IL PRESIDENTE

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  delibera  n.  11522  del 1° luglio 1998, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
intermediari,   in   attuazione   delle   disposizioni   del  decreto
legislativo  n.  58/1998,  come  modificata con delibere n. 11745 del
9 dicembre  1998,  n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile
2000 e n. 13082 del 18 aprile 2001;
  Ritenuto  di  dover  modificare  ed  integrare  alcune disposizioni
contenute nei libri II, III, IV e V di tale regolamento;
  Considerate le osservazioni formulate dagli organismi consultati ai
fini della predisposizione della presente normativa;
  Vista la lettera del 12 luglio 2002, con la quale la Banca d'Italia
ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2, 19, comma
3,  23,  comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5 e 32,
comma 2 dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;
                              Delibera:
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato
con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e modificato con delibere n.
11745  del  9 dicembre 1998, n. 12409 del 1° marzo 2000, n. 12498 del
20 aprile  2000  e  n.  13082  del  18 aprile  2001, e' modificato ed
integrato come segue:
    nell'articolo 5:
      nel comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:
      "f)  gli  estremi  dei  provvedimenti  adottati  ai sensi degli
articoli 53, 56 e 57 del testo unico;
      g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11.";
      nel comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le lettere:
      "g)  gli  estremi  dei  provvedimenti  adottati  ai sensi degli
articoli 53, 56 e 57 del testo unico;
      h) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11";
      nel comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere:
      "f)  gli  estremi  dei  provvedimenti  adottati  ai sensi degli
articoli 53, 56 e 57 del testo unico;
      g) gli estremi dell'istanza prevista dall'art. 11.";
      nel comma 4, dopo la lettera g) e' aggiunta la lettera:
      "h)  gli  estremi del provvedimento adottato ai sensi dell'art.
57 del testo unico.".
  Nell'art. 7, il comma 2 e' abrogato.
  Nell'art. 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Le  dichiarazioni di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2
sono  rese  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445. Per i cittadini stranieri non
residenti  in  Italia,  le  dichiarazioni  di  cui ai numeri 5, 6 e 7
dell'allegato  n.  2 sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.".
  Nell'art. 12, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    "e)  nelle  ipotesi  di  cui  agli articoli 10 e 11, ove siano in
corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo
necessario al compimento degli accertamenti.".
  Nell'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3.  1  termini  di  cui  ai  commi  1  e  2 non decorrono o sono
interrotti   nel   caso  in  cui  siano  in  corso  o  siano  avviati
accertamenti  di  vigilanza  nei  confronti della SIM. In tali casi i
termini  decorrono  per  intero  dal  momento del completamento degli
accertamenti.".
  Nell'art. 15, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  domanda,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della
impresa  e  in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo,
e'  presentata  alla  Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi
finche'  le intese non siano state integrate al fine di consentire la
vigilanza  sulla  stabilita'  patrimoniale  e  sul  contenimento  del
rischio, nonche' sul permanere delle condizioni che devono sussistere
al momento dell'autorizzazione.".
  L'art. 19 e' abrogato.
  Nell'art. 23, il comma 4 e' abrogato.
  Nell'art. 25, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  "d)  "intermediari  autorizzati  o  "intermediari  :  le  SIM,  ivi
comprese  le  societa'  di  cui  all'art.  60,  comma 4,  del decreto
legislativo  n.  415  del  1996,  le banche italiane autorizzate alla
prestazione  di  servizi  di  investimento, gli agenti di cambio, gli
intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107
del  decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione
di  servizi  di  investimento,  le societa' di gestione del risparmio
nella  prestazione  del  servizio  di gestione su base individuale di
portafogli  di  investimento  per  conto terzi, Poste Italiane S.p.a.
autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 marzo  2001,  n. 144,
nonche'  le  imprese  di  investimento  e  le  banche  comunitarie ed
extracomunitarie  comunque  abilitate  alla prestazione di servizi di
investimento in Italia.".
  L'art. 31 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  31  (Rapporti  tra  intermediari  e  speciali  categorie  di
investitori)  -  1.  A  eccezione  di  quanto  previsto da specifiche
disposizioni  di  legge  e  salvo  diverso  accordo tra le parti, nei
rapporti  tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si
applicano  le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma
1,  fatta  eccezione  per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32,
commi  3,  4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38,
39,  40,  41,  42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e
comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.
  2.   Per   operatori  qualificati  si  intendono  gli  intermediari
autorizzati, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi
pensione,  le  compagnie  di  assicurazione,  i  soggetti  esteri che
svolgono  in  forza  della  normativa  in  vigore  nel  proprio Stato
d'origine  le attivita' svolte dai soggetti di cui sopra, le societa'
e  gli  enti  emittenti  strumenti  finanziari  negoziati  in mercati
regolamentati,  le  societa'  iscritte  negli  elenchi  di  cui  agli
articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,  i  promotori  finanziari, le persone fisiche che documentino il
possesso  dei requisiti di professionalita' stabiliti dal testo unico
per  i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso societa' di intermediazione mobiliare, le fondazioni
bancarie,  nonche'  ogni  societa' o persona giuridica in possesso di
una  specifica  competenza  ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale
rappresentante.".
  L'art. 39 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  39  (Categorie  di  strumenti  finanziari)  1. Ai fini della
definizione  delle  caratteristiche della gestione, formano categorie
distinte di strumenti finanziari:
    a) titoli di debito;
    b) titoli  rappresentativi  del  capitale  di rischio, o comunque
convertibili in capitale di rischio;
    c) quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
    d) strumenti finanziari derivati;
    e) titoli  di  debito  con una componente derivativa (c.d. titoli
strutturati).
  2.  Nell'ambito  delle  suddette categorie, costituiscono parametri
generali di differenziazione degli strumenti finanziari:
    a) la valuta di denominazione;
    b) la negoziazione in mercati regolamentati;
    c) le aree geografiche di riferimento;
    d) le   categorie   di   emittenti   (emittenti   sovrani,   Enti
sopranazionali, emittenti societari);
    e) i settori industriali.
  3.  Costituiscono  parametri  specifici  di  differenziazione degli
strumenti finanziari:
    a) con riferimento ai titoli di debito:
      1) la durata media finanziaria (duration);
      2)  il  merito  creditizio  dell'emittente (rating) ottenuto da
agenzie di valutazione indipendenti;
    b) con  riferimento  ai  titoli  rappresentativi  del capitale di
rischio: il grado di capitalizzazione dell'emittente;
    c) con  riferimento  alle  quote  o azioni emesse da organismi di
investimento collettivo:
      1)  la  conformita'  degli  organismi  stessi alle disposizioni
dettate dalla normativa comunitaria;
      2) la volatilita';
    d) con   riferimento   agli  strumenti  finanziari  derivati  non
utilizzati  per  finalita'  di  copertura e ai titoli strutturati: il
risultato finanziario a scadenza (c.d. pay-off).".
  Nell'art. 56, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Ai  fini  del  presente  regolamento, per procedura si intende
l'insieme  delle  disposizioni interne e degli strumenti adottati per
la prestazione dei servizi.
  2.  Gli  intermediari  autorizzati,  le  societa'  di  gestione del
risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:
    a) assicurare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi;
    b) ricostruire  le  modalita',  i  tempi e le caratteristiche dei
comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;
    c) assicurare  una  adeguata  vigilanza  interna  sulle attivita'
svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.".
  Nell'art. 57, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette,
in  via  ordinaria,  almeno una volta l'anno, in occasione dell'esame
del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale
un'apposita  relazione  concernente le verifiche effettuate nel corso
dell'anno.  La  relazione  riporta,  in  modo  separato  per  ciascun
servizio,  l'oggetto  delle verifiche effettuate, i risultati emersi,
le  proposte formulate nonche' le decisioni eventualmente assunte dai
responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi
aziendali  competenti.  La  relazione  riporta altresi', tenuto anche
conto  dei  reclami  ricevuti,  una valutazione unitaria dei fenomeni
riscontrati,  nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno
successivo.  Nell'ambito delle rispettive competenze, il consiglio di
amministrazione   e   il  collegio  sindacale  formulano  le  proprie
osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.".
  Nell'art. 59, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  Entro  quaranta  giorni  dalla  fine  di  ciascun semestre, il
responsabile   della  funzione  di  controllo  interno  trasmette  al
consiglio  di  amministrazione  e  al collegio sindacale una apposita
relazione  che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione
complessiva  dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione
dei  reclami  ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele
complessivamente   ricevute   sono   state   originate   da   carenze
organizzative  e/o  procedurali,  il  responsabile  della funzione di
controllo  interno  descrive,  in  una  apposita sezione della stessa
relazione,   le  carenze  riscontrate  e  le  proposte  per  la  loro
rimozione.  Nell'ambito delle rispettive competenze, il consi-glio di
amministrazione   e   il  collegio  sindacale  formulano  le  proprie
osservazioni e determinazioni sulla relazione pervenuta.".
  Nell'art.  71,  comma  1,  le lettere b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
    "b)  "intermediari  autorizzati  : le imprese di investimento, le
banche  e  Poste  Italiane  S.p.a.  autorizzate  allo svolgimento del
servizio  di  cui  all'art.  1, comma 5, lettera c), del testo unico,
nonche',  nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'art. 18,
comma  3,  del  testo  unico,  gli  intermediari  finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del
1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio;
    c) "soggetti  abilitati : le SIM, ivi comprese le societa' di cui
all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415,
le  banche  italiane  autorizzate  alla  prestazione  di  servizi  di
investimento,   gli   intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
previsto  dall'art.  107  del  decreto  legislativo  n. 385 del 1993,
autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera  a), del testo unico, limitatamente agli strumenti finanziari
derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'art. 18,
comma  3,  del testo unico, le societa' di gestione del risparmio, le
SICAV,  gli  agenti  di  cambio, Poste Italiane S.p.a., le imprese di
investimento  e  le  banche  comunitarie ed extracomunitarie comunque
abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.".
  Nell'art. 72, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b)  anche  senza  possibilita'  di  interazione  rapida, qualora i
documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale.".
  Nell'art. 89, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  La  prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle
commissioni  territoriali  ovvero  nei luoghi da queste stabiliti. La
domanda  di  ammissione  alla  prova  valutativa  e' indirizzata alla
commissione  nel  cui  ambito  territoriale l'istante ha la residenza
ovvero, se residente all'estero, il domicilio. La domanda puo' essere
indirizzata,  in  alternativa,  ad  una commissione limitrofa; in tal
caso,  il  candidato  sara' ritenuto a sostenere la prova presso tale
ultima commissione.".
  Nell'art. 90:
    nel comma 1, la prima parte e' sostituita dalla seguente:
  "1.  Nella  domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare
il  soggetto  abilitato per il quale abbia eventualmente gia' assunto
l'obbligo  di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi
dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.  445;  se  residente  all'estero,  deve  inoltre  eleggere
domicilio  in  Italia,  agli effetti dell'eserciziodella attivita' di
promotore,  specificando  il  relativo  indirizzo.  Qualora l'istante
abbia  superato  la  prova  valutativa  di cui all'art. 89 o possieda
taluno  dei requisiti di professionalita' di cui all'art. 4, comma 1,
lettere a)  e  b),  del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre
indicare, a seconda dei casi:";
    nel comma 2, la prima parte e' sostituita dalla seguente:
  "2.  La  domanda  dev'essere  corredata  della  seguente  ulteriore
documentazione:";
    nel  comma  2,  lettera  d),  la  prima parte e' sostituita dalla
seguente:
  "d)  dichiarazione,  resa  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di:";
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Resta salva in ogni caso la facolta' dell'istante di avvalersi
delle  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".
  Nell'allegato 2, il punto 3) e' sostituito dal seguente:
  "3) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della
Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza;".
  Nell'allegato 4, schema L3 (Situazione degli strumenti finanziari),
nella parte relativa alle "Operazioni su derivati", il secondo alinea
del punto b2) e' sostituito dal seguente:
    "-  nello  schema  "L3  sono  indicate  le posizioni aperte; tali
posizioni   sono   valorizzate   in  conformita'  a  quanto  previsto
nell'allegato  n.  5  (il  valore  delle opzioni vendute assume segno
negativo);".
  2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  salvo  le  modifiche
apportate all'art. 39 che entrano in vigore il 1° luglio 2003.
    Roma, 6 agosto 2002
                                              Il presidente: Spaventa