IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola, del vino da tavola.
  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  della  commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 281 del 3 dicembre 2001,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visto  l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della
regione  Puglia con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2002,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini
da  tavola,  per  i  vini a I.G.T. e per le seguenti tipologie di uve
atte a dare vini spumanti: Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot
nero,  Moscato  bianco,  Malvasia  bianca,  Fiano,  Verdesca,  Bianco
d'Alessano, Bombino bianco, Bombino nero e Trebbiano;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato Centrale
Repressione frodi e dall'A.G.E.A. in materia.
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2002-2003 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione
Puglia  per  i  vini da tavola, per i vini a I.G.T. e per le seguenti
tipologie  di  uve  atte a dare vini spumanti: Chardonnay, Sauvignon,
Pinot  bianco,  Pinot  nero,  Moscato bianco, Malvasia bianca, Fiano,
Verdesca,   Bianco   d'Alessano,   Bombino  bianco,  Bombino  nero  e
Trebbiano.
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 8 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Petroli