita':
      la concretezza del progetto e i risultati attesi;
      la metodologia adottata;
      la conoscenza della realta' locale;
      il  coinvolgimento  delle  strutture  del  territorio  e  delle
autorita' locali;
      il numero dei beneficiari;
    Premesso  che  la  Commissione  per le adozioni internazionali ha
attribuito  ai  progetti un punteggio da 1 a 5 in relazione alla loro
rispondenza  agli obiettivi individuati nel bando, ed un punteggio da
1  a  20  in relazione agli strumenti metodologici adottati secondo i
criteri sopramenzionati;
    Atteso  che  la maggior parte dei progetti e' apparsa rispondente
agli  obiettivi  del  bando  e  ai  criteri  sopra  indicati,  ma che
l'insufficienza  dei  fondi  a  disposizione ha imposto ai fini della
formazione della graduatoria di procedere alla selezione;
    Rilevato che, conseguentemente, il massimo punteggio attribuibile
e' 25;
    Considerato che con delibera emessa in pari data la Commissione -
alla   luce   dei  risultati  dell'indagine  conoscitiva  svolta  per
accertare  lo  stato  delle  adozioni  realizzate nella Repubblica di
Ucraina  dai  coniugi  residenti  in  Italia  e dichiarati idonei dal
competente  tribunale  per  i  minorenni  -  ha  deciso di sospendere
temporaneamente  in  quel  Paese  dette procedure di adozione, e piu'
precisamente  per  il tempo necessario alla formalizzazione tra i due
Paesi  dell'accordo  bilaterale.  In  questa  sede  infatti  potrebbe
trovare  riconoscimento  la funzione degli enti autorizzati da questa
Commissione,  oggi  non  accreditati  dal Governo della Repubblica di
Ucraina,  in quanto allo stato attuale esso non ne riconosce il ruolo
di  affiancamento  e  sostegno nei confronti degli aspiranti genitori
adottivi,  e  di garanzia e controllo delle procedure da espletare in
territorio straniero;
    Ritenuto   che  lo  stato  di  cose  emerso  in  sede  d'indagine
conoscitiva  sulle  adozioni  dei  nostri cittadini in Ucraina rivela
chiaramente  la  debolezza  dell'ente e l'assenza di autorevolezza, a
causa  del mancato riconoscimento, e tale situazione non potrebbe non
pregiudicare anche un eventuale intervento di sussidiarieta', venendo
a  mancare,  o  potendo  venire  a  mancare,  il coinvolgimento delle
istituzioni   locali  e  delle  realta'  di  volontariato,  obiettivo
quest'ultimo  richiamato  espressamente  nel  bando;  pertanto appare
necessario,  allo  stato  attuale,  escludere  dal finanziamento quei
progetti   che  hanno  come  area  geografica  d'intervento  il  solo
territorio dell'Ucraina;
    Rilevato  altresi'  che i progetti denominati "Progetto di salute
integrale"  e  "Progetto  scuola  fabbrica" sono stati proposti da un
unico  ente  autorizzato,  e  nello specifico dall'associazione "Rete
speranza",  e non da almeno tre enti, come previsto dal citato bando,
per  cui  non  sono  stati esaminati, e di conseguenza non sono stati
classificati;
    Considerato  che  dall'attribuzione  del  punteggio,  come  sopra
specificato,  e'  conseguita  la  graduatoria  di  cui  al  prospetto
allegato; essa forma parte integrante della presente delibera;
    Considerato  che  in  base alla graduatoria risultano approvati i
seguenti progetti:
      1) per    l'area    geografica    dell'Asia:   "Iniziative   di
sussidiarieta' per l'infanzia in difficolta' in Vietnam";
      2) per  l'area  geografica  dell'America  Latina:  "Prevenzione
dell'abbandono,  accoglienza  e reinserimento familiare di bambini in
situazione di rischio";
      3) per  l'area  geografica  dell'Europa  orientale:  "Hansel  e
Gretel";
    Considerato che il costo dei suddetti progetti rientra pienamente
nello  stanziamento previsto di Euro 774.685,35 e che le singole voci
del progetto sono tutte finanziabili;
    Constatato  infine  che  lo  stanziamento  impegnato a valere sui
fondi  2001 e' di Euro 774.685,35 a copertura del bando pubblicato in
Gazzetta  Ufficiale  del  26 gennaio 2002 - serie generale - n. 22, e
che per differenza rimangono disponibili Euro 72.388,35; ritenuto che
tali  risorse  possono essere destinate a parziale copertura di altro
progetto  o  altri  progetti  che  la  Commissione  individuera'  con
separata delibera;

                               Approva
all'unanimita' il finanziamento dei progetti:
    1. "Iniziative di sussidiarieta' per l'infanzia in difficolta' in
Vietnam",  presentato  dagli  enti denominati "Comunita' di S. Egidio
ACAP",  "CIFA  Centro  internazionale  famiglie  pro adozione" e "AMU
Azione  per un Mondo unito ONLUS"; coordinatore del progetto dott.ssa
Marilena Piazzoni; finanziamento del progetto Euro 197.167.
    2. "Prevenzione   dell'abbandono,   accoglienza  e  reinserimento
familiare  di bambini in situazione di rischio" presentato dagli enti
denominati    "AVSI    Associazione   volontari   per   il   servizio
internazionale", "CIFA - Centro internazionale famiglie pro adozione"
e "Istituto La Casa"; coordinatore del progetto dott. Alberto Piatti;
finanziamento del progetto Euro 220.730,00.
    3. "Hansel  e  Gretel"  presentato  dagli  enti denominati "ANPAS
Associazione   nazionale   per   le   pubbliche   assistenze",  "AIAU
Associazione  in aiuti umanitari", "L'Airone adozioni internazionali"
e  "SOS  Bambino  International  Adoption"; coordinatore del progetto
dott.ssa    Antonella    Cardone;    finanziamento    del    progetto
Euro 284.400,00.

                               Dispone
che  lo stanziamento residuale, pari per differenza a Euro 72.388,35,
venga utilizzato come parziale finanziamento di altro/i progetto/i da
individuarsi.

                              Dispone:
    La  comunicazione della presente delibera ai tre coordinatori dei
progetti finanziati.
    La   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  presente
delibera.
      Cosi' deciso in Roma, 26 giugno 2002

                                               La presidente: Cavallo