IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto   il  regolamento  della  Commissione  C.E.  n.  1107/96  del
12 giugno  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla
registrazione,  fra  le  altre, della indicazione geografica protetta
"Arancia rossa di Sicilia" nel quadro della procedura di cui all'art.
17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  27 luglio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999, con
il  quale  l'organismo  di  controllo "Agroqualita' - Societa' per la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede
in  Roma,  via  Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta "Arancia rossa di
Sicilia";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dall'11 agosto 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette  della  filiera  produzioni  vegetali  sul quale ha espresso
parere  positivo  il  gruppo  tecnico  di  valutazione,  di  cui alla
previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati
i  piani  di  controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione
geografica  protetta,  al  fine  di  soddisfare l'esigenza di fissare
modalita'  uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle
rispettive aree di produzione;
  Visto  l'esito  della  riunione tenutasi presso questo Ministero il
31 maggio  2002  nel corso della quale si e' preso atto del fatto che
alla   predetta   data   anche   a  causa  di  difficolta'  derivanti
dall'attuazione  del piano dei controlli approvato, nessun produttore
risultava  ancora  immesso  nel  sistema  di controllo dell'organismo
autorizzato  "Agroqualita'  -  Societa'  per  la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l.";
  Ritenuto  pertanto  la  necessita' di procedere ad una modifica del
piano sulla base dello schema tipo di controllo;
  Considerato   che  il  Consorzio  Arancia  rossa  di  Sicilia,  pur
essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo
di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  l'indicazione  geografica  protetta  "Arancia
rossa  di  Sicilia"  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8,
con   decreto   27 luglio  1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione geografica protetta "Arancia rossa di Sicilia" registrata
con  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  e'  prorogata  di  centoventi  giorni a far data dal 10 agosto
2002.