IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti  i  decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre
1993,  n.  517,  recanti  il  riordino  della  disciplina  in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data  24  luglio  1996,  adottato di
concerto con il Ministro della sanita';
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto
con il Ministro della sanita';
  Vista  la  nota  in  data  23  aprile  2002  del  presidente  della
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia;
  Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del
decreto  24  luglio  1996  e  dell'art.  6,  comma 2, lettera b), del
decreto  2  aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di
Stato  abilitante  alla  professione,  articolati in due sessioni, si
svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  esami  finali,  con  valore  di esame di Stato abilitante alla
professione,  dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria,
previsti  dal  decreto  24  luglio 1996 citato nelle premesse e delle
lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto
2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2001-2002, si svolgeranno
nei mesi di ottobre-novembre 2002 e marzo-aprile 2003.
  Gli  atenei  interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra
indicati  le  date  di  inizio  degli  esami  per  i  singoli diplomi
universitari e per le singole lauree.
  Le  date  fissate  per  gli esami dei singoli corsi sono comunicate
almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti
e  al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane
e  delle  professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame
gli  atenei  comunicano  ai  predetti  Ministeri  i dati distinti per
professione  relativi  agli abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie.