IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alle politiche agricole e forestali Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento a carattere sociale per i pescatori, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche; Visto il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, adottato con decreto 25 maggio 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che, al fine di proteggere le risorse acquatiche, individua nell'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca uno degli strumenti di gestione capace di assicurare tale obbiettivo; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede lo stanziamento per l'anno 2002 della somma di 10 milioni di euro necessaria a garantire la copertura fmanziaria per la realizzazione di misure di accompagnamento sociale in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche; Visto il decreto 26 luglio 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto 16 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, relativo alle modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, in particolare l'art. 9 relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto 9 luglio 1998 del Ministro per le politiche agricole; Considerata la necessita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e lo sforzo di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per il periodo 2002, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. Interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante per l'anno 2002 1. Il presente decreto disciplina, con le modalita' specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni temporanee della pesca nell'anno 2002, per le navi abilitate allo strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica. 2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca e' disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali.