IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per i dipendenti da aziende aerofotogrammetriche; Esaminato il verbale di accordo del 6 giugno 2002, avente per oggetto il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. 20 febbraio 2000 delle imprese aerofotogrammetriche scaduto il 30 giugno 2001, stipulato tra A.N.I.A.F.- Associazione nazionale imprese aerofotogrammetriche, F.I.T.A. - Federazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato - Unione degli industriali di Roma e S.L.C. C.G.I.L., F.I.S.T.E.L. C.I.S.L., U.I.L.C.O.M. U.I.L.; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato accordo, alfine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali; Ritenuto necessario provvedere alla valutazione del costo dei suddetti dipendenti a valere da giugno 2002; Decreta: Art. 1. Il costo medio annuo del lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche e' determinato, a livello nazionale, nella allegata tabella. La suddetta tabella fa parte integrante del presente decreto.