IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 alle politiche agricole e forestali

  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante  il  regolamento  di esecuzione alla predetta legge n.
963/1965;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno
1994,  che  istituisce  misure  tecniche  per  la conservazione delle
risorse della pesca nel Mediterraneo;
  Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre
1999,  che  definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali
nel  settore  della  pesca,  in  particolare  l'art. 12, paragrafo 6,
relativo  alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare
misure  di  accompagnamento  a  carattere  sociale  per  i pescatori,
finanziate   a   livello  nazionale,  per  promuovere  l'interruzione
temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione
delle risorse acquatiche;
  Visto  il  VI  Piano  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura
2000-2002,  adottato  con  decreto  25 maggio 2000 del Ministro delle
politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse
acquatiche,  individua nell'interruzione temporanea dell'attivita' di
pesca  uno  degli  strumenti  di  gestione  capace di assicurare tale
obbiettivo;
  Vista  la  legge  28  dicembre  2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in
particolare  l'art.  52,  comma  81,  che prevede lo stanziamento per
l'anno  2002 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire
la   copertura   fmanziaria   per   la  realizzazione  di  misure  di
accompagnamento  sociale  in  occasione  di  interruzioni  temporanee
dell'attivita'  di  pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani
di protezione delle risorse acquatiche;
  Visto  il  decreto  26  luglio  1995  del  Ministro  delle  risorse
agricole,  alimentari  e forestali recante la disciplina del rilascio
delle licenze di pesca;
  Visto  il  decreto  16  giugno  1998  del Ministro per le politiche
agricole,  relativo  alle  modalita' di attuazione delle interruzioni
tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante
relativamente   all'anno  1998,  in  particolare  l'art.  9  relativo
all'istituzione  di  quattro  zone  di  riposo  biologico, cosi' come
modificato  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto  9 luglio 1998 del
Ministro per le politiche agricole;
  Considerata  la  necessita' di garantire un migliore equilibrio fra
le  risorse  biologiche  e  lo sforzo di pesca attraverso un piano di
protezione delle risorse acquatiche per il periodo 2002, elaborato ai
sensi  e  per  gli  effetti di quanto previsto dal citato regolamento
(CE)  n.  2792/99,  art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione
della  Commissione  europea  in materia di aiuti di Stato nel settore
della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto  il  decreto  5  novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, con il quale sono
state delegate al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza
Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed
il  coordinamento  in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle
risorse ittiche marine;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Interruzione  temporanea  della  pesca  a  strascico  e/o volante per
                             l'anno 2002

  1.  Il  presente  decreto  disciplina, con le modalita' specificate
negli  articoli  seguenti, l'attuazione delle interruzioni temporanee
della  pesca nell'anno 2002, per le navi abilitate allo strascico e/o
volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica.
  2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle Regioni a
statuto  speciale  Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni
tecniche  della  pesca  e' disciplinata dalle rispettive legislazioni
regionali.