IL DIRETTORE GENERALE
          della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti
                  e della nutrizione - ufficio XIV

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 24 maggio
1988,   n.  223,  concernente  la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n.
20  (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
1990),  concernente  "Aspetti  applicativi  delle  norme  vigenti  in
materia di registrazione dei presidi sanitari";
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  cosi'  come  modificato,  da ultimo, dall'art. 3 del decreto
legislativo   31 marzo   1998,   n.  80,  recante  "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
Ministero  della  sanita'  10 giugno  1995,  n.  17,  concernente gli
aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di
prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti  ed  in  particolare  l'art. 11, comma 1, che prevede una
proroga  temporanea  dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario
per  il  periodo  necessario  per  procedere  alla verifica delle sue
condizioni di autorizzazione;
  Visti  i  decreti  con i quali i prodotti fitosanitari riportati in
allegato  sono  stati  registrati ed autorizzati ad essere immessi in
commercio  per  un  numero  limitato  di  anni,  ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 1;
  Viste  le  domande  con  le  documentazioni  integrative dirette ad
ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;
  Preso   atto   dell'impossibilita'   da   parte  della  commissione
consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  194,  di  concludere  l'esame  delle  documentazioni  integrative
presentate, prima della scadenza delle attuali autorizzazioni;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso in data 4 luglio 2002 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194,  relativo  alla  concessione di una proroga
limitata nel tempo del termine per l'autorizzazione alla produzione e
all'impiego   dei   suddetti   prodotti   al   fine   di   consentire
l'espletamento della valutazione delle documentazioni richieste;
                              Decreta:
  E'    prorogata   fino   al   31 dicembre   2002   l'autorizzazione
all'immissione  in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari
riportati  in allegato, registrati con decreto al numero, alla data e
a  nome  delle  imprese  a  fianco  indicate,  con  il rispetto delle
condizioni riportate nelle precedenti autorizzazioni.
  Il  presente  decreto sara' notificato, in via amministrativa, alle
imprese  interessate  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2002
                                      p. Il direttore generale: Ferri