IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione

  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n.  449,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma  1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art. 8 del sopracitato
decreto  16 luglio  1993  il  quale  dispone  che la Cassa depositi e
prestiti   comunichera'   al   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione   economica   l'ammontare   complessivo   delle   rate
semestrali,  con  valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli
istituti mutuanti interessati;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  delle  prime rate semestrali a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti per i versamenti agli istituti che hanno
concesso mutui agli enti in esso indicati;
  Considerato  che  con  propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70
del   15 dicembre   1999,   sono  stati  estinti  anticipatamente  al
31 dicembre  1999,  i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte
Paschi  Siena  alla  regione  Toscana,  da  Mediovenezie alle regioni
Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;
  Viste   le   richieste  di  versamento  della  diciasettesima  rata
semestrale, scadenza 30 giugno 2002, avanzata dagli istituti:
    1) Crediop-Roma per Euro 1.314.781,60;
    2) San Paolo - I.M.I. - Torino per Euro 390.348,88;
    3) Carige - Genova per Euro 582.994,12,
per  mutui  concessi  rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro
Oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;
  Vista  la nota n. 37789 del 22 novembre 2001 con la quale l'ufficio
centrale  di bilancio, segnala che sono state erroneamente versate in
c/interessi  Euro  11,24  (L. 21.757)  nel  rimborso  della  rata  in
scadenza  al  31 dicembre  2001  alla  Banca  Carige  per il relativo
finanziamento concesso all'Istituto G. Gaslini di Genova;
  Vista  la  nota  n. 00494 del 24 aprile 2002 della Cassa depositi e
prestiti  con  la  quale  si chiede il versamento degli importi delle
rate in scadenza al 30 giugno 2002, che la Cassa stessa provvedera' a
trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;
  Ritenuto,  quindi, di procedere al recupero del credito sopracitato
sull'ammontare della rata in scadenza al 30 giugno 2002, e di versare
cosi' alla Banca Carige complessivi Euro 582.982,88;
  Ritenuto,  di  dover  impegnare  ed erogare la somma complessiva di
Euro  2.288.113,36  -  valuta  30 giugno  2002 - a favore della Cassa
depositi  e  prestiti  per  il successivo trasferimento agli istituti
mutuanti  interessati,  a  valere  sul  capitolo  9700  per  la quota
capitale  delle  rate  di ammortamento pari a Euro 1.880.437,41 e sul
capitolo  3460  per  la  quota interessi pari a Euro 407.675,95 dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002;
                              Autorizza
l'impegno   ed   il   pagamento   della  somma  complessiva  di  Euro
2.288.113,36   a   favore   della  Cassa  depositi  e  prestiti,  per
l'esercizio  2002, a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dell'economia  e delle finanze nella misura e sui capitoli
di seguito riportati:
    capitolo 9700 per Euro 1.880.437,41;
    capitolo 3460 per Euro 407.675,95.
  Per   il  versamento  saranno  emessi  appositi  mandati  -  valuta
30 giugno  2002  - mediante accreditamento delle somme a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti  sul  conto  di  tesoreria  n.  350-2981
intestato  alla  Cassa  stessa,  per il successivo trasferimento agli
istituti mutuanti interessati.
    Roma, 15 maggio 2002
                                       Il direttore generale: Bitetti